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Comma 7, Cassazione: Imposta Intrattenimenti 2004 non può essere frazionata anche se le macchine sono state distrutte a metà anno

La Corte di Cassazione torna sull’Imposta sugli intrattenimenti versata per gli apparecchi comma 7 rottamati nel 2004, e ribadisce – seguendo ormai un orientamento consolidato – che la tassa va versata per intero e non può essere quindi frazionata, anche se le macchine sono state rottamate a fine aprile del 2004. Al centro della vicenda c’è il caso di una società cui la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria prima, e quella Regionale del Piemonte poi, avevano accordato il frazionamento. La Quinta Sezione Civile della Cassazione, invece, adesso accoglie il ricorso dell’Amministrazione sottolineando che per il 2004, l’importo dell’imposta era stato ridotto in via forfettaria (da 4.100 a 2.500 euro) proprio in considerazione del fatto che le macchine sarebbero state distrutte dopo pochi mesi: “lo stesso meccanismo di determinazione della base imponibile in misura forfettaria annuale osta a concepire una frazionabilità su basi parziarie come regola generale per il pagamento dell’imposta”. E ancora, “la circostanza che la rimozione fosse prevista ed obbligatoria in assenza di conversione consente di ritenere che la “forfettizzazione” della base imponibile concernesse il solo periodo residuo di installazione lecita dell’apparecchio”. lp/AGIMEG

L’articolo Comma 7, Cassazione: Imposta Intrattenimenti 2004 non può essere frazionata anche se le macchine sono state distrutte a metà anno proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/diritto/comma-7-cassazione-imposta-intrattenimenti-2004-non-puo-essere-frazionata-anche-se-le-macchine-sono-state-distrutte-a-meta-anno

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