Vittoria per Easyworld presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che ha dichiarato “l’illegittimità del rifiuto alla istanza di rimborso della ricorrente limitatamente alla differenza, per i punti di raccolta ove l’acconto è risultato superiore all’imposta dovuta, tra l’acconto di euro 10mila e la minor imposta per la regolarizzazione successivamente determinata, oltre che per la somma di euro 80mila relativa ai punti vendita rinunciati”. I giudici tributari hanno stabilito che l’entità del rimborso per le maggiori somme versate a titolo di Imposta Unica sulle scommesse sarà pari a 1,1 milioni di euro, in quanto hanno riconosciuto Easyworld come titolare della rete fisica in forza del disciplinare sottoscritto e che i 10 mila euro versati per ogni punto di raccolta non erano altro che un acconto e non, come invece sostenuto da ADM, fee di ingresso. Lo scorso mese di novembre Easyworld aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di interrompere il rapporto concessorio e il collegamento con il totalizzatore nazionale. lp/AGIMEG
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