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Proroga concessioni scommesse sportive davanti alla CGE. Pittella (Avv. Phoenix) ad Agimeg: “Pratica di affidamento diretto contraria a principi Trattato UE”

La proroga delle concessioni per le scommesse sportive in Italia potrebbe aver violato alcuni articoli del Trattato dell’UE e finisce per questo motivo davanti alla Corte di Giustizia europea. Tutto nasce dalla decisione del Tribunale di Parma nei confronti di un’agenzia di scommesse priva di concessione statale affiliata al bookmaker maltese Phoenix, per questo motivo sequestrata e il gestore accusato di esercizio abusivo di gioco d’azzardo. “Le violazioni che il giudice rimette alla CGE attengono a diversi aspetti: può una circolare prorogare le concessioni scadute? La riduzione del termine di ingresso al sistema concessorio concesso alla Phoenix è compatibile o meno con i criteri di libertà e apertura del mercato? C’è stata discriminazione nei confronti delle agenzie?”. E’ quanto si chiede l’avvocato Pasquale Pittella, difensore del titolare del centro scommesse, che ricorda ad Agimeg come “la legge 208/2015 ha imposto il termine per poter partecipare al bando di gara per entrare nel mercato al 31 gennaio 2016, ma i decreti delegati per partecipare al sistema concessorio sono stati pubblicati su ADM solamente il 15 gennaio, riducendo così il termine per aderire. Questa è una prima discriminazione – ha affermato l’avvocato – in quanto chi avesse voluto partecipare avrebbe avuto una finestra di soli 16 giorni. Al costo di 10 mila euro per ciascun centro, Adm riteneva che nessuno avrebbe partecipato per raccogliere gioco per soli 5 mesi, posto che la data di scadenza di tutte le concessioni – dalle Bersani alle Monti alla legge di Stabilità del 2014 – era individuata al 1 luglio 2016. A ciò si aggiunge l’obbligo previsto dalle legge 190/2014 con cui lo Stato italiano si impegnava a emettere un bando concessorio a partire dal 1 maggio 2016, ma mai emesso. Phoenix ha così patito una discriminazione nell’accesso: 15 giorni per poter aderire a quanto previsto dalla Stabilità 2015 ha costituito una limitazione illegittima. Già con la sentenza Gambelli del 2001 nel caso analogo di 329 agenzie ippiche storiche la Corte aveva affermato che ogni limitazione a una società interessata a operare nel mercato italiano era una violazione delle norme del Trattato europeo”.
Invece Phoenix si presenta per aderire alla sanatori con 900 centri, per un introito per lo Stato di 9 milioni di euro. In 15 giorni ne ha sanati 50, contestualmente ha inviato una PEC allegando il pagamento effettuato per i 50 centri e chiedendo un ulteriore termine di 60 giorni allo Stato per poter corrispondere i restanti 8,5 milioni di euro. ADM non risponde dal 31 gennaio, la Pec di fatto resta lettera morta, poi il 31 marzo 2016 Phoenix trasmette un’ulteriore Pec in cui si allega un ulteriore documento con i nomi degli 850 centri da sanare, indicandoli nei requisiti soggettivi e industriali, ma ADM ancora non risponde, ed emette solo il 9 giugno 2016 una circolare con la quale stabilisce che coloro che erano detentori di concessioni sono autorizzati a proseguire nella raccolta sino all’emissione del nuovo bando per ragioni occupazionali, erariali e di ordine pubblico”.
Per l’avvocato Pittella “la circolare costituisce uno sfregio al diritto costituzionale italiano e anche all’Europa, in quanto dal punto di vista dell’Italia la circolare modifica la legge del bando concessorio: una legge non può infatti essere modificata da una circolare, è stato violato il principio di legalità per il quale solamente una legge può modificare una legge. Nell’ ambito dell’Unione europea, invece, già il Consiglio d’Europa aveva censurato l’Italia stabilendo che una proroga senza bando di gara della stessa durata del bando concessorio precedente equivale a una nuova concessione, quindi si viola la direttiva europea 2014/24/UE sugli appalti pubblici”.
“Di fatto – evidenzia l’avvocato – se non viene emesso il bando, ma si autorizza tutti a lavorare indisturbatamente senza precisare un lasso temporale, si costituisce una pratica di affidamento diretto. Ed è questo il tratto nuovo per cui il giudice ha ritenuto necessario rinviare l’atto alla CGE. Già la Gambelli aveva censurato la limitazione per l’ingresso nel mercato italiano, ora invece abbiamo evidenziato la chiusura del mercato, in quanto l’affidamento diretto ha comportato un vantaggio per le società di scommesse già operanti. La circolare del 9 giugno denota eccesso di potere da parte di Adm: dal mio punto di vista si passa da un sistema concessorio (bando e appalti pubblici) ad autorizzazioni, quindi se si passa ad autorizzazioni non c’è più una concorrenza, ma si stabilisce un cartello. A ciò Phoenix ha reagito, mandando bonifici da 30mila euro e chiedendo la regolarizzazione di tre centri. Il pagamento avrebbe comportato un arricchimento senza titolo da parte di ADM, oltretutto il pagamento è avvenuto senza copertura normativa (il termine ultimo per pagare era il 31 gennaio), dunque avrebbe dovuto comportare la restituzione della somma alla società, invece i soldi sono stati incamerati a giugno e così i centri collegati a Phoenix sono passati da 50 a 53 centri. Questi tre centri aprono una voragine dal punto di vista costituzionale: perché i tre punti sono stati trattati differentemente dagli altri 847?. Si tratta di ulteriori pregiudiziali in merito ai quali attendiamo che la CGE si esprima”, ha concluso. lp/AGIMEG

L’articolo Proroga concessioni scommesse sportive davanti alla CGE. Pittella (Avv. Phoenix) ad Agimeg: “Pratica di affidamento diretto contraria a principi Trattato UE” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/scommessesportive/proroga-concessioni-scommesse-sportive-davanti-alla-cge-pittella-avv-phoenix-ad-agimeg-pratica-di-affidamento-diretto-contraria-a-principi-trattato-ue

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