Vai al contenuto

Decreto Fiscale, Camera: gli emendamenti su erogazione pagamenti nel settore ippico e sulla lotteria degli scontrini

Tra gli emendamenti presentati al Decreto Fiscale in VI Commissione (Finanze) quello a firma Gagnarli (M5S) interviene sul settore ippico. “Art. 50-bis. (Disposizioni in materia di semplificazione dei pagamenti della pubblica amministrazione) 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, di seguito denominato Ministero, al fine di diminuire i costi gestionali e di semplificare e ridurre i tempi delle procedure, può stipulare con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura convenzioni per l’erogazione dei pagamenti nell’ambito dei settori agricolo-agroalimentare, ippico e ittico, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari e straordinari a favore di un numero rilevante di operatori. 2. Il Ministero, al fine di velocizzare i tempi di pagamento e procedere alla liquidazione degli importi spettanti, ha la facoltà di ricorrere alla emissione di documenti contabili quali le autofatture in tutti i casi in cui, a seguito di stanziamenti nazionali di bilancio ordinari e straordinari, si riscontrano pagamenti periodici a favore di un numero rilevante di operatori. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono regolamentate le modalità di trasferimento delle risorse nonché i criteri di verifica e controllo”.

Sono diversi invece gli emendamenti che intendono modificare le disposizioni riguardanti la lotteria degli scontrini. Tra le richieste il rinvio della partenza della lotteria degli scontrini e dell’applicazione delle relative sanzioni, sostituire il codice fiscale.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 540, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: «codice fiscale» sono sostituite con le seguenti: «codice identificativo univoco»; 2) è aggiunto in fine il seguente periodo: «I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.»;
19. 1. Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 542, apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro con le seguenti: 58,8 milioni di euro e prima delle parole: da attribuire mediante estrazione inserire le seguenti: per l’anno 2020 e 65 milioni di euro annui per gli anni successivi; b) al terzo periodo sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 63,8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Conseguentemente: a) all’articolo 22, comma 2, dopo le parole: consumatori finali aggiungere le seguenti: e titolari di partita IVA; b) all’articolo 26, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel 23 per cento con le seguenti: nel 23,5 per cento; c) all’articolo 41, comma 1, dopo le parole: per l’anno 2019 aggiungere le seguenti: 82,7 milioni per l’anno 2020 e 81,4 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
19. 4. Gavino Manca.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), capoverso comma 542, secondo periodo, dopo le parole: del presente comma, prevedendo aggiungere le seguenti: procedure semplificate di partecipazione alle estrazioni aggiuntive, da effettuarsi con frequenza almeno mensile, nonché; b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) al comma 544, dopo le parole: «d’intesa con l’Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
19. 2. Mura.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: gestione della lotteria, inserire le seguenti: nonché al fine di compartecipare delle maggiori spese sostenute dagli esercenti in fase di iniziale attuazione delle presenti disposizioni.
19. 3. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 20. Sopprimerlo.
20. 1. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti espressamente il codice fiscale del contribuente o non trasmetta volontariamente all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
20. 3. Lucaselli, Osnato, Bignami, Zucconi.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2021. Conseguentemente sopprimere il comma 2.
20. 2. Caretta, Ciaburro, Osnato, Bignami.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1° gennaio 2021.
20. 4. Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo le parole: al momento dell’acquisto inserire le seguenti: per importi superiori a euro 10.
20. 7. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire le parole: codice fiscale del contribuente con le seguenti codice lotteria del contribuente.
20. 9. Migliorino, Trano.

Al comma 1, sostituire le parole: una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 con le seguenti: la sanzione di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del presente decreto, aumentata al doppio ed entro un massimo complessivo di euro 250.
20. 8. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1 sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 10 a euro 50.
20. 6. Garavaglia, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1 sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 30 a euro 150. Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2020».
20. 22. Martino, Baratto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 30 a euro 150.
*20. 5. Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 30 a euro 150.
*20. 10. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Mulè, Fiorini, Polidori.

Al comma 1, sostituire le parole: da euro 100 a euro 500 con le seguenti: da euro 30 a euro 150.
*20. 11. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dal 1° luglio 2020.
20. 14. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
20. 17. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2020.
20. 19. Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2020».
*20. 20. Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.

Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2020».
*20. 21. Rizzetto, Osnato, Bignami, Butti, Prisco, Foti, Ciaburro. cdn/AGIMEG

L’articolo Decreto Fiscale, Camera: gli emendamenti su erogazione pagamenti nel settore ippico e sulla lotteria degli scontrini proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/decreto-fiscale-camera-gli-emendamenti-su-erogazione-pagamenti-nel-settore-ippico-e-sulla-lotteria-degli-scontrini

Powered by WPeMatico