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Scommesse e Bingo, il Consiglio di Stato blocca le gare: “Come può il Mef indire gare senza aver risolto le questioni territoriali con Comuni e Regioni?”

Il Consiglio di Stato blocca le gare delle scommesse e del bingo, chiedendo al Ministero dell’Economia come sia possibile indire i bandi senza aver risolto la questione delle norme contro il gioco adottate da Regioni e Comuni. Per Stefano Sbordoni i pareri confermano che l’Intesa firmata da Governo e Regioni nel 2017 abbia già valore di legge e debba essere rispettato immediatamente. Di fronte al Consiglio di Stato era intervenuta anche la Stanley con una memoria e i giudici invitano il Mef a prenderne visione. Intanto però per il Governo si apre un buco da 483 milioni

Gara scommesse,
Consiglio di Stato “blocca” il bando. “Mancata considerazione
problemi di distanze e assenza di criterio distributivo dei nuovi
negozi”. Ecco il testo integrale

Il rapporto tra i punti vendita di gioco, la distribuzione degli stessi sul territorio e le distanze dalle aree sensibili sono problematiche che “non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara”. E’ quanto viene sottolineato nel parere inviato dal Consiglio di Stato al Mef riguardo il bando di gara delle scommesse. Nel testo si sottolinea: “la tendenza degli enti locali a introdurre in via amministrativa limiti di concentrazione e limiti distanziali da aree sensibili. Tali problematiche non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara”. Per tali motivi il Consiglio di Stato rileva che: “Non si comprende come i 10.000 “diritti” (negozi) e i 4.000 “diritti” (punti gioco) previsti nella procedura di gara debbano “atterrare” sul territorio: come, in sostanza, la rete o le reti territoriali di questi punti di vendita debbano obbedire a un qualche criterio distributivo” per evitare “eccessive concentrazioni in alcune aree e condizioni di assenza di servizio in altre. Manca nei documenti trasmessi, ogni indicazione, sia pure di massima, che possa orientare circa la distribuzione dei punti di vendita e la progettazione della rete territoriale non costituisce oggetto dell’offerta tecnica ed è rinviata alla fase successiva all’aggiudicazione”. Oltre a non chiarire le “caratteristiche tecniche dei punti vendita” il Consiglio di Stato nel parere inviato al Mef evidenzia come: “non è previsto alcun obbligo dei candidati di fornire in sede di gara un qualche elenco della rete di vendita territoriale”. Nel suo parere inviato al Mef il Consiglio di Stato evidenzia anche dubbi sull’obbligo dei concessionari di attivare solo il 30% dei diritti acquisiti. Questo obbligo derivava dalla considerazione che i concessionari potessero avere difficoltà nell’aprire i punti di gioco viste le varie leggi regionali. Il Consiglio di Stato fa notare come questo provvedimento: “pone evidenti perplessità riguardo al criterio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”. Insomma una tutela sociale ed economica che: “deve essere presa in considerazione, insieme a quello del progressivo contenimento del numero di punti di vendita in funzione “anti-ludopatia” per assicurare volumi adeguati di introiti per l’erario”.

Ecco il testo integrale

Gara scommesse,
Consiglio di Stato: “Ignorata intesa Stato-Regioni del settembre
2017. Necessario procedere su questa via anche in assenza del
relativo decreto ministeriale”

Nel parere inviato al Mef sulla gara per le nuove concessioni di
scommesse, il Consiglio di Stato fa notare come sia stata ignorata,
chiedendone le ragioni, l’intesa Stato-Regioni siglata, nel
settembre 2017, in Conferenza Unificata. Nell’intesa venivano
riportate le linee guida per il riordino della normativa sul gioco ed
in particolare il rinvio: “alle leggi regionali e ai regolamenti
comunali la definizione di un sistema di regole relative alla
distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco”. Si era
quindi in attesa di un decreto ministeriale per l’attuazione
dell’accordo ed il Consiglio di Stato fa notare come non ci siano
spiegazioni perché tale decreto non sia stato adottato. Per il
Consiglio di stato è dunque necessario: “procedere in assenza di
decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in
Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative
previste dalla legge”.

Gara scommesse,
Consiglio di Stato: “Mef valuti le osservazioni presentate da
Stanleybet sulla gara”

Come anticipato da Agimeg, la memoria sulla gara inviata dalla
Stanlebey al Consiglio di Stato ha avuto ripercussione. Nel parere
inviato al Mef il Consiglio di Stato segnale che: “è pervenuta in
segreteria una nota della società Stanleybet Malta Limited. Il
rischio che le previsioni della nuova procedura concorsuale si
traducano in ulteriori vantaggi per gli incumbent — già in regime
di proroga — e, al contempo, in nuove asimmetrie in pregiudizio
delle imprese di altri Stati Membri che intendono accedere al
mercato. Per questo si ritiene utile acquisire le valutazioni anche
sui profili evidenziati dalla predetta società”.

Consiglio
di Stato ‘blocca’ anche gara bingo. Ecco il documento integrale
del parere inviato al MEF

Dopo lo stop al bando di gara per le scommesse, il Consiglio di Stato
ha sospeso, a causa di alcune problematiche rilevate, anche la
pronuncia di parere al MEF in merito alla “Documentazione di gara
per il rilascio di 210 concessioni per l’esercizio del gioco del
Bingo”. La Sezione rileva che “emergono alcuni aspetti
problematici, sui quali occorre richiedere un adeguato
approfondimento, che dovrà essere sviluppato non solo dall’Agenzia,
ma anche dal Ministero, nei suo organi e uffici reputati più
adeguati e competenti al riguardo”. Il primo di questi aspetti
riguarda i rapporti con le autonomie territoriali. Il Ministero ha
riferito che l’ articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha
previsto, al comma 936, che in sede di Conferenza unificata Stato,
Regioni ed Enti locali fossero definiti “le caratteristiche dei
punti vendita dove si raccoglie il gioco pubblico ed i criteri per la
loro distribuzione e concentrazione territoriale al fine di garantire
migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute e
dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di
prevenire il rischio di accesso ai minori di età” e che le
conclusioni della Conferenza unificata avrebbero dovuto essere
recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, ma che ad oggi tale
decreto non è stato emanato. Ora, non si comprende dagli atti se e
in che modo i contenuti di questa intesa siano stati valutati e
tenuti presenti nella redazione dei documenti di gara, nei quali non
sembrano invero richiamati. Né si forniscono delucidazioni sulle
ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale, che pure
spetta alla competenza del Ministero riferente, né si forniscono
informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o
le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono
eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale
decreto e perché esso possa esser ritenuto non necessario”.
Inoltre “premesso che le autonomie territoriali (soprattutto i
Comuni) hanno introdotto regole e limitazioni localizzative dei punti
di vendita del gioco, non sembra che gli atti di gara forniscano
adeguati criteri distributivi che possano orientare la programmazione
e la progettazione, da parte del partecipante alla gara, della rete
territoriale di questi punti di esercizio del gioco, in modo che
siano contemperate le esigenze di rispetto delle suddette limitazioni
con quelle di sviluppo efficiente ed efficace della rete di esercizio
e della raccolta del gioco in modo omogeneo sul territorio”.

Nel mirino anche il numero di concessioni messe a gara. “Non
convince del tutto l’argomento usato nella relazione per
giustificare la scelta di non applicare il comma 638 della legge n.
147 del 2013. È dubbio che possa sostenersi l’intervenuta
abrogazione tacita del comma 638 perché, oggi, il numero delle
concessioni allora in scadenza (“negli anni 2013 e 2014”) sarebbe
(se non si è male inteso) pressoché corrispondente a quello delle
concessioni che sono scadute o che scadranno entro il 31 dicembre
2018 (pari a 202 concessioni), sicché sarebbe venuta meno la ratio
che sorreggeva la previsione delle 30 concessioni aggiuntive
contenuta nel comma 638, finalizzata a “soddisfare comunque
l’eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco
del Bingo…”. Sono comprensibili le ragioni della contrarietà
dell’amministrazione ad aumentare troppo il numero delle
concessioni messe a gara, ma sembra poco persuasivo il richiamo del
dato letterale del comma 638, che si riferiva alla procedura del 2014
(poi annullata), o al profilo generale del disfavore della
legislazione verso l’aumento dell’offerta di gioco. Occorre che
sul punto l’amministrazione conduca un’ulteriore riflessione,
valutando anche il rischio di potenziali contenziosi che potrebbero
essere proposti da partecipanti non vincitori, che avrebbero potuto
conseguire una concessione se il numero dei titoli messo a gara fosse
stato incrementato ai sensi del comma 638 in esame”.

Nei capitoli 7 (Domanda di partecipazione), e nel capitolo 13
(Verifica dei requisiti e assegnazione della concessione), si
disciplina l’attivazione della sala destinata all’esercizio del
gioco del bingo, stabilendosi, da un lato, che il partecipante debba
presentare nella domanda di partecipazione una dichiarazione di
impegno ad allestire per il collaudo, entro il termine perentorio di
150 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli
aggiudicatari secondo le modalità di cui al paragrafo 13.6, la sala
completamente attrezzata e funzionante secondo quanto stabilito dalle
regole tecniche, nonché una dichiarazione di impegno ad avviare
l’attività oggetto di concessione presso la sala entro 15 giorni
dalla data di stipula della convenzione; e, dall’altro lato, che
l’aggiudicatario deve completare l’attivazione della sala e
presentare domanda di collaudo ad ADM, insieme alla relazione tecnica
avente i contenuti di cui alle regole tecniche, entro 150 giorni
dalla pubblicazione dell’elenco di cui al precedente paragrafo
13.6. Il meccanismo sembra razionale e ben congegnato, ma deve
raccomandarsi all’amministrazione, anche in questo caso, di
verificarne ulteriormente la fattibilità e la tenuta in relazione al
problema della indeterminatezza dei criteri localizzativi della rete
territoriale segnalato al paragrafo. Analoghe considerazioni sono da
valere per le regole tecniche per la gestione della concessione (…).
In conclusione, ritiene la Sezione di doversi esprimere in questa
sede solo in sede interlocutoria richiedendo all’amministrazione
riferente di procedere alla rielaborazione dei testi secondo le
indicazioni qui fornite e di provvedere a svolgere gli
approfondimenti e a rendere i chiarimenti richiesti, sospendendo
nelle more di tali adempimenti l’espressione del parere
definitivo”.

Ecco testo integrale:

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 27 marzo 2019

NUMERO AFFARE 00258/2019O

OGGETTO:

Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo –
Finanze.

“Documentazione di gara per il rilascio di 210 concessioni per
l’esercizio del gioco del Bingo di cui al D.M. 31.01.2000, n. 29 –
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed
integrazioni introdotte dalla legge n. 205 del 2017 (legge di
stabilità 2018) – richiesta di parere”.

LA SEZIONE

Vista la nota n. 1781 del 19 febbraio 2019 con la quale l’Ufficio
legislativo – Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze
ha trasmesso la relazione, siglata dal Ministro, dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, con la quale si chiede il parere del Consiglio
di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo
Carpentieri;

Premesso:

1. Con il quesito in esame il Ministero dell’economia e delle
finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi
dall’art. 7 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sulla
documentazione di gara per il rilascio di 210 concessioni per
l’esercizio del gioco del “bingo” di cui al d.m. 31 gennaio
2000, n. 29, secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n.
147, come modificata e integrata dalla legge di stabilità per l’anno
2018 (legge n. 205 del 2017).

2. Il Ministero ha informato che l’articolo 1, comma 636, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)
aveva previsto l’indizione di una gara in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del bingo (gioco istituito con d.m. 31 gennaio
2000, n. 29), in relazione a quelle in scadenza negli anni 2013 (n.
26) e 2014 (n. 172), per un totale di n. 198 concessioni, alle quali
il comma 638 dello stesso articolo 1 aveva aggiunto ulteriori 30
nuove concessioni “per soddisfare comunque l’eventuale domanda di
nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si
manifestasse in vista della procedura di selezione….”.

Ha aggiunto il Ministero che il comma 637 dell’articolo citato
aveva stabilito che con decreto dirigenziale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli fossero previste le eventuali disposizioni
applicative occorrenti per indire, nel rispetto dei criteri direttivi
di cui al comma 636, con cadenza sostanzialmente ad anni alterni, le
gare per l’affidamento delle concessioni in scadenza negli anni
2015-2016, e quindi così via fino ad esaurimento degli ulteriori due
bienni, con contestuale proroga dei rapporti concessori scaduti,
previo versamento di una somma mensile.

3. Espone dunque il Ministero di aver provveduto a dare attuazione al
sopra richiamato disposto normativo con la predisposizione, da parte
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della documentazione di
gara per l’affidamento di n. 228 concessioni (198 più 30) per la
gestione del gioco del bingo e la conseguente indizione della gara
(in G.U.U.E. 26 luglio 2014 e G.U.R.I. – V serie speciale – n. 88
del 4 agosto 2014), previa acquisizione del parere di questo
Consiglio (parere n. 1757/2014 del 29 maggio 2014), ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. Sennonché – ha infine esposto il Ministero – la procedura di
gara è stata annullata in sede giurisdizionale con sentenza del Tar
del Lazio per illegittimità delle previsioni “nella parte in cui
prescrivono che i concorrenti debbano versare metà dell’importo
dell’offerta economica complessiva (e non già dell’importo a
base d’asta) alla data di presentazione della domanda di
partecipazione in quanto le stesse non solo violano il più generale
principio della segretezza delle offerte economiche, ma anche
l’articolo 1, comma 636, lett. d) della I. n. 147/2013”.

Da qui il nuovo intervento del legislatore che, con l’art. 1, comma
934 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),
e, successivamente, con l’art. 1, comma 1047, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, ha apportato modifiche e integrazioni all’art.
1, comma 636, della succitata legge n. 147 del 2013 (aumento della
base d’asta da euro 200.000 a euro 350.000, aumento della durata
del rapporto concessorio da sei a nove anni non rinnovabili,
rideterminazione degli importi dovuti dai concessionari per la
proroga, apertura alla partecipazione dei soggetti che già
esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli stati dello
spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa,
sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti dell’ordinamento di tale Stato).

5. Il Ministero, dunque, ha qui trasmesso la nuova documentazione di
gara (bando di gara, schema di convenzione-tipo, regole
amministrative e relativi allegati, regole tecniche, nomenclatore,
specifiche tecniche per la predisposizione del supporto informatico
per la formulazione dell’offerta) per l’acquisizione del parere
di cui al citato art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012, precisando
che i nuovi atti sono stati rielaborati tenendo debitamente conto sia
di quanto affermato dalla menzionata sentenza del TAR del Lazio, sia
delle disposizioni di modificazione e integrazione contenute nella
succitata legge n. 205 del 2017, sia del sopravvenuto codice dei
contratti pubblici del 2016.

Considerato:

1. L’art. 7 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che “Il
Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di
legittimità relativi: a) agli schemi degli atti di gara per il
rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici; b) agli schemi
di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei
requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con
riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle
caratteristiche del concessionario”.

Successivamente all’entrata in vigore della norma speciale del
2012, che prevede il parere obbligatorio di questo Consiglio sugli
schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia
di giochi pubblici, il settore delle procedure selettive per
l’affidamento di concessioni di servizi (quali effettivamente
devono considerarsi quelle in oggetto) ha subito numerose e
importanti modifiche normative, culminate, da ultimo, come bene
ricordato dall’amministrazione richiedente, nell’introduzione del
nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al già richiamato d.lgs.
n. 50 del 2016, che ha già a sua volta ricevuto numerose correzioni,
modifiche e integrazioni. In questo contesto, in particolare, è
emerso e si è vieppiù rafforzato il ruolo dell’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inglobato le funzioni
della preesistente AVCP e che presiede alla “Governance” del
settore (così è rubricato il titolo II della parte VI del codice
del 2016), con numerose funzioni (art. 213 stesso codice), tra le
quali la predisposizione di (comma 2) “linee guida, bandi-tipo,
capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione
flessibile, comunque denominati” e il supporto alle stazioni
appaltanti “anche facilitando lo scambio di informazioni e la
omogeneità dei procedimenti amministrativi”, favorendo “lo
sviluppo delle migliori pratiche”. L’Autorità, inoltre, gestisce
la “Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici” e si avvale
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture. Gestisce altresì il “Casellario Informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Svolge, infine,
numerosi compiti di vigilanza.

Il parere del Consiglio di Stato sui contratti pubblici, già
previsto dall’art. 5 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, è stato
limitato, in via generale, dall’art. 17, commi 25 ss., della legge
n. 127 del 2007 ai soli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o più ministri.

La norma speciale dell’art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012 deve
dunque essere letta e applicata, coerentemente al mutato contesto
ordinamentale, nel senso che il parere per i profili di legittimità
del Consiglio di Stato deve concentrarsi sull’impostazione
complessiva degli schemi degli atti di gara per il rilascio di
concessioni in materia di giochi pubblici, sulla loro coerenza
rispetto al quadro normativo di riferimento, nonché sulla soluzione
di eventuali nodi interpretativi e/o specifici quesiti sui quali
l’amministrazione competente provveda a segnalare l’esigenza di
particolari approfondimenti, con esclusione di una revisione
analitica, nel testo e nei contenuti, delle singole previsioni e
prescrizioni recate dalle diverse clausole, anche tecniche e di
dettaglio, di cui si compone la complessa e nutrita documentazione
che va a formare la disciplina della procedura (e, tramite lo schema
di convenzione accessiva alla concessione, dello stesso rapporto
concessorio instaurando con i soggetti aggiudicatari).

2. Questo Consiglio ha già provveduto a esprimere il proprio parere
su analoga, precedente procedura selettiva per il rilascio di n. 228
concessioni di esercizio del gioco del bingo (sez. II n. 1757/2014
del 29 maggio 2014), nonché altri pareri concernenti l’affidamento
in concessione della raccolta del gioco pubblico (ad es., parere reso
sulla gara per i giochi numerici a totalizzatore, richiamato in altra
sede dalla medesima Agenzia). Parallelamente al presente affare (n.
258 del 2019), la Sezione, nella stessa adunanza del 27 marzo 2019,
ha trattato un’analoga richiesta di parere (affare n. 257 del
2019), sempre del Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia
delle dogane e dei monopoli, relativo alla documentazione di gara per
la procedura di selezione per l’affidamento in concessione della
raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dunque ormai maturato una
specifica e consolidata esperienza nella predisposizione di analoghi
atti e documenti di gara e nella indizione e gestione delle
conseguenti procedure, esperienza arricchita, come evidenziato anche
nella relazione illustrativa, da un nutrito contenzioso
giurisdizionale. È dunque verosimile che i documenti oggi portati al
parere di questo Consiglio si instradino lungo il solco già arato e
ampiamente sperimentato di precedenti esperienze e possano costituire
(in una parte cospicua) una sostanziale riedizione di atti e
documenti già in passato adottati.

Occorre, pertanto, preliminarmente, che il Ministero riferente e
l’Agenzia provvedano a estrapolare dai numerosi pareri già resi –
nonché dalle numerose, precedenti procedure già espletate – una
sintesi unitaria che possa fungere da guida nella redazione dei
testi, provvedendo, se del caso, a evidenziare a questo Consiglio i
punti che possono ritenersi in tal senso già scrutinati e
favorevolmente vagliati da questo Consiglio (o, comunque, conformi a
precedenti prescrizioni e/o suggerimenti contenuti in precedenti
pareri) rispetto ai punti che, invece, siano innovativi e/o non già
trattati, o sui quali l’amministrazione intenda motivatamente
innovare o discostarsi rispetto ai precedenti, nonché, analogamente,
i punti che siano già stati con successo sperimentati e introdotti
in precedenti procedure e che non siano stati oggetto di impugnative
o siano stati giudicati non illegittimi in sede contenziosa. In tal
modo, anche per un’evidente esigenza di economia dei mezzi
giuridici e in linea con la corretta dimensione da restituire al
parere di legittimità previsto dall’art. 7 del decreto-legge n. 16
del 2012, secondo quanto sopra chiarito al paragrafo 1, la disamina
di questo Consiglio potrà concentrarsi sulle sole parti dell’ampia
documentazione di gara che esigano riflessioni e approfondimenti
giuridici, potendo, tutte le restanti parti già vagliate e testate
favorevolmente in precedenza, essere considerate come acquisite e non
meritevoli di ulteriore trattazione.

3. Conseguentemente, anche alla luce di alcuni rilievi che saranno
anticipati nei prossimi paragrafi, che richiedono, come si dirà,
opportuni approfondimenti e motivate risposte da parte
dell’amministrazione, la Sezione potrà esprimersi in questa sede
solo in termini interlocutori, rinviando l’espressione del parere
conclusivo all’esito di questa interlocuzione e sulla base di una
ragionata riedizione degli atti, per le parti che lo richiederanno, e
di una rinnovata relazione dell’amministrazione, nei sensi e nei
termini che si vanno a precisare.

4. Tanto precisato e chiarito circa l’ambito di esplicazione e il
tipo di valutazione propri del presente parere, si forniscono qui di
seguito alcune considerazioni, riguardanti l’impostazione generale
degli atti sottoposti a parere e le problematiche principali che
emergono già a un primo esame della documentazione.

5. La Sezione innanzitutto rileva, sulla scorta di quanto
correttamente fatto presente nella relazione, che la gran parte dei
contenuti del bando e degli altri documenti di gara risulta in
sostanza predeterminata già a livello primario (l’articolo 1,
comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di
stabilità per il 2014, come modificato dall’art. 1, comma 934,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, dall’art.
1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha
predeterminato, ad esempio, la base d’asta, la durata del rapporto
concessorio, l’ambito soggettivo della platea dei partecipanti,
etc.; la legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 77 e 78, ha
predefinito nel dettaglio lo schema-tipo di convenzione accessiva
alle concessioni per l’esercizio e la raccolta non a distanza,
ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici,
determinando in modo analitico requisiti e obblighi dei
concessionari; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 24 – Norme in
materia di gioco -, ha imposto ulteriori obblighi a carico delle
società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici,
etc.). La disciplina di rango primario è stata peraltro
favorevolmente vagliata dalla Corte costituzionale che, con sentenza
31 marzo 2015, n. 56, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 79, nonché dei
precedenti commi 77 e 78, in quanto richiamati dal comma 79,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo
comma, della Costituzione.

6. Corretta e del tutto condivisibile risulta poi la scelta
dell’amministrazione, sicuramente già sotto questo profilo
sperimentata con successo, di innestare la suindicata normativa
speciale sul tronco della disciplina comune, in quanto compatibile,
del codice dei contratti pubblici, correttamente usato dall’Agenzia
per integrare le parti degli atti di gara che non fossero già
predeterminate dalle norme speciali.

7. Emergono, tuttavia, alcuni aspetti problematici, sui quali occorre
richiedere un adeguato approfondimento, che dovrà essere sviluppato
non solo dall’Agenzia, ma anche dal Ministero, nei suo organi e
uffici reputati più adeguati e competenti al riguardo.

7.1. Rapporti con le autonomie territoriali. Il Ministero ha al
riguardo riferito che il già richiamato articolo 1 della legge di
stabilità 2016 ha previsto, al comma 936, che in sede di Conferenza
unificata Stato, Regioni ed Enti locali fossero definiti “le
caratteristiche dei punti vendita dove si raccoglie il gioco pubblico
ed i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale
al fine di garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela
della salute e dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei
giocatori e di prevenire il rischio di accesso ai minori di età” e
che le conclusioni della Conferenza unificata avrebbero dovuto essere
recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, ma che ad oggi tale
decreto non è stato emanato. Nelle more, ha aggiunto l’Agenzia,
gli Enti locali hanno emanato statuizioni volte a disciplinare le
distanze minime dai luoghi sensibili. Risulta, invero, che in sede di
Conferenza unificata è stata sancita un’apposita intesa in data 7
settembre 2017 (rep. atti n. 103/CU), alla quale, però, non è poi
seguito il decreto ministeriale di recepimento, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, pure previsto dallo stesso comma
936 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015. Tale intesa reca
(punto 1) indicazioni di riduzione dell’offerta di gioco, sia dei
volumi che dei punti vendita, attraverso la riduzione degli
apparecchi AWP attivi (Amusement With Prizes: slot machine che
erogano vincite in denaro), con un programma di riduzione del numero
di tali apparecchi ripartito per Regione, la sostituzione per
rottamazione degli AWP con le AWPR (da remoto) entro il 31 dicembre
2019 e il dimezzamento in tre anni dei punti di vendita del gioco
pubblico; rinvia, inoltre, alle leggi regionali e ai regolamenti
comunali (punto 2) la definizione di un sistema di regole relative
alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco. Enuncia,
quindi – punti 3) e 4) -, gli obiettivi di innalzare il livello
qualitativo dei punti di gioco e dell’offerta attraverso nuove
regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco
e di innalzare il sistema dei controlli.

Ora, non si comprende dagli atti se e in che modo i contenuti di
questa intesa siano stati valutati e tenuti presenti nella redazione
dei documenti di gara, nei quali non sembrano invero richiamati. Né
si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del
decreto ministeriale, che pure spetta alla competenza del Ministero
riferente, né si forniscono informazioni circa lo stato dell’arte,
le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative
che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere
all’emanazione di tale decreto e perché esso possa esser ritenuto
non necessario. Né si forniscono elementi di valutazione, pur
necessari, riguardo alla ritenuta non ostatività, ai fini della
procedura di gara, della mancanza di tali atti, che pure paiono
essere in qualche modo configurati dalla legge come presupposti per
l’indizione delle gare. Appare pertanto necessario che il Ministero
fornisca più approfondite e complete valutazioni riguardo ai profili
ora evidenziati, concernenti la possibilità di procedere in assenza
di decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in
Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative
previste dalla legge e, in ogni caso, se e in che misura i soli
contenuti dell’intesa possano sopperire alle suddette mancanze e,
in caso positivo, se e in che modo essi debbano essere considerati e
inclusi nei documenti di gara (oppure perché si possa ritenere
legittimo escluderne ogni rilevanza e applicabilità in questa sede).

7.2. Rapporti con le previsioni delle autonomie territoriali e
disciplina della rete dei punti di vendita. Premesso che, come bene
evidenziato anche nella relazione illustrativa, le autonomie
territoriali (soprattutto i Comuni) hanno introdotto regole e
limitazioni localizzative dei punti di vendita del gioco (sulla
legittimità dei limiti distanziali cfr. da ultimo Consiglio di
Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806, di conferma di TRGA Bolzano
19 gennaio 2017, n. 19; Tar Lazio, sez. II, 25 febbraio 2019, n.
2556), non sembra che gli atti di gara forniscano adeguati criteri
distributivi che possano orientare la programmazione e la
progettazione, da parte del partecipante alla gara, della rete
territoriale di questi punti di esercizio del gioco, in modo che
siano contemperate le esigenze di rispetto delle suddette limitazioni
con quelle di sviluppo efficiente ed efficace della rete di esercizio
e della raccolta del gioco in modo omogeneo sul territorio.

Anche su questi punti, che appaiono molto delicati e importanti, la
Sezione ritiene che l’amministrazione debba svolgere un adeguato
approfondimento per ulteriormente riferire.

8. Requisiti per la partecipazione. Riguardo ai requisiti soggettivi
per la partecipazione alla procedura selettiva, fermo restando quanto
già sopra positivamente rilevato in ordine alla scelta di fare
riferimento prioritario al codice dei contratti pubblici, oltre che
alle norme speciali di settore, come si è rilevato anche per la gara
per l’affidamento in concessione della raccolta in rete fisica di
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, etc. (affare 257/2019),
occorre pervenire a un’unitaria formulazione di tali requisiti, per
quanto possibile chiara e semplice, che potrebbe, a scelta, o
riprodurre pedissequamente o richiamare gli artt. 80 ss. del codice
dei contratti pubblici e aggiungere le regole speciali di settore,
desunte essenzialmente dalla legge n. 220 del 2010 e dal
decreto-legge n. 98 del 2011, indicando puntualmente la relativa
fonte normativa. È auspicabile un’unica formulazione valida per
entrambe le gare (salve motivate differenze oggettive). Occorrerà,
inoltre, nell’auspicabile riformulazione delle parti degli atti di
gara concernenti l’indicazione dei requisiti di partecipazione (e
delle connesse cause di esclusione) che l’amministrazione presti la
massima attenzione alla corrispondenza delle singole clausole al
testo normativo e alla prevalente interpretazione e applicazione
giurisprudenziale degli eventuali profili che si sono rivelati
problematici e hanno generato contenziosi. Occorrerà altresì che
l’amministrazione, in linea con quanto qui già rilevato in via
generale al par. 2, provveda a focalizzare eventuali scostamenti, o
aggiunte o modificazioni che, rispetto al testo delle norme (e alla
interpretazione comune e prevalente della giurisprudenza), sia suo
intendimento di dover inserire, così da consentire a questo
Consiglio di poter compiere gli adeguati e opportuni approfondimenti
in modo mirato e pertinente.

9. Appaiono inoltre meritevoli di approfondimenti e/o di chiarimenti
i seguenti punti che sin d’ora pare utile sottoporre all’attenzione
di codesto Ministero al fine di accelerare la definizione della fase
consultiva.

9.1. Numero di concessioni messe a gara. Non convince del tutto
l’argomento usato nella relazione per giustificare la scelta di non
applicare il comma 638 della legge n. 147 del 2013. È dubbio che
possa sostenersi l’intervenuta abrogazione tacita del comma 638
perché, oggi, il numero delle concessioni allora in scadenza (“negli
anni 2013 e 2014”) sarebbe (se non si è male inteso) pressoché
corrispondente a quello delle concessioni che sono scadute o che
scadranno entro il 31 dicembre 2018 (pari a 202 concessioni), sicché
sarebbe venuta meno la ratio che sorreggeva la previsione delle 30
concessioni aggiuntive contenuta nel comma 638, finalizzata a
“soddisfare comunque l’eventuale domanda di nuove concessioni per
la raccolta del gioco del Bingo…“. Sono comprensibili le ragioni
della contrarietà dell’amministrazione ad aumentare troppo il
numero delle concessioni messe a gara, ma sembra poco persuasivo il
richiamo del dato letterale del comma 638, che si riferiva alla
procedura del 2014 (poi annullata), o al profilo generale del
disfavore della legislazione verso l’aumento dell’offerta di
gioco. Occorre che sul punto l’amministrazione conduca un’ulteriore
riflessione, valutando anche il rischio di potenziali contenziosi che
potrebbero essere proposti da partecipanti non vincitori, che
avrebbero potuto conseguire una concessione se il numero dei titoli
messo a gara fosse stato incrementato ai sensi del comma 638 in
esame.

9.2. Regole amministrative per l’assegnazione della concessione e
la stipula della convenzione. Cap. 4. Requisiti per la
partecipazione. Come già anticipato sopra, e analogamente a quanto
osservato per l’affare 257/2019, occorre riprodurre pedissequamente
– o richiamare – gli artt. 80 ss. del codice dei contratti
pubblici e le norme speciali di settore. È opportuno riformulare in
modo chiaro e univoco questo articolo, possibilmente in modo identico
alla procedura di cui all’affare 257/2019, salve motivate
differenze legate a regole speciali.

9.3. Nei capitoli 7 (Domanda di partecipazione), soprattutto punto
7.3., lettere n) e o), e nel capitolo 13 (Verifica dei requisiti e
assegnazione della concessione), soprattutto punto 13.8, si
disciplina l’attivazione della sala destinata all’esercizio del
gioco del bingo, stabilendosi, da un lato, che il partecipante debba
presentare nella domanda di partecipazione una dichiarazione di
impegno ad allestire per il collaudo, entro il termine perentorio di
150 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli
aggiudicatari secondo le modalità di cui al paragrafo 13.6, la sala
completamente attrezzata e funzionante secondo quanto stabilito dalle
regole tecniche, nonché una dichiarazione di impegno ad avviare
l’attività oggetto di concessione presso la sala entro 15 giorni
dalla data di stipula della convenzione; e, dall’altro lato, che
l’aggiudicatario deve completare l’attivazione della sala e
presentare domanda di collaudo ad ADM, insieme alla relazione tecnica
avente i contenuti di cui alle regole tecniche, entro 150 giorni
dalla pubblicazione dell’elenco di cui al precedente paragrafo
13.6. Il meccanismo sembra razionale e ben congegnato, ma deve
raccomandarsi all’amministrazione, anche in questo caso, di
verificarne ulteriormente la fattibilità e la tenuta in relazione al
problema della indeterminatezza dei criteri localizzativi della rete
territoriale segnalato al paragrafo 2. Analoghe considerazioni sono
da valere per le regole tecniche per la gestione della concessione.

9.4. Sono da valere anche per la documentazione di gara qui all’esame
le considerazioni svolte nel parere relativo al parallelo affare n.
257/2019, per le parti comuni degli atti di gara ivi esaminati.

10. In conclusione, ritiene la Sezione di doversi esprimere in questa
sede solo in sede interlocutoria richiedendo all’amministrazione
riferente di procedere alla rielaborazione dei testi secondo le
indicazioni qui fornite e di provvedere a svolgere gli
approfondimenti e a rendere i chiarimenti richiesti, sospendendo
nelle more di tali adempimenti l’espressione del parere definitivo.

P.Q.M.

Sospende la pronuncia del richiesto parere nelle more degli
adempimenti dell’amministrazione.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Paolo Carpentieri Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO

Stop
del Consiglio di Stato a bandi di gara scommesse e bingo, per lo
Stato un ‘buco’ di 483 milioni di euro

Lo stop ai bandi di gara per le scommesse sportive e per il bingo
porterà un ‘buco’ di bilancio per lo Stato di oltre 480 milioni
di euro. E’ quanto rende noto Agimeg a seguito dei pareri, inviati
del Consiglio di Stato al Mef, sulle gare che avrebbero dovuto
assegnare entro fine anno 15 mila concessioni scommesse – 10 mila
agenzie (con base d’asta non inferiore a 32 mila euro) e 5 mila
corner (con base d’asta di 18 mila euro) – e 210 licenze per le
sale bingo. Nel dettaglio, gli introiti dalla gare delle scommesse
sarebbero stati pari ad almeno 410 milioni, ai quali aggiungere
ulteriori 73 milioni dalla gara del bingo, per un totale di 483
milioni di euro.

Gara
scommesse, Ughi (Obiettivo 2016) ad Agimeg: “Presupposti della gara
sbagliati e il Consiglio di Stato ha certificato che lo Stato non è
più proprietario del territorio”

“Il Consiglio di Stato non fa altro che affermare che lo Stato
Italiano
non ha la proprietà del territorio e quindi non può far
atterrare i punti vendita sul territorio perché non si sa dove
collocarli. Fino al momento che non si sa dove metterli, la gara non
può essere emanata”. Così Maurizio Ughi, presidente di Obiettivo
2016, commenta il parere con cui il Consiglio di Stato ha sollevato
una serie di dubbi sulla gara delle scommesse. In sostanza il parere
congela la situazione attuale con i concessionari uscenti che operano
in regime di proroga dal 2016, e i nuovi operatori che non hanno modo
di entrare nel mercato. “Non potrebbe essere altrimenti” spiega
Ughi a Agimeg. “Con le attuali normative locali, se lo Stato
indicesse la gara nei termini che ha esaminato il Consiglio di Stato,
perderebbe buona parte dell’avviamento del settore. Dovrebbe
rinunciare a una serie di agenzie che assicurano ogni anno fette
importanti di preu e di imposta unica. E se spostasse i locali in
altre zone – come chiedono le Regioni e i Comuni – avrebbe
bisogno di 4 o 5 anni per ricostruire quell’avviamento. In sostanza
deve agire così, per non distruggere quello che ha creato in tutti
questi anni”. Il Consiglio di Stato in tutti questo sta giocando
una doppia partita: in sede giurisdizionale difende il potere delle
Regioni, in sede consultiva invece censura il comportamento dello
Stato: “E’ estremamente coerente: in questo momento le Regioni –
vista l’inerzia dello Stato – si sono sentite autorizzate a
adottare le proprie leggi di salvaguardia. E per il Consiglio di
Stato quelle leggi sono valide e sono più forti della legge centrale
che prevede la gara. La soluzione doveva arrivare con l’accordo
raggiunto in Conferenza Unificata nel 2017, ma poi quell’accordo
non è stato trasposto in un decreto, a mio avviso a causa di
quell’emendamento che restituiva pieni poteri alle Regioni e
ribaltava quindi tutta l’intesa. Ma tornando al Consiglio di Stato,
non fa altro che certificare la confusione che c’è al momento, e
dire al Mef che non può indire una gara, non può chiedere
investimenti agli operatori, fino a quando non ha risolto il
problema”. Ma Ughi evidenzia anche un altro dubbio sollevato dal
Consiglio di Stato: “Sembra che alla gara si possa partecipare solo
per blocchi di 50 concessioni, è una condizione che l’ADM ha
introdotto senza interpellare le associazioni di categoria. Ma questo
vuol dire che i piccoli concessionari vengono sostanzialmente
estromessi dal mercato, e confinati al mero ruolo di gestore. Anche
se i piccoli operatori si riunissero per presentare un’offerta,
perderebbero la propria individualità e diventerebbero titolari
tutti insieme di un pacchetto di concessioni. Non si capisce nemmeno
quale sia la ratio, visto che questa previsione non riduce il numero
dei concessionari: ammesso che i big del settore acquistino la metà
dei diritti in gara, l’altra metà verrebbe comunque frammentata a
pacchetti di 50 tra una moltitudine di soggetti”.

Gara
scommesse, Schiavolin (Ad Snaitech) ad Agimeg: “Auspichiamo che non
vi sia distonia tra quanto segnalato dal Consiglio di Stato e
l’emanazione del prossimo bando di gara, soprattutto per ciò che
concerne il territorio. Favorevoli a piena regolarizzazione di tutti
gli operatori sul mercato”

“Il parere del Consiglio di Stato sul bando di gara per le
scommesse non ci ha colto di sorpresa. Si tratta infatti di
osservazioni focalizzate su quanto non recepito a seguito dell’intesa
Stato-regioni (siglata nel settembre 2017 ndr): dal punto di vista
squisitamente pratico, benché gli operatori possano essere pronti ad
affrontare le procedura di selezione, vi è il rischio di una
distonia tra il regime concessorio nazionale e le regolamentazioni
delle diverse amministrazioni, regionali provinciali e comunali, che
normano in materia di giochi e scommesse. Trovo che il parere del
Consiglio di Stato sia oggettivo e corretto”. E’ quanto ha
dichiarato ad Agimeg Fabio Schiavolin, Ad di Snaitech, commentando il
parere del CdS sul bando scommesse, che di fatto mette in stand-by la
gara. Nel parere inviato al Mef, il Consiglio di Stato segnale anche
che la procedura concorsuale creerebbe pregiudizi per imprese di
altri Stati Membri che intendono accedere al mercato. “Da operatore
consolidato del mercato siamo interessati alla piena regolarizzazione
di tutti gli operatori che operano sul territorio”, ha concluso
Schiavolin.

Barbieri
(pres. Ascob) ad Agimeg: “Lo stop dei bandi scommesse e bingo era
inevitabile. Impossibile partecipare alle gare con le condizioni
inserite nei bandi”

“Ci aspettavamo questo parere da parte del Consiglio di Stato sul
bando di gara per le scommesse e il bingo. Anzi, ci saremmo sorpresi
nel vedere un giudice far finta di niente di fronte ad un tale vuoto
legislativo. Per come era la situazione, era impossibile partecipare
al bando”. Salvatore Barbieri, presidente di Ascob (Associazione
Concessionari Bingo), commenta così ad Agimeg lo stop del Consiglio
di Stato ai bandi di gara per le scommesse e il bingo. “Sarebbero
arrivati una serie infinita di ricorsi – prosegue -. La concessione
ha senso solo se è una concessione nazionale. Se l’imprenditore
che investe 300mila euro non ha la possibilità di capire come, dove
e per quante ore al giorno potrà aprire il proprio negozio, come è
possibile investire? Non ci sono le condizioni neanche per il breve
periodo, figuriamoci per una concessione che vale anni. Lo Stato, di
fatto, ha perso la facoltà di fare legge in materia e ha lasciato a
Regioni e comuni la possibilità di inserire un’infinità di
restrizioni nella normativa. Cosa sta vendendo allora lo Stato? Come
è possibile per un imprenditore poter lavorare solo per 8 ore al
giorno, se nel comune vicino una sala può aprire per 20 ore”.
Troppi punti interrogativi: questo è evidente. “Alcol e tabacco –
prosegue Barbieri – causano danni certi, ma non mi pare che le sale
sono colpite con gli stessi interventi. Direi quindi che non sono
sorpreso del parere del Consiglio di Stato. Un giudice deve stare
attento a come viene applicate la norma, ma è la politica che deve
scrivere la legge. Se un prodotto non va, se non ci sono le
condizioni, basta proibire il gioco pubblico. Ma non si può fare
campagna elettorale colpendo il gioco, non fare nulla di concreto per
la prevenzione del cittadino e limitarsi alla repressione”.

Sbordoni
(Utis), “Consiglio di Stato riconosce valore di legge all’Intesa
della Conferenza Unificata. Regioni adesso si adeguino”

“Il Consiglio di Stato, nell’invitare ADM a tenerne conto per la
redazione del bando scommesse, conferma come l’Intesa raggiunta in
Conferenza Unificata nel 2017 sia valida – in forza della
successiva legge 205/17 art.1 – anche se non è stata recepita con
decreto ministeriale”. Così Stefano Sbordoni, avvocato esperto di
giochi e presidente del sindacato Utis, commenta il parere del
Consiglio di Stato sulla gara delle scommesse. Per Sbordoni, in
sostanza, “sarebbe ora che le Regioni nell’emanare e
nell’emendare le proprie leggi, si conformassero a quell’accordo.
Altrimenti” commenta a Agimeg, “permarranno delle situazioni che
creano solo confusione, e che non danno nessun risultato nel
contenimento degli effetti patologici”. In diverse occasioni
tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato ha giudicato legittimi i
regolamenti comunali, nonostante gli operatori dei giochi – nei
vari ricorsi intentati – avessero provato a far leva sull’accordo.
“Io non ho mai letto in alcuna sentenza che l’accordo non valesse
nulla” obietta Sbordoni. “Bisogna quindi vedere ricorso per
ricorso cosa è stato scritto. I giudici sono bravissimi a cogliere
tutte le inesattezze contenute in un atto, nonostante il principio
richiamato sia ineccepibile”. Per il presidente dell’Utis,
comunque, questo parere potrà essere utilizzato nei prossimi ricorsi
contro le norme locali: “Speriamo venga citato, e che lo si faccia
nel modo giusto. Noi come Utis abbiamo sempre sostenuto – anche di
fronte all’allora sottosegretario Baretta che affermava il
contrario – che quell’accordo avesse forza di legge. Speriamo che
questo parere serva a far prendere consapevolezza a tutte le parti.
Anche alle Regioni e agli Enti Locali che hanno sottoscritto
all’unanimità l’Intesa”

Gara
scommesse, Mazza (Ceo Betaland) ad Agimeg: “Il Consiglio di Stato
ha sancito che un bando nazionale è impossibile con leggi regionali
così diverse e proibizionistiche”

“E’ inutile negare che il bando di gara per le scommesse,
considerando l’attuale rapporto tra normativa nazionale e leggi
regionali, sarebbe stato molto complesso da portare avanti. Il
Consiglio di Stato nel proprio parere ha fatto una chiamata di
responsabilità a chi di dovere. Non ci sono le condizioni normative
adatte per andare avanti. Il senso reale della questione è che è
stato messo alla luce come un bando nazionale faccia fatica a
convivere con una serie interventi legislativi a livello locale”.
E’ quanto dichiara ad Agimeg Carmelo Mazza, Ceo di Betaland,
commentando il parere che il Consiglio di Stato ha inviato al Mef sul
bando scommesse, che di fatto mette in stand-by la gara. Questo
governo è pronto per questa sfida? “Il blocco che si è venuto a
creare non è tanto tecnico o giuridico, ma politico – prosegue -.
L’attuale governo deve quindi prendersi le responsabilità di non
spostare il problema in avanti o su altri tavoli. E’ ovvio che
tutte le soluzioni in capo al legislatore sono possibili e non è da
escludere che ci sia un ritorno ad una normativa nazionale più
proibizionista. Si tratta di un’ipotesi che non vedrei
favorevolmente essendo contrario al proibizionismo, ma penso comunque
che per questo settore il regolamento del mercato sia perfettibile”.

Gara
scommesse, Stanleybet invia memoria al Consiglio di Stato. Garrisi
(ceo) ad Agimeg: “Se la gara uscirà senza le garanzie richieste
parteciperemo lo stesso ma pronti ad impugnarla”

Prosegue la marcia di avvicinamento della Stanleybet al mercato
italiano delle scommesse legali. Dopo la partecipazione al bando per
la concessione online, la Stanleybet si sta muovendo a grandi passi
verso la gara per le nuove concessioni per le agenzie di scommesse. A
quanto appreso da Agimeg da fonti istituzionali, la Stanleybet ha
presentato una memoria al Consiglio di Stato proprio sul tema
dell’emanazione del bando di gara. Su questa memoria l’operatore
anglo-maltese avrebbe riportato, in maniera molto dettagliata, tutte
le discriminazioni subite nelle tre gare precedenti, sottolineando le
varie criticità. Si tratterebbe quindi di una sorta di invito al
Consiglio di Stato di tener conto di queste criticità, in maniera da
emanare un bando che non veda la Stanleybet nuovamente discriminata.
Si tratta di un intervento diverso dai precedenti, una manovra in
anticipo non successiva come accaduto nelle stagioni precedenti e che
da’ l’idea della decisa volontà della Stanleybet di entrare a
far parte in maniera definitiva del mercato italiano regolamentato.

Sul tema Giovanni Garrisi, CEO di Stanleybet, raggiunto
telefonicamente a Liverpool durante un board meeting della compagnia,
non ha voluto commentare il dettaglio dell’invio del documento
anche perchè, ha dichiarato ad Agimeg: “quando il Consiglio di
Stato è riunito nella sua funzione consuntiva, nessuno ha il diritto
di intervenire e quindi un documento del genere, mandato da una terza
parte, sarebbe irricevibile e, quindi, inefficace”. Ma poi Garrisi
ha sibillamente aggiunto che comunque “Le Autorità sono ben
consapevoli che la Stanley vuole assolutamente partecipare alla
prossima gara ma il problema di come rimuovere gli effetti delle
discriminazioni precedenti resta ancora un problema aperto. Se si
arrivasse alla gara senza una soluzione concordata, la Stanley
sarebbe automaticamente in condizioni di inferiorità rispetto agli
altri e la gara sarebbe, di fatto, una gara che non mette tutti gli
operatori sullo stesso piano”. Ma cosa farà la Stanleybet se la
gara dovesse uscire senza le garanzie richieste? “Parteciperà
comunque alla gara – sottolinea Garrisi – perché le procedure
amministrative ci danno il diritto di impugnare la stessa anche dopo
la partecipazione e persino dopo l’aggiudicazione. Ma sarebbe un
peccato non cogliere l’occasione per fare finalmente una gara
perfettamente regolare. Il nostro impegno è infatti a favore del
sistema concessorio e non contro. Comunque che nessuno si illuda –
ha concluso il CEO di Stanleybet – noi faremo comunque parte del
sistema”.

Agimeg è però in grado di confermare che la lettera al Consiglio di
Stato c’e’ stata eccome. E forse un effetto lo ha avuto.

Ricordiamo infatti che nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha
chiesto ulteriori chiarimenti al MEF con i quali, in una nuova
riunione che si terrà in data ancora da stabilire, esaminerà i
documenti e rilascerà il parere sulla gara. Ricordiamo che la gara
delle scommesse prevede l’assegnazione di 15mila punti, mentre
quella del bingo di 210 sale.

Gara
scommesse, riunito nella notte l’ufficio legale Stanleybet. Garrisi
(ceo) ad Agimeg: “Il parere del Consiglio di Stato un formidabile
riconoscimento politico”

Un board, quello di Stanleybet, trasformato da “ordinario” a
“straordinario” dopo l’intervento del Consiglio di Stato. Alle
9.00 ora italiane è infatti previsto un board che sarà
completamente dedicato alla valutazione del parere del Consiglio di
Stato che ha invitato il Mef a tenere conto della memoria, sul tema
del bando di gara per le nuove concessioni di scommesse, inviata da
Stanleybet. Il board ha riunito i propri legali, che per tutta la
notte si sono confrontati per redigere un documento con il parere
legale su quanto espresso dal Consiglio di Stato. E’ attesa quindi
per la giornata di oggi la diffusione di un documento di Stanleybet
che interpreterà legalmente ed in prospettiva il parere del
Consiglio di Stato, rendendo forse pubblica, ma l’opportunità sarà
oggetto di una attenta valutazione del board, anche la memoria
presentata . “E’ chiaro che il parere del CDS, formidabile
documento tecnico, deve essere letto nella sua valenza politica –
ha sottolineato ad Agimeg Giovanni Garrisi, Ceo Stanleybet – ma non
mi permetto di interferire nel processo decisionale del Board
Stanley, che è sovrano nelle sue deliberazioni. Ma, preso atto delle
raccomandazioni del nostro ufficio legale, che come richiesto
verranno comunicate alla segreteria del board questa mattina, a me
sembra che il futuro del sistema, che deve essere comunque difeso,
sia abbastanza prevedibile. D’altronde la Stanleybet è già da
tempo un interlocutore riconosciuto dalle autorità e ci poniamo
nella posizione di supporto per la risoluzione dei problemi che ci
sono sul sistema italiano”. Un parere, quello del Consiglio di
Stato, che preso nella sua interezza di fatto bloccherà l’emanazione
della gara delle scommesse per molto tempo. Pensare solo alla
riforma del potere delle regioni porterà ad un inevitabile rinnovo
delle concessioni in essere per lungo tempo. Insomma una situazione
complicata che potrebbe portare anche a denunce da parte degli
operatori penalizzati.

Gara
scommesse, ecco il documento originale con la memoria inviata da
Stanleybet al Consiglio di Stato

“L’accesso al mercato delle scommesse da parte di Stanley è
stato precluso in precedenti gare bandite prima dal Coni e
successivamente dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE” e negli anni
“Stanley e i Ctd hanno continuato a subire discriminazioni. Ad
avviso di Stanley, i requisiti di partecipazione alla nuova selezione
dovrebbero ora essere fissati in modo aperto e non discriminatorio e
comunque in termini tali, da un lato, da realmente consentire agli
operatori qualificati, anche di altri Stati Membri, di accedervi e di
aggiudicarsi le concessioni, e dall’altro, di produrre per la
scrivente l’effetto rimediale”. E’ questo un passaggio chiave
della memoria che il bookmaker di Liverpool ha sottoposto al
Consiglio di Stato in merito al bando scommesse, messo in stand-by
per alcune problematiche riscontrate dal CdS chiamato dal Mef ad
esprimere un parere nel merito. Stanley sottolinea “l’esigenza
che tutti gli operatori possano partire dallo stesso blocco di
partenza, in particolare, non avvantaggiando ulteriormente quelli già
presenti sul mercato. Si ritiene quindi che il nuovo bando di gara
dovrebbe fra l’altro garantire a tutti gli operatori pari libertà,
prima e dopo l’aggiudicazione della gara, nella scelta dei luoghi
dove collocare i punti vendita, al fine di favorire l’accesso dei
nuovi entranti e di pervenire a configurazioni di mercato più
efficienti e meno affette da distorsioni concorrenziali”. Stanley
inoltre pone in evidenza che “i nuovi atti di gara non dovrebbero
prevedere al termine della concessione la devoluzione a titolo
gratuito dell’uso dei beni materiali e immateriali, che
costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco”.

Ecco
il 
DOCUMENTO INTEGRALE della
memoria inviata da Stanley al Consiglio di Stato

L’articolo Scommesse e Bingo, il Consiglio di Stato blocca le gare: “Come può il Mef indire gare senza aver risolto le questioni territoriali con Comuni e Regioni?” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/diritto/scommesse-bingo-gara