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Tar Lazio boccia ricorso ippodromi contro ‘salvasport’: tassa dello 0,50% anche per le scommesse ippiche

“Le censure svolte nei confronti dell’atto impugnato si appalesano infondate in quanto lo stesso non ha illegittimamente ampliato le fonti del prelievo ma si è correttamente limitato a definire le modalità di calcolo dello stesso e, a tal fine, ha ritenuto necessario operare delle distinzioni tra le diverse tipologie di scommesse sportive tra le quali, come argomentato, devono ritenersi ricomprese le scommesse ippiche sia virtuali che tradizionali”. Con questa motivazione il Tar Lazio ha respinto il ricorso presentato da alcuni ippodromi contro la tassa dello 0,5% sulle scommesse ippiche, che dunque così come le scommesse sportive dovranno contribuire al fondo “salvasport” introdotto dal Governo Conte per contrastare la “crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
I giudici ricordano come “l’articolo 217 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha imposto un prelievo di ‘una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali’. L’ampiezza della formulazione della norma consente di assoggettare al prelievo straordinario introdotto la raccolta di scommesse relativa a qualsiasi tipologia di evento sportivo non permettendo di escludere le scommesse ippiche che, per quanto soggette con riguardo a determinati profili ad una regolazione differenziata rispetto alle scommesse sportive tout court, rientrano a pieno titolo nel comparto delle scommesse sportive”. “D’altro canto – prosegue il Tar – la stessa Relazione Illustrativa al suddetto articolo rileva che: ‘Il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell’offerta’. E’, pertanto, evidente che non avendo operato una espressa esclusione delle scommesse ippiche nella formulazione della norma, queste ultime sono state ritenute assoggettate al prelievo al pari di tutte le altre tipologie di scommesse afferenti al comparto delle scommesse sportive”.
“D’altro canto, la natura straordinaria del prelievo connessa all’emergenza sanitaria, la sua entità e la durata limitata nel tempo dello stesso, non appaiono in grado di incidere negativamente sul sostentamento della filiera ippica né di stravolgere la stessa come asserito dalle parti ricorrenti anche laddove le realtà associative facenti capo al settore ippico non potessero beneficiare del fondo in quanto il prelievo in questione non si presenta come una misura strutturale destinata a durare nel tempo”. lp/agimeg

Autore: Claudio Ramoni
Fonte:https://www.agimeg.it/scommesseippiche/tar-lazio-boccia-ricorso-ippodromi-contro-salvasport-tassa-050-percento-anche-per-scommesse-ippiche

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