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Logo No Slot: parere favorevole, con osservazioni, del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Mise

Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, ma con osservazioni sullo “Schema di decreto ministeriale di attuazione dell’art. 9-quinquies del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, di rilascio e regolamentazione dell’uso del logo identificativo “No Slot”. Secondo i giudici ” lo schema di regolamento necessita di un riesame sotto alcuni aspetti al fine di meglio delineare i profili procedimentali di attuazione della norma primaria”. Si tratta comunque solo di considerazioni sui singoli articoli.
– Art. 1: al fine di evitare di ripetere inutilmente il testo normativo si ritiene opportuno riformulare la disposizione come segue: “Il logo identificativo “No Slot”, istituito dall’art. 9-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è riportato nell’allegato 1”.

– Art. 2: sopprimere le parole “ivi comprese le associazioni non riconosciute” in quanto tali soggetti non sono indicati nel citato art. 9-quinquies.

– Art. 3, comma 1: al secondo rigo, dopo la parola “eliminano”, inserire l’avverbio “immediatamente”.

– Art. 3, comma 1: sopprimere le parole “nonché ogni altro apparecchio di intrattenimento non consentito dalla normativa vigente”. Trattandosi di un divieto già previsto dalla legge, la specificazione risulta del tutto inutile.

– Art. 3, comma 2: l’intero comma va soppresso. Il divieto di pubblicità previsto dalla legge ha valenza di carattere generale e, in mancanza di un’espressa eccezione, opera, evidentemente, in tutti i locali, ivi compresi quelli ove viene esposto il logo “No Slot”.

– Art. 4, comma 1: alla seconda riga, dopo le parole “comma 2”, eliminare la parola “al Comune”. Inserire poi una virgola dopo “Attività Produttive”.

– Art. 4, comma 2: è opportuno eliminare il riferimento all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Invero, la previsione di inoltrare al Comune la “segnalazione di utilizzo del logo” con le modalità previste per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) comporta sia l’osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo art. 19 sia del successivo art. 21-nonies (in tema di annullamento d’ufficio).

Ne consegue che, ove il Comune non provvede ad effettuare i controlli entro il termine di 60 giorni (art. 19, comma 3), può procedere soltanto ai sensi del successivo art. 21-nonies e in presenza delle condizioni previste dal medesimo articolo (art. 19, comma 4).

– Art. 5, comma 2: la disposizione non è coerente con l’istituto della SCIA, così come disciplinato dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si rimanda a quanto osservato in ambito di art. 4, comma 2, dello schema.

Valuti, pertanto, l’Amministrazione l’opportunità di prevedere che la segnalazione, fermo restando l’immediato utilizzo del logo, venga inoltrata telematicamente allo Sportello unico del Comune competente senza richiamare la disciplina dettata per la SCIA.

La Sezione evidenzia, inoltre, la necessità di armonizzare il contenuto dello schema di segnalazione in allegato 2 con le modifiche da apportare allo schema di regolamento.

8. In punto di drafting, si suggerisce di controllare comunque la punteggiatura dell’intero testo e di citare i provvedimenti legislativi con l’indicazione non solo dell’anno e del numero ma anche del giorno e del mese. lp/AGIMEG

L’articolo Logo No Slot: parere favorevole, con osservazioni, del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Mise proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/logo-no-slot-parere-favorevole-con-osservazioni-del-consiglio-di-stato-sullo-schema-di-decreto-del-mise

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