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Senato, Federdistribuzione: “Venga rimandato l’avvio della lotteria dei corrispettivi di almeno 6 mesi”

“In vista dell’approvazione della legge di Bilancio per il 2020, riteniamo opportuno segnalare innanzitutto alcune rilevanti criticità in merito al prossimo avvio della lotteria dei corrispettivi, anche alla luce della recente introduzione di sanzioni con il collegato fiscale (d.l. n. 124/2019, attualmente in fase di conversione in legge). Ricordiamo brevemente che la Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha introdotto nel nostro ordinamento questa lotteria, a partire dal 1° gennaio 2020 (sulla base delle modifiche previste dal d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018), con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale attraverso il contrasto di interessi. Le regole attuative della lotteria (ossia le modalità di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione) devono ancora essere disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate. Quest’ultima ha provveduto pochi giorni fa a definire le regole tecniche necessarie alla trasmissione dei dati delle singole transazioni da parte dell’esercente”. E’ quanto sottolinea Federdistribuzione nei Documenti acquisiti in Commissione in 5^ (Bilancio) Senato e V (Bilancio) Camera. “Le aziende di Federdistribuzione vedono con favore questa misura e sono pronte a svolgere un ruolo di attore principale per il successo della nuova lotteria. La DMO è infatti tradizionalmente il settore del commercio con il più alto grado di tax compliance: la stessa Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, che ha introdotto la lotteria, aveva evidenziato come non vi sarebbe stato alcun beneficio incrementale sul gettito, in quanto per il settore “dei supermercati e ipermercati …. l’emissione degli scontrini già avviene sempre per finalità di controllo interno”. Faremo quindi la nostra parte per contribuire all’efficacia di questa misura, ma è necessario dare alle imprese i tempi per adeguare gli strumenti operativi per gestire la lotteria e fornire il servizio ai consumatori. L’annuncio della partenza di questo nuovo sistema dal 1° gennaio 2020 e la previsione di sanzioni per gli esercenti che non si adegueranno, contenuta nel collegato fiscale, si scontrano con la realtà della situazione attuale: le specifiche tecniche sono state rese note a fine ottobre, ossia a ridosso dell’avvio della nuova lotteria (mancano ormai meno di due mesi). Manca inoltre ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che dovrebbe definire le regole applicative. Questa situazione non consente l’operatività in un termine così breve, in quanto, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche i produttori non hanno potuto sviluppare gli adeguamenti software e gli esercenti non sono stati, quindi, nelle condizioni di poter implementare i nuovi necessari processi (informatici, gestionali, organizzativi e di comunicazione con la clientela): risulta quindi tecnicamente impraticabile la finalizzazione di tutti questi processi di adeguamento in un tempo così breve come quello previsto dalla normativa, ossia entro la fine dell’anno corrente. Questi processi si sostanziano in una serie di sviluppi e adeguamenti tecnico/informatici/organizzativi che possono essere implementati solo nell’arco dei mesi successivi all’emanazione dei provvedimenti attuativi della lotteria: occorre infatti sviluppare i nuovi software (con la lotteria bisogna trasmettere i dati di ogni singolo scontrino e non solo il totale giornaliero, come invece accade oggi); bisogna adeguare di conseguenza tutti dispositivi deputati alla gestione dei corrispettivi (registratori telematici, Server RT, punti cassa collegati al Server di punto vendita, ecc.); è necessario inoltre aggiornare i firmware delle stampanti fiscali (laddove possibile, in quanto non tutte le stampanti possono essere aggiornate), con necessità di modifiche anche al documento commerciale (layout dello scontrino ecc.); occorre implementare nel sistema una modalità automatizzata di lettura del codice fiscale (es. lettore smart card della tessera sanitaria o altro). Tutte queste attività, nel caso di imprese della DMO devono essere effettuate in migliaia di punti vendita e su centinaia di migliaia di punti cassa. È dunque evidente la necessità di rivedere il termine di avvio della lotteria o almeno di entrata in vigore delle sanzioni. La reale partenza della lotteria, secondo le scadenze indicate dal Governo è oggi fortemente compromessa, almeno fino a quando le imprese commerciali non saranno nelle condizioni tecniche e operative di far partecipare i propri clienti a tale lotteria (una volta rese note le disposizioni tecniche occorrono alcuni mesi per poterle implementare). Le apparecchiature per la trasmissione telematica attualmente in uso (registratori telematici e server fiscali) non sono adeguate, sebbene installate da pochi mesi, alla gestione della lotteria, proprio perché, come detto, in mancanza delle specifiche tecniche e del provvedimento attuativo non è stato possibile prevedere con anticipo tale funzionalità. A questa situazione complessa e di difficile soluzione, come sopra accennato, si aggiungono ora le previsioni del collegato fiscale che all’articolo 20 introduce pesanti sanzioni in capo all’esercente che “rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione”. Si prevede, in particolare, una sanzione da 100 euro a 500 euro per ogni violazione e senza applicazione del criterio del cumulo (in caso di reiterazione/continuazione della violazione). Il decreto prevede una proroga di sei mesi per l’applicazione delle sanzioni solo nei confronti degli esercenti che utilizzano ancora i datati misuratori fiscali (ossia gli esercenti con fatturato fino a 400.000 euro che hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per adeguarsi all’obbligo di trasmissione telematica). Nel provvedimento non viene posta alcuna distinzione tra chi opera con dolo o malafede e chi, come nel caso di specie, si trova nell’impossibilità tecnica/operativa di far partecipare i propri clienti alle estrazioni, a causa della mancata approvazione in tempi congrui delle regole applicative. Alla luce di quanto sopra esposto, è dunque necessaria una proroga di almeno 6 mesi dell’entrata in vigore della lotteria. Si rileva peraltro, come in mancanza di una proroga, sarà in ogni caso oggettivamente impossibile partire dal prossimo 1° gennaio, con tutte le criticità che questo comporta, oltre che per la possibile applicazione di sanzioni, anche nel rapporto con il consumatore (che si aspetta di poter partecipare alla lotteria già con l’inizio del nuovo anno), per il rispetto delle corrette dinamiche concorrenziali tra operatori del medesimo settore (il cliente potrebbe optare per un operatore anziché per un altro, solo a seconda delle tempistiche con cui ogni esercente riuscirà ad implementare la lotteria) e per la riuscita della lotteria stessa (fino a quando le imprese della DMO non saranno nelle condizioni di far partecipare i propri clienti alla lotteria, quest’ultima non potrà raggiungere una platea assai significativa di utenti e non potrà perciò produrre gli effetti sperati dal legislatore, in ottica di lotta all’evasione fiscale e trasparenza delle transazioni commerciali). In mancanza di proroga, saremo nostro malgrado nella necessità di comunicare pubblicamente ai consumatori le motivazioni della mancata partenza della lotteria dal 1° gennaio 2020, per un corretto e trasparente rapporto con i clienti e quindi per la gestione operativa stessa dei negozi nei primi giorni dell’anno. Evidenziamo infine come il rinvio della lotteria 1° luglio 2020, non comporterebbe alcun costo per lo Stato, ma, al contrario, porterebbe ad una minore spesa fino a 27 milioni di euro (per i 6 mesi di proroga), da cui devono essere detratte le possibili maggiori entrate previste, in ambito IVA, dall’applicazione delle sanzioni, pari a 2,25 milioni di euro (prevista un’entrata di 4,5 milioni annui che, con una proroga di sei mesi, scenderebbe alla metà). Il minor costo effettivo stimabile per lo Stato potrebbe quindi arrivare sino a 25 milioni di euro”, aggiunge. “Proponiamo in via prioritaria quindi che venga rimandato l’avvio della lotteria dei corrispettivi di almeno 6 mesi rispetto alla data attualmente prevista del 1° gennaio 2020. Siamo favorevoli alla misura, ma non vi sono al momento le condizioni e le specifiche tecniche per poter partire a inizio 2020”, continua. “La Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha introdotto nel nostro ordinamento la lotteria dei corrispettivi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (sulla base delle modifiche previste dal d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018), con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale attraverso il contrasto di interessi. Le regole attuative della lotteria (ossia le modalità di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione), sono disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate. Quest’ultima provvede anche alla definizione delle Specifiche Tecniche necessarie alla trasmissione dei dati delle singole transazioni da parte dell’esercente. A questo quadro normativo si aggiungono ora le previsioni del decreto fiscale (d. l. n. 124/2019) che all’articolo 20 introduce pesanti sanzioni in capo all’esercente che “rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione”. Si prevede, in particolare, una sanzione da 100 euro a 500 euro per ogni violazione e senza applicazione del criterio del cumulo (in caso di reiterazione/continuazione della violazione). Nel provvedimento non viene posta alcuna distinzione tra chi opera con dolo o malafede e chi, come nel caso di specie, si trova nell’impossibilità tecnica/operativa di far partecipare i propri clienti alle estrazioni, a causa della mancata approvazione in tempi congrui delle regole applicative. La partenza di questo nuovo sistema dal 1° gennaio 2020 e la previsione di sanzioni per gli esercenti che non si adegueranno si scontrano con la realtà della situazione attuale: le specifiche tecniche sono state rese note a fine ottobre, ossia a ridosso dell’avvio della nuova lotteria (mancano ormai meno di due mesi). Manca inoltre ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che dovrebbe definire le regole applicative. Questa situazione non consente l’operatività in un termine così breve, in quanto, fino alla pubblicazione delle specifiche tecniche i produttori non hanno potuto sviluppare gli adeguamenti software e gli esercenti non sono stati, quindi, nelle condizioni di poter implementare i nuovi necessari processi (informatici, gestionali, organizzativi e di comunicazione con la clientela): risulta quindi tecnicamente impraticabile la finalizzazione di tutti questi processi di adeguamento in un tempo così breve come quello previsto dalla normativa, ossia entro la fine dell’anno corrente. Questi processi si sostanziano in una serie di sviluppi e adeguamenti tecnico/informatici/organizzativi che possono essere implementati solo nell’arco dei mesi successivi all’emanazione dei provvedimenti attuativi della lotteria: occorre infatti sviluppare i nuovi software (con la lotteria bisogna trasmettere i dati di ogni singolo scontrino e non solo il totale giornaliero, come invece accade oggi); bisogna adeguare di conseguenza tutti dispositivi deputati alla gestione dei corrispettivi (registratori telematici, Server RT, punti cassa collegati al Server di punto vendita, ecc.); è necessario inoltre aggiornare i firmware delle stampanti fiscali (laddove possibile, in quanto non tutte le stampanti possono essere aggiornate), con necessità di modifiche anche al documento commerciale (layout dello scontrino ecc.); occorre implementare nel sistema una modalità automatizzata di lettura del codice fiscale (es. lettore smart card della tessera sanitaria o altro). La reale partenza della lotteria è oggi fortemente compromessa, almeno fino a quando le imprese commerciali non saranno nelle condizioni tecniche e operative di far partecipare i propri clienti a tale lotteria (una volta rese note le disposizioni tecniche occorrono alcuni mesi per poterle implementare). Le apparecchiature per la trasmissione telematica attualmente in uso (registratori telematici e server fiscali) non sono adeguate, sebbene installate da pochi mesi, alla gestione della lotteria, proprio perché, come detto, in mancanza delle specifiche tecniche e del provvedimento attuativo non è stato possibile prevedere con anticipo tale funzionalità. Alla luce di quanto sopra esposto, si propone dunque una proroga di almeno 6 mesi dell’entrata in vigore della lotteria), per consentire alla totalità degli operatori di implementare i nuovi sistemi. COPERTURA FINANZIARIA: non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. Già nelle precedenti Relazioni Tecniche alla legge di Bilancio per il 2017 (Legge 232/2016) ed al Collegato fiscale per il 2019 (D.L. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018) non si stimava alcun effetto finanziario derivante dall’entrata in vigore della misura sulla lotteria dei corrispettivi. Al contrario, era prevista una copertura finanziaria, e quindi un costo per lo Stato, ai fini dell’erogazione dei premi, pari a 3 milioni per il 2020 e 6 milioni dal 2021. Nel Collegato fiscale 2020 sono previsti ulteriori costi per lo Stato per l’erogazione dei premi supplementari fino a 45 milioni di euro. Per garantire i premi è stato incrementato di 50 milioni di euro il fondo costituito lo scorso anno (che si aggiungono ai 3 mln stanziati nel 2018). Pertanto il rinvio della misura al 1° luglio 2020, non solo non comporterebbe alcun esborso per lo Stato, ma, al contrario, garantirebbe minori costi fino a 27 milioni di euro (per i 6 mesi di proroga), da cui devono essere detratte le possibili maggiori entrate in ambito IVA derivanti dall’applicazione delle sanzioni, pari a 2,3 milioni di euro (prevista un’entrata di 4,5 milioni annui che, con una proroga di sei mesi, scenderebbe alla metà). Il minore costo effettivo stimabile per lo Stato potrebbe quindi arrivare sino a 25 milioni di euro”, ha concluso. cdn/AGIMEG

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Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/senato-federdistribuzione-venga-rimandato-lavvio-della-lotteria-dei-corrispettivi-di-almeno-6-mesi

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