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ADM, da oggi in vigore nuove regole amministrative per produzione, importazione ed installazione apparecchi senza vincita in denaro

“Le disposizioni del presente provvedimento definiscono, in attuazione dell’articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S., le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”. E’ quanto si legge sulla determinazione direttoriale ADM sugli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, “ritenuto opportuno (…) favorire la diffusione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S., prevedendo anche punti di offerta in cui siano installati esclusivamente apparecchi senza vincita in denaro e consentendo l’installazione di tali apparecchi senza vincoli numerici massimi in tale tipologia di esercizi nonché nelle sale pubbliche da gioco e nelle attività di spettacolo viaggiante” e “ritenuto opportuno (…) prevedere l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. anche nei punti di offerta nei quali siano presenti forme di gioco con vincita in denaro riservate ai maggiori di età in modo da differenziare l’offerta di intrattenimento per tali soggetti”.
“Gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 – si legge nella determinazione ADM – devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dall’articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e alle regole tecniche vigenti, nonché alle altre disposizioni normative operanti in materia”. “Gli importatori e i produttori degli apparecchi presentano ad uno degli OdV un esemplare di ogni modello di apparecchio che intendono produrre o importare per la verifica di conformità alle disposizioni normative e alle regole tecniche vigenti. A conclusione della verifica effettuata da uno degli OdV, in caso di esito positivo, ADM rilascia certificazione di esito positivo della verifica tecnica di conformità. La distribuzione sul territorio nazionale degli apparecchi prodotti o importati è subordinata al rilascio da parte di ADM del nulla osta di distribuzione previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente comma gli importatori e i produttori presentano richiesta ad ADM nella quale autocertificano la conformità degli apparecchi prodotti o importati all’esemplare di modello certificato, nonché alle disposizioni normative vigenti. L’installazione degli apparecchi è subordinata al rilascio da parte di ADM del nulla osta per la messa in esercizio previsto dall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche e integrazioni, e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio di cui al precedente comma e del dispositivo di identificazione elettronica, i gestori degli apparecchi presentano richiesta ad ADM indicando la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui intendono installare l’apparecchio”.
“I nulla osta rilasciati per gli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 – ricorda ancora la determinazione – secondo quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021″. “Dal 1° gennaio 2022 possono essere installati solo gli apparecchi di cui al comma 1 provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo quanto previsto dai commi seguenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. I soggetti ai quali sono stati rilasciati i nulla osta di cui al comma 1 possono presentare, entro il 31 dicembre 2021, apposita richiesta a ADM per il rilascio, in sostituzione del precedente, di un nuovo titolo autorizzatorio per la messa in esercizio, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 2022 e del dispositivo di identificazione elettronica. Nella richiesta di cui al precedente comma devono essere autocertificate la conformità dell’apparecchio alle regole tecniche vigenti, le caratteristiche dell’apparecchio e dei giochi contenuti, nonché la dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni. Nella richiesta devono essere altresì indicate la tipologia e l’ubicazione dell’esercizio in cui si intende installare l’apparecchio. Entro il 31 dicembre 2023 gli apparecchi per i quali sia stato rilasciato il titolo autorizzatorio di cui al comma 3 devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti”.
“L’installazione degli apparecchi è consentita”, tra le altre, “in bar ed esercizi assimilabili; ristoranti ed esercizi assimilabili; alberghi ed esercizi assimilabili; stabilimenti balneari; edicole; ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.”. “Nel periodo intercorrente fra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021 è consentito il rilascio di titoli autorizzatori relativi ad apparecchi certificati sulla base delle regole tecniche previgenti, nonché l’installazione degli apparecchi sulla base delle regole amministrative previgenti”. “La presente determinazione abroga e sostituisce la antecedente disciplina amministrativa sull’installazione degli apparecchi di cui al comma 7 dell’articolo 110 del T.U.L.P.S. contenuta nei provvedimenti emanati da ADM. La presente determinazione entra in vigore il 1 giugno 2021“.  lp/AGIMEGThe post ADM, da oggi in vigore nuove regole amministrative per produzione, importazione ed installazione apparecchi senza vincita in denaro first appeared on Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco – AGIMEG.

Autore: Claudio Ramoni
Fonte:https://www.agimeg.it/focus/adm-da-oggi-in-vigore-nuove-regole-amministrative-per-produzione-importazione-ed-installazione-apparecchi-senza-vincita-in-denaro

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