Vai al contenuto

Cassazione, imposta sugli intrattenimenti del 2004 va versata per l’intero anno, anche se le comma 7 sono state rottamate a aprile

L’imposta sugli intrattenimenti va versata per intero per il 2004, anche se gli apparecchi comma 7 su cui viene versata sono stati demoliti entro il 31 maggio di quell’anno. Lo ribadisce la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e annullando quindi la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva accordato il frazionamento dell’imposta. In sostanza, secondo quest’ultima, la società coinvolta doveva pagare la tassa per i soli mesi in cui le macchine erano state effettivamente in funzione. Per la Cassazione però che è irrilevante che gli apparecchi da gioco fossero stati demoliti entro il 31 aprile 2004 e, quindi, fossero stati effettivamente utilizzati solo al più per quattro mesi. La norma non prevede, infatti, la possibilità di ragguagliare l’imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già installati entro il 1° marzo”. Il frazionamento infatti si applica solo agli apparecchiinstallati dopo il 1° marzo di ciascuno anno”. Oltretutto, “proprio per l’impossibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo, il legislatore aveva disposto per il 2004 una misura ridotta dell’imponibile medio forfetario annuo (euro 2.500 invece di euro 4.100,00 previste per il 2001, 2002 e 2003)”. lp/AGIMEG

L’articolo Cassazione, imposta sugli intrattenimenti del 2004 va versata per l’intero anno, anche se le comma 7 sono state rottamate a aprile proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/diritto/cassazione-imposta-sugli-intrattenimenti-del-2004-va-versata-per-lintero-anno-anche-se-le-macchine-sono-state-rottamate-a-aprile