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Tar Toscana accoglie ricorso di un sala: un cambio all’interno di una società non rappresenta una “nuova apertura”. In questi casi è inapplicabile il distanziometro della legge regionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso presentato dal titolare di una sala al quale era stata imposta la chiusura della sala per effetto della legge regionale. La stessa prevede per le sale il “rispetto della distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili” anche se “I divieti non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all’entrata in vigore della presente legge fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo”. Nel luglio del 2017, in seguito ad una cessione di quote sociali è subentrato in società un nuovo socio di maggioranza, che comunque ha mantenuto i medesimi codice fiscale e partita iva. Per questo motivo la questura di Pistoia ha ritenuto di applicare la legge regionale della Toscana ritenendo la sala una nuova attività. Tuttavia i giudici toscani hanno stabilito che “Il legislatore regionale, nel dettare la nuova disciplina sulle distanze minime da particolari “luoghi sensibili”, abbia inteso contestualmente tutelare coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l’indiscriminata applicazione della nuova disciplina avrebbe potuto gravemente pregiudicare”. Inoltre è ”evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura e dalla difesa comunale, nel caso in esame, non ricorre un’ipotesi di “nuova apertura”, dovendosi per essa intendere l’inizio, sia pure nei medesimi locali, da parte di un diverso soggetto di una nuova attività d’impresa. Infatti, come documentato dalla visura camerale in atti, l’impresa che gestisce il locale in questione è sempre la medesima, attiva nei medesimi locali sin dal 2014, essendosi solo da ultimo verificato un mutamento della compagine interna della società”. lp/AGIMEG

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Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/tar-toscana-accoglie-ricorso-di-un-sala-un-cambio-allinterno-di-una-societa-non-rappresenta-una-nuova-apertura-in-questi-casi-e-inapplicabile-il-distanziometro-della-legge

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