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Agenzia delle Entrate su trattamento, ai fini IVA, del riaddebito del “corrispettivo una tantum” dovuto all’ex AAMS per il rilascio nulla-osta di distribuzione

“Il produttore e o importatore cedente l’apparecchio accolla all’acquirente il ‘corrispettivo una tantum’ di 100,00 euro, dovuto obbligatoriamente dallo stesso, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019. Conseguentemente, la somma addebitata dal fornitore, all’acquirente dell’apparecchio, a titolo di rivalsa del ‘corrispettivo una tantum’ dovuto dal cedente, qualificandosi come ‘onere verso terzi accollato al cessionario’, concorrerà, insieme al corrispettivo pattuito contrattualmente, alla formazione della base imponibile, determinata ai sensi dell’articolo 13 del DPR n. 633 del 1972, della cessione degli apparecchi di intrattenimento di cui trattasi”. E’ quanto ha risposto l’Agenzia delle Entrate ad un quesito avanzato da una società di Slot in merito al trattamento, ai fini IVA, del riaddebito del “corrispettivo una tantum” dovuto all’ex AAMS per il rilascio nulla-osta di distribuzione, effettuato, in via di rivalsa, dal produttore e/o importatore degli AWP in fase di acquisizione degli apparecchi.
“Il fornitore consegna alla società istante acquirente un apparecchio dotato, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 38 della legge n. 388 del 2000, della documentazione (copia del nulla-osta di distribuzione e della relativa scheda esplicativa) attestante l’idoneità dello stesso ad essere installato dal gestore, presso gli esercenti autorizzati. Il fornitore, come specificato nell’istanza di interpello, include nell’ammontare del corrispettivo dovuto dal cessionario dell’apparecchio di cui trattasi anche gli oneri, sostenuti dallo stesso, per il rilascio del nulla-osta di distribuzione dall’ex AAMS, documentazione in assenza della quale l’AWP non può essere ceduto”. lp/AGIMEG

Autore: Claudio Ramoni
Fonte:https://www.agimeg.it/focus/agenzia-entrate-su-trattamento-iva-riaddebito-corrispettivo-una-tantum-aams-rilascio-nulla-osta-distribuzione

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