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Castenedolo (BS), via libera al regolamento sui giochi. Previsto distanziometro a 500 metri dai luoghi sensibili

L’Amministrazione comunale di Castenedolo, in provincia di Brescia, ha varato un regolamento per le sale giochi e gli apparecchi da intrattenimento, prevedendo un distanziometro a 500 metri dai luoghi sensibili. Il regolamento non prevede per ora limiti orari, ma sottolinea che verranno definiti con una successiva ordinanza del sindaco. Ecco il testo integrale del regolamento:
“Al fine della tutela del decoro, della viabilità e dei soggetti più vulnerabili l’Amministrazione non rilascerà autorizzazioni per sale pubbliche da gioco in tutti gli ambiti a funzione produttiva e nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente l’apertura di sale da gioco; a. in locali che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella stabilita dalla normativa regionale. Le distanze dai luoghi sensibili dovranno essere verificate a cura del Settore Polizia Locale. A maggior chiarimento e così come definito dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014, in attuazione della L.R. n. 8 del 21/10/2013 e s.m.i., è vietata la nuova collocazione/installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di 500 metri, calcolata considerando la soluzione più restrittiva (linea d’aria) tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale, da luoghi definiti sensibili. Per nuova collocazione/installazione s’intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l’installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Sono equiparati alla nuova collocazione/installazione: Il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi (dove per concessionario si intende anche il noleggiatore degli apparecchi); II. la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; III. l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività. b. i locali non devono essere ubicati in edifici di civile abitazione e loro pertinenze, ad eccezione dei locali commerciali siti al piano terra degli edifici; c. non è consentito l’insediamento di sale da gioco in edifici storici o di interesse storico ambientale, come definiti dallo strumento urbanistico; d. non è in alcun caso consentita l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all’esterno dei locali, sia su spazi pubblici che privati; e. ai sensi della normativa regionale vigente gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione e/o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono subordinati a permesso di costruire. L’Amministrazione provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili, come previsto dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014; f. le attività di produzione, importazione, distribuzione (di cui all’art. 86 lett. a) e b) del TULPS) degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del TULPS, R.D. 18.6.1931 n. 773, sono consentite esclusivamente nelle zone dove lo strumento urbanistico consente tali attività produttive. L’attività dev’essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia. 2. All’ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio. 3. Gli apparecchi di cui all’art 110 comma 6 del TULPS sono riservati ai maggiorenni, come stabilito dall’art. 110, comma 8 del TULPS: pertanto dovranno essere posizionati in locale vietato ai minori, dotato di videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi. 4. L’esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni. 5. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all’articolo 4, comma 3 della L.R. 8/2013. 6. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile l’autorizzazione rilasciata dal Comune e/o dalla Questura e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro, in lingua italiana e visibili al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi. 8. È comunque fatto obbligo ai gestori di attenersi alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 5 del 16/12/2014, normante l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito. 9. I gestori degli esercizi sono tenuti a chiedere l’esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta. 10. È vietata l’esposizione all’interno e all’esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute. 11. Come disposto dall’art. 18 del Regolamento di attuazione del TULPS, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l’uso di lingue straniere, purché le informazioni in lingua italiana siano messe in maggiore evidenza”, si legge nel testo. “Gli orari di apertura delle sale dedicate e di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 267/2000 e smi. 2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri: • adozione del provvedimento per le attività, preesistenti ai divieti regionali, che si trovano nell’arco di cinquecento metri dai luoghi sensibili indicati all’articolo precedente; • individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco e, conseguentemente di attività commerciali, a favore di altre; • determinazione di specifiche fasce orarie di apertura e di chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell’obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari. 3. L’ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell’autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall’art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli artt. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell’attività”, aggiunge. Ecco il testo integrale del regolamento. cdn/AGIMEG

Autore: Chiara Di Nicola
Fonte:https://www.agimeg.it/politica/castenedolo-via-libera-regolamento-giochi-previsto-distanziometro-500-metri-luoghi-sensibili

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