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Tar Lombardia respinge ricorso di un gestore a cui sono state negate le autorizzazioni. “Richiesta effettuata dopo l’entrata in vigore della legge regionale: il locale avrebbe violato il distanziometro”

Il Tar della Lombardia ha rigettato il ricorso di un gestore che ha impugnato il diniego di autorizzazione di cui all’art. 88 del r.d. n. 773/1931 (TULPS) per l’esercizio della raccolta di giocate tramite installazione di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, emesso nei suoi confronti dalla Questura di Pavia per violazione del distanziometro, deducendo che fosse illegittimo.”Il ricorrente ha presentato la propria istanza di autorizzazione in data 23.10.2013, ma l’art. 5, comma, comma 1, della l.r. n. 8/2013 e la deliberazione della Giunta regionale n. X/1274 (unitamente all’Allegato A alla stessa, intitolato “Distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco di azzardo lecito, in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8”) vietano la collocazione di esercizi adibiti al gioco d’azzardo a distanza inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi ricettivi e altri luoghi c.d. sensibili, specificando che le relative determinazioni si applichino “a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931, effettuate dopo la pubblicazione sul B.U.R.L. della deliberazione G.R. in questione; l’istanza, pertanto, non poteva essere accolta, in quanto relativa a locali situati a distanza inferiore a 500 metri da alcuni luoghi sensibili (in particolare, come evidenziato dalla difesa erariale, a circa 200 metri da due istituti scolastici.” Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha respinto l’istanza di un gestore sul rifiuto della concessione delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. ac/AGIMEG

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Fonte: https://www.agimeg.it/diritto/tar-lombardia-respinge-ricorso-di-un-gestore-a-cui-sono-state-negate-le-autorizzazioni-richiesta-effettuata-dopo-lentrata-in-vigore-della-legge-regionale-il-locale-avrebbe-violato-il-distanziome

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