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Scommesse, Tar Lazio accoglie ricorso di due agenzie ippiche ‘storiche’ su versamento minimi garantiti per gli anni 2000–2002

“Le nuove determinazioni hanno fatto venir meno l’efficacia delle corrispondenti pattuizioni contenute nelle convenzioni originarie, determinando l’estinzione di ogni ulteriore obbligazione”. Con questa motivazione il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha accolto i ricorsi di due agenzie ippiche storiche per l’annullamento delle note direttoriali dell’Ufficio Regionale della Sardegna di AAMS con le quali veniva intimato il versamento dei rispettivi importi residui, dovuti a titolo di minimi garantiti per gli anni 2000 – 2002 relativamente alle concessioni ippiche da esse detenute (rispettivamente nn. 399 e 380). Le società ricorrenti, premettendo di aver esercitato l’attività di raccolta di eventi e scommesse su centri ippici in base alle concessioni storiche, hanno chiesto l’annullamento delle note indicate con le quali veniva intimato il versamento dei cd. “minimi garantiti” in un’unica soluzione. I concessionari assicuravano all’amministrazione una soglia minima di remuneratività, sul presupposto, tuttavia, che il regolatore garantisse l’esclusività della raccolta ai concessionari medesimi. Per i giudici “i concessionari hanno accumulato ingenti debiti nei confronti delle amministrazioni concedenti, a causa di fattori esterni e non controllabili, tanto che è intervenuto il legislatore con l’art. 8 del DL n. 452/2001, il quale ha ridefinito le condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse sia ippiche che sportive. In attuazione del citato art. 8 del DL n. 452/2001 è stato così emanato il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, al quale hanno aderito i ricorrenti, che ha ridefinito le condizioni economiche contrattuali e gli obblighi di pagamento dei concessionari, riducendoli equitativamente e stabilendo modalità di versamento agevolative. Deduce la parte esponente che tuttavia il mercato delle scommesse mutava sensibilmente, i concessionari subivano l’incidenza del gioco irregolare e/o illecito; inoltre subivano l’apertura del mercato e la liberalizzazione del settore ad opera dell’art. 38 del DL n. 223/2006 – “Decreto Bersani” (i nuovi concessionari non erano appesantiti dalla garanzie di prelievo minimo e dalle pendenze relative ai minimi garantiti). Assume inoltre la parte istante che, a peggiorare la situazione di essi concessionari, si è poi aggiunta la revoca delle concessioni ippiche “storiche”, disposta dall’art. 4 bis del DL n. 58/08 in dichiarata ottemperanza alla pronuncia della CGE 13 settembre 2007”. Per le ricorrenti dunque “l’anticipata cessazione dell’attività ha incrinato il sinallagma della concessione, rendendo inattuale l’obbligo di versamento delle somme stabilite nei piani di rientro convenuti tra le stesse e l’amministrazione”. Il Tar evidenzia come “la revoca delle concessioni ippiche storiche, quali sono quelle delle ricorrenti, ha sostanziato un evento sopravvenuto ed estraneo alla sfera di controllo delle parti che ha inciso sulla causa della nuova convenzione (imperniata sul riconoscimento del debito e correlativa rateizzazione, funzionalmente collegati al prolungamento del titolo sino al 2011, anche al fine di far conseguire gli utili derivanti dall’attività de qua, che sarebbero stati utilizzati in parte anche per ripianare la debenza passata), impedendone il normale funzionamento e così determinando l’estinzione delle originarie obbligazioni. Sotto tale profilo, gli atti gravati appaiono illegittimi. Era onere dell’amministrazione – proseguono i giudici – riallineare e ricondurre ad equità ed equilibrio corrispettivo il rapporto in essere tra le parti, anche e soprattutto sotto il profilo dei maturati debiti in capo ai concessionari. Adempimento che, tuttavia, l’amministrazione ha mancato di porre in essere; anzi agendo, illico et immediate, per il recupero ‘secco’ del debito afferente le annualità di cui si verte”. lp/AGIMEG

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Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/scommesse-tar-lazio-accoglie-ricorso-di-due-agenzie-ippiche-storiche-su-versamento-minimi-garantiti-per-gli-anni-2000-2002

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