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Dl Covid: ecco il TESTO della BOZZA del nuovo decreto sul Green Pass. Dal 6 agosto obbligatorio in sale giochi, sale scommesse e sale bingo

“A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio” per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivita’ al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici”. E’ quanto si legge nella bozza del Dl Covid con le nuove disposizioni sul Green Pass.
Le disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, come riporta l’Agi. “Le disposizioni non si applicano – si legge nella bozza – ai soggetti esclusi per eta’ dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita’ digitale le predette certificazioni, per consentirne la verifica digitale assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalita’ di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita’ di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attivita’ avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo’ definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione”.
Entrata in zona gialla. “Se l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l’incidenza settimanale dei casi e’ pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e’ uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e’ uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo’ essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia’ esistenti e destinati ad altre attivita’. Questi i criteri per la ‘Zona arancione’: “le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d); d) ‘Zona rossa’: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi e’ pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e’ superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e’ superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo’ essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia’ esistenti e destinati ad altre attivita’.”.
“Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV2, di cui all’articolo 9, comma 1, lett. d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto”.
“Il Ministro della salute con propria ordinanza puo’ definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione”.
“Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge”.
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Autore: simonetta
Fonte:https://www.agimeg.it/politica/dl-covid-ecco-il-testo-della-bozza-del-nuovo-decreto-sul-green-pass-dal-6-agosto-obbligatorio-in-sale-giochi-sale-scommesse-e-sale-bingo

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