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Lotto, Tar Lazio: “Revoca concessione lecita in caso di due esercizi consecutivi di raccolta inferiore al limite annuo”

“Il potere di revoca (come evidenziato dall’Agenzia nella propria Relazione e non contestato dalla parte ricorrente) è stato in concreto declinato e previsto nel contratto di concessione sottoscritto dalla ricorrente, il quale all’art. 1 stabilisce che la concessione viene revocata qualora, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata per due esercizi consecutivi una raccolta del gioco inferiore al limite annuo previsto ex lege”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso per l’annullamento del provvedimento assunto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ufficio dei Monopoli della Campania – sezione di Salerno con cui è stata disposta la revoca di una ricevitoria Lotto annessa alla rivendita ordinaria in Teggiano (SA), in relazione al mancato raggiungimento, per il biennio 2016 – 2017, del limite minimo annuo previsto per il Comune di pertinenza di euro €24.314,79, stabilito all’art. 4 del D.D. 12 dicembre 2003 così come modificato dall’art. 5 del D.D. del 16 maggio 2007, avendo effettuato una raccolta dei relativi proventi pari rispettivamente ad euro 14.114,00 per l’anno 2016 ed euro 19.925,00 per l’anno 2017.
“La revoca della concessione appare, dunque, basarsi su dati effettivi, attendibili ed attuali – affermano in giudici – in quanto disposta in costanza di un trend negativo, espressamente ammesso dalla stessa ricorrente che lo riconduce alle difficoltà causate da un’anomala ondata di gelo che aveva investito la zona. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve essere respinto”. lp/agimeg

Autore: Claudio Ramoni
Fonte:https://www.agimeg.it/focus/lotto-tar-lazio-revoca-concessione-lecita-in-caso-due-esercizi-consecutivi-raccolta-infereiore-limite-annuo

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