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Operatori dello spettacolo: “Il 4,5% ha attività lavorative condivise con lotterie, scommesse e case da gioco”

“Le imprese in cui sono occupati i lavoratori dello spettacolo sono distribuite per attività economica fra circa 60 divisioni della classificazione ATECO. Il 91,2 per cento delle relazioni lavorative coinvolge imprese di sole cinque divisioni: 198.968 posizioni lavorative, il 54,4 per cento del totale, hanno una relazione lavorativa con una impresa che svolge la sua attività principale nella divisione « Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore »; il 16,4 per cento nella divisione « Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento »; il 10,1 per cento nella divisione « Attività creative, artistiche e di intrattenimento »; il 4,5 per cento nella divisione « Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco »; il 4,4 per cento nella divisione « Attività di programmazione e trasmissione » e l’1,4 per cento nella divisione « Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale ». Mentre la divisione « Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore » è caratterizzata da rapporti di lavoro particolarmente frammentati, con una durata mediana nell’anno pari a 3 giorni e un numero mediano di ore retribuite nell’anno pari a 17,5, per le divisioni « Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco » e « Attività di programmazione e trasmissione » si osservano rapporti di lavoro stabili nell’anno, durata mediana annuale pari a 365 giorni e mediana del numero di ore retribuite annuali superiori di venti volte al dato complessivo riferito al totale dei rapporti di lavoro dello spettacolo”. E’ quanto si legge nell’Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo approvata dalle Commissioni Riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato). “Come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti nel settore dello spettacolo si caratterizza per i seguenti peculiari elementi distintivi: (…) ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo è irrilevante la natura del rapporto di lavoro e la tipologia di contratto di lavoro (contratto di lavoro intermittente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo occasionale…). Il lavoratore dello spettacolo è assicurato al F.P.L.S. a prescindere dalla forma in cui si estrinseca la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, sia essa annoverabile nell’ambito del lavoro di natura subordinata, sia essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubor- dinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da un soggetto titolare di partita IVA. Per committente, si intende il soggetto che ingaggia un lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato nel settore in esame. In specifici casi, infatti, quando il legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell’obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente. È il caso, a titolo esemplificativo, degli « impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco », per i quali l’obbligo di iscrizione insorge solo qualora sussista un rapporto di lavoro dipendente”, aggiunge. “Sotto il profilo delle prestazioni, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 – emanato, sulla base dei principi di cui alla legge delega 8 agosto 1995, n. 335 – con l’obiettivo di armonizzare le prestazioni previdenziali delle figure professionali soggette ad assicurazione IVS ex ENPALS con quelle relative agli assicurati AGO – ha inasprito i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche. In particolare, l’accesso ai trattamenti pensionistici è basato sul numero di giornate di prestazione lavorativa. Ai soli fini del diritto alla prestazione pensionistica, il requisito di un’annualità assicurativa viene conseguito, a seconda della tipologia di figura professionale e della durata (tempo determinato o tempo indeterminato) del rapporto di lavoro, sulla base di almeno 120, 260 o 312 giornate lavorative. Il decreto legislativo n. 182 del 1997 (cfr. articolo 2, commi 1 e 2) ha previsto la suddivisione dei lavoratori nei seguenti raggruppamenti, differenziando, al contempo, il predetto requisito, a seconda che i lavoratori: (…) prestino a tempo determinato attività non direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (raggruppamento B). Si tratta, in particolare, di quei lavoratori che si inseriscono in un contesto aziendale che opera in materia di arte/cultura/spettacolo ma la cui prestazione non è direttamente coinvolta nella realizzazione dello spettacolo (per esempio, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, impiegati amministrativi e tecnici delle imprese televisive, impiegati dipendenti dalle case da gioco). Per essi il requisito dell’annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri”. cdn/AGIMEG

Autore: Chiara Di Nicola
Fonte:https://www.agimeg.it/politica/operatori-spettacolo-attivita-lavorative-condivise-con-lotterie-scommesse-case-da-gioco

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