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Stanleybet, ricorso gara Lotto, Consiglio di Stato pubblica la sentenza: “Ricorso Stanley infondato, modello monoproviding risponde ad una esigenza di ordine pubblico e sicurezza, a tutela del giocatore e a contrasto dei fenomeni ludopatici”

“È evidente come il modello monoproviding soddisfi l’esigenza dello Stato (il quale sopporta in via esclusiva il rischio di impresa) di confrontarsi nella gestione di quel gioco con un unico ed affidabile operatore scelto mediante una procedura aperta, competitiva, non discriminatoria e trasparente”. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, ha respinto il ricorso di Stanleybet sulla gara per la concessione del Lotto. Oggetto del contendere, la gara per la concessione del Lotto‎ che si è svolta in Italia tra il 2015 e il 2016. Ad aggiudicarsela fu l’unico soggetto a partecipare alla gara – la cordata formata dal concessionario uscente (Lottomatica) con IGH, Arianna 2001, e Novomatic – con un’offerta di 770 milioni di euro. ‎Il bando è stato però impugnato dalla Stanleybet, in quanto a suo giudizio non in linea con i principi comunitari, soprattutto per la decisione di mettere a gara un’unica concessione. Per il CdS “la scelta del modello monoproviding non si esaurisce in ragioni connesse alle peculiarità del gioco del lotto: ma, proprio in ragione di tali innegabili peculiarità, non può dubitarsi che detta scelta risponda ad una fondamentale esigenza di ordine pubblico e pubblica sicurezza, convogliando il gioco in un circuito unico e controllato sì da rendere possibile un rapido, agevole e trasparente controllo dell’Amministrazione sulla sua gestione e da prevenire il rischio di frode e di infiltrazioni di organizzazione criminali; obiettivi questi da tempo perseguiti dal legislatore nazionale nel settore dei giochi. Per contro, il modello multiproviding invocato dalle appellanti, considerata anche l’estensione della rete sul territorio, potrebbe determinare assai più facilmente occasioni di frodi e irregolarità nelle giocate (ma anche per quanto concerne il versamento allo Stato di ritenute e utili) e nel contempo, deresponsabilizzando i singoli concessionari, sarebbe pure foriera di incertezze, con effetti negativi sulla raccolta e sui consumatori, e i conseguenti rischi di tenuta del sistema nel suo complesso sì da comportare anche il pericolo di proliferazione di reti illegali del lotto”. I giudici quindi sottolineano come “alla luce delle discipline richiamate, non può dunque disconoscersi che la normativa interna ha, nel tempo, perseguito in modo coerente e sistematico gli obiettivi fatti valere dallo Stato, di tutela del giocatore e contrasto dei fenomeni ludopatici che rendono legittime le deroghe e le limitazioni delle libertà riconosciute dal diritto dell’Unione, quali la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi”.
“Stanley, ritenendo che fosse stato impedito di partecipare alla gara, ricorreva per l’annullamento della procedura, sostanzialmente lamentando che l’art. 1, comma 653, nonché alcuni requisiti di partecipazione e talune clausole previste nel bando, nel capitolato e nello schema di convenzione non fossero compatibili con il diritto eurounitario, con particolare riguardo ai principi di proporzionalità, congruenza, trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento, libertà di concorrenza e con i principi costituzionali (di parità di trattamento, libertà di iniziativa economica e di concorrenza), nonché con la direttiva 2014/23/UE. Il Tribunale adito ha, tuttavia, ritenuto infondate tutte le censure formulate dalle ricorrenti ritenendo non irragionevole la scelta del c.d. modellomonoproviding esclusivo né in concreto ostativi alla partecipazione di operatori diversi dal concessionario uscente Lottomatica i requisiti previsti dalla lex specialis”.
Per il CdS i “motivi di appello sono tutti infondati. In primo luogo è infondato il motivo di appello con cui le società Stanley hanno prospettato l’irragionevolezza e l’illegittimità della scelta del modello di concessione monoproviding per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. La decisione della Corte di Giustizia ha affrontato e risolto positivamente il tema (oggetto del primo quesito posto dall’ordinanza di rinvio) della compatibilità comunitaria della gestione del servizio del gioco del Lotto secondo il modello monoproviding”. “E’ innegabile che le peculiarità del gioco del Lotto abbiano necessariamente determinato la scelta a monte (non per i servizi di raccolta delle giocate affidata alla rete di ricevitorie capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale, ma per i servizi automatizzati di estrazione, gestione della raccolta, riscossione degli importi dovuti e pagamento delle vincite) di un sistema monoconcessionario. Il gioco del lotto è in effetti l’unico in cui lo Stato sopporta il c.d. rischio banco, ossia quello che le vincite siano superiori alle giocate effettuate: non può, infatti, condividersi l’assunto di Stanley secondo cui si tratterebbe di un rischio puramente teorico e nominale”.
Sulla questione delle clausole di decadenza evidenziate da Stanley, i giudici sottolineano come “il Collegio di primo grado ha ritenuto che le censurate disposizioni dell’art. 30 dello schema di convenzione (sostanzialmente corrispondenti a quelle dell’art. 23 dello schema di convenzione relativo alle concessioni di cui all’art. 10, comma 9-octies, del decreto legge n. 16/2012), lungi dal costituire un mezzo per dissuadere le società ricorrenti dal partecipare alla gara, fossero pienamente legittime perché fissano, con sufficiente determinatezza, precisione, cause di decadenza del concessionario connesse a condotte obiettivamente suscettibili di determinare il venir meno del rapporto fiduciario con l’ADM”.
Infine, sulla cessione a titolo gratuito della rete, “il Tribunale ha respinto, ritenendolo infondato, anche il quinto mezzo di censura, rilevando che la devoluzione a titolo gratuito della rete al concessionario uscente, in assenza di un divieto ex lege, non fosse previsione irragionevole né sproporzionata e che non fossero invocabili i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28 gennaio 2016 (c.d. sentenza Laezza), in quanto afferente a fattispecie ben diversa da quella in esame: nel caso di specie, infatti, la clausola sulla cessione gratuita era volta non solo a garantire la continuità del servizio relativo al gioco del lotto automatizzato, ma anche ad assicurare la par condicio di tutti i partecipanti alla gara e ad evitare indebiti vantaggi competitivi a favore del concessionario uscente e in danno di quello subentrante e, in definitiva, la produzione di quegli stessi effetti discriminatori che la citata decisione della Corte di Giustizia mirava a scongiurare”. lp/AGIMEG

L’articolo Stanleybet, ricorso gara Lotto, Consiglio di Stato pubblica la sentenza: “Ricorso Stanley infondato, modello monoproviding risponde ad una esigenza di ordine pubblico e sicurezza, a tutela del giocatore e a contrasto dei fenomeni ludopatici” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/diritto/stanleybet-ricorso-gara-lotto-consiglio-di-stato-pubblica-la-sentenza-ricorso-stanley-infondato-modello-monoproviding-risponde-ad-una-esigenza-di-ordine-pubblico-e-sicurezza-a-tutela-del-giocat