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Decreto Coronavirus, misure estese a tutta Italia. Vietato assembramento persone in luoghi pubblici e privati, bar chiusi tra le 18,00 e le 6,00, rispetto delle distanze nelle attività aperte e sospese le competizioni sportive

Si allarga la zona rossa e con le nuove disposizioni adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus vengono prese misure urgenti per contenere e gestire il contagio sull’intero territorio nazionale. Il nuovo decreto varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri estende le misure dell’art. 1 del DPCM dell’8 marzo scorso a tutta Italia. Tra le misure previste: “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute; sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’; sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione; nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse; sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Il nuovo decreto prevede quindi: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale. 2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;»”. In Gazzetta sono state pubblicate anche le disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19. Entrambi i decreti entrano in vigore a partire da oggi 10 marzo. cdn/AGIMEG

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Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/decreto-coronavirus-assembramento-persone-luoghi-pubblici-bar-distanze

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