Vai al contenuto

Camera, Dossier Controllo Costituzionalità Leggi: “Quest’anno diretti al legislatore molti moniti ed inviti per la disciplina delle proroghe concessioni giochi e scommesse”

“Nei primi tre mesi dell’anno 2021 i moniti e gli inviti diretti al legislatore statale hanno riguardato: (…) la disciplina delle proroghe tecniche delle concessioni nel settore dei giochi e delle scommesse (sentenza n. 49 del 2021)”. E’ quanto si legge nel Dossier Il controllo di costituzionalità delle leggi pubblicato alla Camera. “Con la sentenza n. 49, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1047, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda. La disposizione censurata, alla lettera a) differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo, mentre alla lettera b) eleva gli importi dovuti dai concessionari, operanti in regime di proroga tecnica, a euro 7.500 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. La questione Il TAR del Lazio ritiene che la disposizione censurata incida irragionevolmente su un gruppo determinato di operatori economici, in violazione, anzitutto, dell’art. 3 Cost. Le modifiche introdotte avrebbero, infatti, alterato la ratio intrinseca della disciplina della proroga tecnica, inizialmente introdotta dalla legge n. 147 del 2013. L’incremento dell’importo mensile dovuto dagli operatori in proroga tecnica sarebbe stato disposto in assenza di alcuna indagine circa l’effettiva sostenibilità di tale onere e senza alcuna correlazione con la cifra da porre a base d’asta per le nuove gare. Questi soggetti sarebbero incisi in modo arbitrario e irragionevole dall’aumento dell’importo dovuto mensilmente, senza potere influire sulla durata della proroga e senza alcuna certezza in ordine alla sua cessazione. In secondo luogo, è denunciata la violazione dell’art. 41 Cost., per la compromissione della libertà di iniziativa economica privata, a causa dell’impossibilità per gli operatori di compiere consapevoli scelte economiche. L’ulteriore estensione della proroga tecnica, già in corso dal 2013, infatti, non avrebbe di fatto una precisa delimitazione temporale. Ciò priverebbe gli operatori della possibilità di valutarne la convenienza economica. Essi rimarrebbero soggetti a un regime gravoso, cui tuttavia non potrebbero sottrarsi, non essendo prevedibile, allo stato, quando si svolgerà la nuova gara. In terzo luogo, il giudice a quo ravvisa la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione sia ai principi di uguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione, di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE, sia al riconoscimento della libertà di impresa, di cui all’art. 16 della stessa CDFUE. La decisione della Corte La decisione della Corte costituzionale si articola nella dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimità sollevate e in un monito nei confronti del Legislatore. Nel dettaglio, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. non è fondata innanzitutto in considerazione della natura di legge-provvedimento che caratterizza la disciplina censurata, la quale comporta che la valutazione in ordine alla congruità e proporzionalità delle misure legislative debba essere effettuata in funzione delle finalità perseguite in questo particolare settore dell’ordinamento. L’introduzione nel 2013 della originaria disciplina della proroga tecnica si prefiggeva l’obiettivo «di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni» (art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013). Quanto poi all’incremento degli oneri a carico dei concessionari in proroga tecnica, esso si inserisce in un quadro complessivo di progressiva valorizzazione dei rapporti concessori e dei vantaggi competitivi che ne derivano per i privati, in funzione di una maggiore efficienza nell’utilizzo delle pubbliche risorse. La Corte cita peraltro la relazione depositata dall’Ufficio parlamentare di bilancio per rilevare che, anche dopo l’incremento disposto dalla norma oggetto di censura, l’incidenza degli oneri concessori sulla redditività delle concessioni è rimasta, nel complesso, marginale. Tali oneri rappresentano una quota compresa tra lo 0,75 e il 2,7 per cento della raccolta. L’abbandono, con la disposizione censurata, del criterio di determinazione dei canoni correlato alla base d’asta per le future gare per le nuove concessioni – criterio seguito dalla legge n. 147 del 2013 – non è indice, secondo la Corte, di arbitrarietà o irragionevolezza. La ratio delle disposizioni censurate, volte ad allineare la situazione dei precedenti concessionari a quella di coloro che saranno i nuovi titolari di concessioni, porta a ritenere non irragionevole che il legislatore provveda ad adeguamenti nel tempo che rispondono ad una migliore valorizzazione delle risorse pubbliche e risultano d’altra parte sostenibili per gli interessati. Non è fondata neppure la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, sollevata in riferimento all’art. 41 Cost.. La Corte riconosce che gli interventi normativi che si sono susseguiti anche dopo la pubblicazione delle ordinanze di rimessione hanno determinato una progressiva dilatazione dei tempi per l’indizione della gara per l’attribuzione delle nuove concessioni. Riconosce altresì che il protrarsi dell’efficacia della disciplina di natura transitoria introdotta dalla legge n. 147 del 2013 ha certo impedito sinora la realizzazione degli obiettivi di efficienza, concorrenzialità e trasparenza che avevano ispirato l’adozione di una nuova disciplina delle concessioni per l’esercizio delle sale bingo. La data di effettivo svolgimento della futura gara, originariamente prevista per il 2014, è ora differita al 31 marzo 2023 (art. 1, comma 1130, della legge n. 178 del 2020). Tuttavia, rileva la Corte, in ogni caso, la valutazione sulla convenienza dell’adesione al regime di proroga tecnica e sulla futura partecipazione alla gara spetta pur sempre all’imprenditore. Inoltre, nel caso in esame, occorre tenere presente che si tratta di rapporti concessori ormai esauriti, la cui efficacia viene eccezionalmente e temporaneamente “conservata” dall’amministrazione. Rispetto a questi rapporti non è invocabile una tutela dell’affidamento, connessa alla durata dell’ammortamento degli investimenti e alla remunerazione dei capitali, poiché ciò è propriamente riferibile a rapporti concessori non ancora esauriti. In termini più generali, la Corte richiama l’incidenza di un rischio normativo, che è tipico di settori di mercato, come quello in esame, intensamente regolati per la presenza, in qualità di concedente, della pubblica amministrazione. Anche in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017 non è fondata. La Corte osserva innanzitutto che le ragioni addotte a sostegno della lamentata lesione delle disposizioni della CDFUE interferiscono e si sovrappongono con i valori dell’uguaglianza, della ragionevolezza e della libertà dell’iniziativa economica privata della nostra Costituzione in quanto le formulazioni normative e i criteri interpretativi possono ritenersi coincidenti. Pertanto, nel caso in esame, accertata l’insussistenza della lesione del canone di ragionevolezza, non sussiste neppure la violazione degli analoghi principi, desumibili dagli artt. 20 e 21 della CDFUE, di eguaglianza davanti alla legge e di non discriminazione. Allo stesso modo, esclusa la violazione della libertà di iniziativa economica privata, non ricorre neppure la violazione dell’art. 16 della CDFUE, che contiene il riconoscimento della libertà d’impresa. La Corte rileva conclusivamente: «Il giudizio qui reso non cancella i gravi profili disfunzionali della prassi legislativa del costante e reiterato rinvio delle gare, mediante interventi che – anziché favorire il passaggio verso la nuova regolazione di questo settore di mercato – si limitano a estendere, di volta in volta, l’ambito temporale della disciplina transitoria della proroga tecnica delle precedenti concessioni. Ciò è fonte di incertezza nelle attività e nelle prospettive degli operatori e rende auspicabile, anche a tutela della concorrenza, l’approdo a un quadro normativo in tutti i suoi aspetti definito e stabile»”, conclude. cdn/AGIMEG

Autore: Chiara Di Nicola
Fonte:https://www.agimeg.it/politica/camera-dossier-controllo-costituzionalita-leggi-diretti-legislatore-moniti-inviti-per-disciplina-proroghe-concessioni-giochi-scommesse

Powered by WPeMatico