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Bando online, per il Tar potevano partecipare anche le società di gestione: “Sono operatori di gioco a tutti gli effetti”

Alla gara per le concessioni dell’online potevano partecipare anche i gestori delle sale slot, anche questi ultimi infatti devono essere considerati degli operatori di gioco. Lo afferma in sostanza la Seconda Sezione del Tar Lazio, accogliendo il ricorso di una società – la Pragma Srl – che era stata esclusa dalla gara proprio perché non in possesso del requisito di operatore di gioco. Ma il giudice adesso spiega che sia il bando di gara, sia le regole amministrative, portano a concludere che questi soggetti vadano considerati operatori a tutti gli effetti: “le diverse tipologie di titoli (concessione, autorizzazione, altro titolo abilitativo) sono semplicemente giustapposte l’una all’altra, senza che sia minimamente evincibile che l’unica tra di esse ritenuta utile, per gli operatori italiani, sia la concessione”. E ancora: “non può dubitarsi che i gestori di sala siano operatori che “esercitano (…) una tipologia di gioco”, trattandosi di soggetti incaricati della raccolta di gioco in forza di un contratto stipulato con il concessionario”. Del resto, “è proprio in forza di questo incarico che tali soggetti ricevono l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del TULPS”. LA compagnia, inoltre, aveva anche sottolineato che l’ADM le avesse riconosciuto la qualifica di operatore nella procedura per il subentro in una concessione per le scommesse ippiche. rg/AGIMEG

L’articolo Bando online, per il Tar potevano partecipare anche le società di gestione: “Sono operatori di gioco a tutti gli effetti” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/diritto/bando-online-per-il-tar-possono-partecipare-anche-le-societa-di-gestione-sono-operatori-di-gioco-a-tutti-gli-effetti