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Cassazione: “Uno Stato dell’UE non può assoggettare all’imposta sul reddito le vincite realizzate in una casa da gioco di uno dei paesi membri”

Non sono esigibili le tasse sulle vincite realizzate in casinò di altri paesi dell’Unione Europea. E’ quanto stabilisce la Cassazione in un ricorso in cui veniva contestata la sentenza della Commissione Tributaria del Friuli che aveva stabilito infondata la pretesa tributaria dalle vincite realizzate in case da gioco dei paesi membri dell’Unione Europea, in quanto fondata su un’errata interpretazione della norma. A tal proposito, i giudici della Cassazione hanno affermato che “gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato”. Con questa motivazione è stata confermata la sentenza della Commissione Tributaria del Friuli e confermato la non esigibilità delle tasse per le vincite realizzate in casinò di altri paesi dell’Unione Europea. ac/AGIMEG

Autore: Andrea Cantelmo
Fonte:https://www.agimeg.it/pp2/cassazione-stato-ue-non-puo-assoggettare-imposta-reddito-a-vincite-realizzate-in-casa-da-gioco-di-paesi-membri

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