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Dossier DL Imprese: “Potenziamento ADM necessario per rafforzamento attività di controllo lotteria nazionale degli scontrini e ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi”

Il DL Imprese contiene misure per l’accesso al credito e per la liquidità alle aziende colpite dall’emergenza Coronavirus. Nel testo sono stati inseriti anche un fondo centrale di garanzia per le PMI ed il potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nello specifico, riguardo al potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel Dossier del Servizio Studi sul DL “Accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, nonché poteri speciali nei settori strategici” viene sottolineato: “L’articolo 31 dispone, per l’anno 2020, l’incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate al salario accessorio del personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per compensare i maggiori sforzi derivanti dall’incremento delle attività connesse all’emergenza sanitaria. Si stabilisce inoltre che i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria. Il comma 1 dell’articolo in esame dispone, per l’anno 2020, l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di compensare lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall’emergenza sanitaria Covid19. Tale incremento è disposto a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa e in deroga ai limiti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 2. Il comma 2 dispone l’abrogazione dell’articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, di analogo tenore”. “Tra le finalità della disposizione – aggiunge il Dossier -, in aggiunta a quelle legate all’emergenza da COVID-19, il Governo cita nella relazione illustrativa anche le necessità di rafforzamento delle attività di controllo in relazione alla Brexit, al contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, alla lotteria nazionale degli scontrini e alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e di nuove imposizioni (c.d. sugar tax e plastic tax, imposta sui prodotti accessori dei tabacchi da fumo) in ambito doganale. La relazione illustrativa segnala, pertanto, anche degli ambiti di intervento in cui l’incremento dello sforzo, e quindi delle prestazioni di lavoro straordinario, dipende da fattori pre-esistenti l’emergenza epidemiologica in atto. L’articolo 23 (Salario accessorio e sperimentazione) del decreto legislativo n. 75 del 2017 dispone la graduale convergenza, ad opera della contrattazione collettiva nazionale, dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche. Il comma 2, in particolare, stabilisce che, nelle more di tale convergenza, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Nella relazione illustrativa, il Governo evidenzia che la disposizione appena citata rappresenta soltanto una delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo che hanno reso non utilizzabile la parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale. Si citano in particolare l’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 e l’articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, oltre al già citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Le risorse variabili cui ci si riferisce sono quelle accertate e trasferite con decreto del Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 3, comma 165, della legge 350 del 2003. Secondo il Governo, si tratta di importi consistenti che solo le Agenzie fiscali si trovano a non poter utilizzare per intero. Sempre nella relazione illustrativa, si sottolinea che queste somme sono derivanti, in larga prevalenza, dall’attività di controllo tributario svolta dal personale delle Agenzie fiscali. A partire dall’anno 2012, delle somme trasferite a tale titolo per un importo medio annuo di 40 milioni di euro circa, oltre la metà è rimasta inutilizzabile. Nel 2017 si stimava un importo non attribuito al personale pari a circa 124 milioni di euro relativamente ai precedenti sei anni, sempre secondo la relazione illustrativa”. “Il comma 3 – conclude – stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ⸺ il cui status giuridico è stato equiparato a quello proveniente dall’Agenzia delle dogane, a norma dell’art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 ⸺ sono equiparati ai dipendenti provenienti dall’Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria. Sono quindi elencate le disposizioni a cui corrispondono le tipologie di attività espletate dall’amministrazione finanziaria per le quali è riconosciuta la qualifica di polizia tributaria. Si tratta, in particolare:  degli articoli 324 e 325 del D.P.R. n. 43 del 1973 (accertamento delle violazioni doganali e compilazione del relativo processo verbale);  dell’articolo 32 del decreto-legge n. 331 del 1993 (visite, ispezioni e controlli);  dell’articolo 57, comma 3, del D.P.R. n. 447 del 1988 (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria);  degli articoli 30 e 31 della legge n. 4 del 1929 (accertamento delle violazioni contenute nelle leggi finanziarie);  degli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (indagini, controlli, accertamenti delle violazioni in materia di produzione e consumo). Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell’ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente. Secondo la relazione tecnica, dal comma non derivano nuovi e maggiori oneri in quanto, come espressamente previsto all’ultimo periodo, i trattamenti accessori connessi agli impieghi del personale equiparato sono posti a carico del fondo delle risorse decentrate, mediante eventuale rimodulazione dei relativi utilizzi, nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017”. cdn/AGIMEG

L’articolo Dossier DL Imprese: “Potenziamento ADM necessario per rafforzamento attività di controllo lotteria nazionale degli scontrini e ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/dossier-dl-imprese-potenziamento-adm-controllo-lotteria-nazionale-scontrini-legge-bilancio-giochi

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