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Senato, decreto sul Coronavirus approda in Assemblea

Il ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, licenziato dalla Commissione Sanità al Senato nel testo trasmesso dalla Camera, è al primo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea di oggi. Gli emendamenti sono stati ritirati ovvero dichiarati decaduti per assenza dei proponenti in Commissione Sanità. La XII Commissione ha infine conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale.

“Risulta necessario acquisire, per verificare l’idoneita` della copertura, la relazione tecnica sulla proposta 1.12, che prevede la fornitura di dispositivi di protezione per i farmacisti nei comuni colpiti dall’emergenza epidemiologica, con l’incremento di 2 milioni del Fondo emergenze nazionali per il 2020 mediante ulteriore riduzione dell’autorizzazione di spesa per la cd. «lotteria degli scontrini»”. E’ quanto ha sottolineato in V Commissione al Senato dal relatore Errani (Misto-LeU) in occasione dell’esame del disegno di legge sull’emergenza epidemiologica da Coronavirus. “In relazione alle proposte riferite all’articolo 2, richiede la relazione tecnica per verificare l’idoneita` della copertura finanziaria recata dall’emendamento 2.1, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2020, mediante riduzione delle risorse previste per la cosiddetta «lotteria degli scontrini», al fine di garantire a tutti gli operatori finanziari la disponibilita` di dispositivi di protezione individuale”, ha aggiunto.

Il testo prevede all’articolo 4 l’incremento del Fondo per emergenze nazionali tramite la riduzione dell’autorizzazione di spesa della lotteria degli scontrini: “Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”. E’ stato presentato un solo emendamento all’articolo 4 a firma Zaffini, Totaro (FdI): “Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata all’assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario;»”. Tre invece gli emendamenti che traggono risorse dai fondi previsti all’articolo 4. Il primo a firma Binetti e altri senatori FIBP-UDC prevede: “Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente: “o-bis) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del COVID-19.” Conseguentemente, al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 4, sostituire le parole “20 milioni” con le parole “22 milioni””. Il secondo ancora a firma Binetti: “Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: “1-bis. Una quota delle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, sono vincolate all’acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 449 della legge 160 del 2019.” L’ultimo a firma Lonardo (FIBP-UDC): “Dopo l’articolo inserire il seguente: «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di attuazione delle misure di contenimento nei piccoli comuni) 1. Al fine di garantire ai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, e al fine di consentire agli stessi comuni di individuare soggetti idonei in grado di poter stabilire una forma di connessione tra l’eventuale contagiato e la comunità, lo stanziamento di cui all’articolo 4, comma 1, è incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con il decreto di cui all’articolo 3, comma 1, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.» Conseguentemente, all’articolo 4, comma 2, sostituire le parole: “20 milioni”, con le seguenti: “35 milioni””.

Il disegno di legge “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha ricevuto parere non ostativo con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti dalla I Commissione. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti dalla II Commissione. Parere non ostativo sul testo e parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti dalla V Commissione. Parere favorevole con osservazioni della VII Commissione. Parere favorevole dalla Commissione Parlamentare per le questioni regionali, dalla X, dalla XIII e dall’XI Commissione. Parere favorevole con osservazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti dalla XIV Commissione. cdn/AGIMEG

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Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/senato-decreto-coronavirus-assemblea

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