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Commissione UE, via libera a quattro disegni di legge sul gioco presentati dalla Bulgaria

Via libera della Commissione Europea a quattro disegni di legge sul gioco presentati dalla Bulgaria lo scorso mese di dicembre. Il primo riguarda il “Progetto di decreto del Consiglio dei ministri relativo all’adozione di un regolamento sulle condizioni e la procedura per la registrazione e l’identificazione dei partecipanti, l’archiviazione dei dati relativi alle scommesse online organizzate nel territorio della Repubblica di Bulgaria e per la presentazione di informazioni sul gioco d’azzardo a un server dell’Agenzia nazionale delle entrate”. L’argomento disciplinato nella proposta di progetto è attualmente disciplinato dal regolamento n. 1 del 2013 relativo alla procedura e alla modalità di identificazione e registrazione dei partecipanti, all’archiviazione dei dati relativi alle scommesse online organizzate nel territorio della Repubblica di Bulgaria e alla presentazione di informazioni sul gioco d’azzardo a un server della Commissione di Stato per il gioco d’azzardo e dell’Agenzia nazionale delle entrate, emanato dal ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello Stato (SG) n. 22 del 2013. Il suddetto regolamento è stato emanato sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, comma 4, della legge sul gioco d’azzardo, nella sua versione precedente alle modifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato (SG) n. 14 del 2020. L’attuale regolamento stabilisce i requisiti per la registrazione e l’identificazione dei giocatori nel sistema informatico centrale degli organizzatori di giochi d’azzardo online, le regole per la presentazione automatizzata delle informazioni e la registrazione online di ogni transazione su un server dell’Agenzia nazionale delle entrate per i giochi d’azzardo tipo lotterie, i giochi con scommesse sportive e con scommesse sulle corse di cavalli e cani, le scommesse su eventi aleatori, le scommesse relative alla conoscenza di fatti, le scommesse e i giochi online tramite altri mezzi di comunicazione elettronici, nonché la modalità e le condizioni per l’archiviazione di tutti i dati relativi alla prestazione di servizi di gioco d’azzardo online nel territorio della Repubblica di Bulgaria, al pari della fornitura dell’accesso remoto a tali dati agli organi di controllo dell’Agenzia nazionale delle entrate (NRA) e dell’Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale (SANS). L’attuazione del regolamento garantisce la tracciabilità dei flussi di denaro nelle scommesse online, la fornitura di informazioni sui ricavi degli organizzatori di giochi d’azzardo online e crea così la possibilità di un maggior controllo sull’adempimento, da parte degli organizzatori, dei loro obblighi di pagamento di tasse e commissioni: inoltre, mira a conseguire un controllo più efficiente sul rispetto della legislazione in materia di gioco d’azzardo.
La legge che modifica la legge sul gioco d’azzardo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello Stato (SG) n. 69 del 2020, ha portato all’adozione di una serie di modifiche nella regolamentazione delle attività di gioco d’azzardo nella Repubblica di Bulgaria. L’adozione di tali modifiche è stata correlata all’individuazione di una serie di imperfezioni nella legislazione in materia di gioco d’azzardo, nell’applicazione pratica della legge e nel controllo del suo rispetto. L’organismo che esercita le funzioni di autorità regolatrice del gioco d’azzardo e delle attività connesse è stato modificato e i suoi poteri sono stati delegati al direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate. Suddetta modifica ha portato a modifiche nella disciplina dell’attività dell’autorità regolatrice, comprese le modifiche relative al fatto che tale autorità è adesso, anziché un organismo collettivo, un organismo a membro unico (monocratico), nelle procedure per il rilascio delle licenze ai sensi della legge e nelle regole per l’esercizio dell’attività di controllo. Sono stati modificati anche alcuni requisiti che gli organizzatori dei giochi d’azzardo devono soddisfare. Sono stati inoltre modificati i fondamenti per l’emanazione/l’adozione del diritto derivato previsto dalla legge. Per quanto riguarda il progetto in questione, è stato previsto che il regolamento sia adottato dal Consiglio dei ministri in base all’articolo 17, paragrafo 3, comma 6. Le modifiche descritte hanno portato all’adozione del regolamento, proposto con il progetto di decreto del Consiglio dei Ministri che disciplina l’argomento sopracitato. In vista della chiusura della Commissione statale per il gioco d’azzardo, prevista dalla legge di modifica della legge sul gioco d’azzardo (SG n. 69 del 2020), nel nuovo regolamento tutte le funzioni e le attività della Commissione sono trasferite all’Agenzia nazionale delle entrate. I testi presenti nel regolamento, relativi ai riferimenti alle disposizioni della legge sul gioco d’azzardo, sono stati allineati alle modifiche sopracitate nella struttura della legge. Eventuali incoerenze e incompletezze terminologiche, rilevate nell’applicazione del regolamento vigente, sono state eliminate. L’adozione della proposta di progetto di regolamento offre agli organizzatori dei giochi d’azzardo, che sono l’oggetto del regolamento, l’opportunità di adempiere i loro obblighi in modo corretto e preciso. Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 26, paragrafo 3, della legge sugli atti giuridici, il progetto di legge prevede la consultazione pubblica. Il progetto di decreto del Consiglio dei ministri, il progetto di regolamento, la relazione del progetto di legge, la valutazione d’impatto preliminare parziale e il parere della direzione “Ammodernamento dell’amministrazione”, che fa parte dell’amministrazione del Consiglio dei ministri, sono stati pubblicati sul sito Internet del ministero delle Finanze e sul portale della consultazione pubblica per 30 giorni.
Il secondo riguarda invece il “Progetto di decreto del Consiglio dei ministri concernente l’adozione di un regolamento sui requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione”. Attualmente, la materia regolamentata nel progetto di regolamento è disciplinata dai requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per i giochi d’azzardo a distanza, adottati dalla Commissione statale sui giochi d’azzardo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale (SG) n. 58 del 2013, che sono stati emanati sulla base della legge sui giochi d’azzardo, nella versione precedente alle modifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale (SG) n. 69 del 2020. Secondo le modifiche previste, queste relazioni pubbliche saranno disciplinate da un regolamento del Consiglio dei ministri adottato su proposta del ministro delle Finanze ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, punto 1 della legge sui giochi d’azzardo, che ha portato all’elaborazione del presente progetto. Le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, punto 4 della legge sui giochi d’azzardo prevedono l’emanazione di un regolamento sia sui requisiti tecnici generali obbligatori per il monitoraggio dei sistemi di gioco d’azzardo e delle apparecchiature di gioco, sia sui requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione. Le significative differenze in termini di requisiti tra i processi di organizzazione dei giochi d’azzardo online e i giochi organizzati in presenza fisica, che riguardano prevalentemente le differenze nelle funzioni dei sistemi informatici centrali e i requisiti per il software di gioco, hanno indotto a separare la materia trattata nelle disposizioni in due regolamenti: un regolamento che definisce i requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione, oggetto del presente progetto, e un regolamento sui requisiti tecnici generali obbligatori per il monitoraggio dei sistemi di gioco d’azzardo e delle apparecchiature di gioco. Il progetto di regolamento intende stabilire i requisiti minimi del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione, e il contenuto obbligatorio minimo delle regole che gli organizzatori di giochi d’azzardo devono sottoporre all’approvazione del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle Entrate ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, punto 4 della legge sui giochi d’azzardo relativamente ai requisiti tecnici e funzionali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione, e nello specifico i requisiti tecnici e funzionali per il sistema informatico centrale, per quanto concerne i partecipanti ai giochi d’azzardo e il software di gioco; gli altri requisiti per i giochi su macchine da gioco virtuali; le registrazioni, i registri e la conservazione dei dati; il generatore di numeri casuali; i giochi online quando, come generatore di numeri casuali, si utilizza il tavolo da gioco di un casinò. L’introduzione del regolamento consentirà di soddisfare i requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione. Nel presente progetto sono state incluse le modifiche apportate alla regolamentazione sui giochi d’azzardo della Repubblica di Bulgaria, adottate con la legge recante modifica della legge sui giochi d’azzardo, pubblicata nella Gazzetta ufficiale (SG) n. 69 del 2020. Pertanto, in tutto il regolamento, gli atti e le azioni dell’autorità di regolamentazione dei giochi d’azzardo sono stati imposti come prerogative del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle Entrate. Sono stati introdotti dei riferimenti alle disposizioni della legge sui giochi d’azzardo, come modificata. Sono state eliminate eventuali incongruenze e lacune nella terminologia. Il regolamento proposto sui requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione consente di allineare la legislazione secondaria alla versione attuale della legge sui giochi d’azzardo, assicurando così la possibilità di determinare correttamente i requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione.
Il terzo il “Progetto di decreto del Consiglio dei ministri sull’adozione di un regolamento concernente le condizioni generali di gioco obbligatorie e le regole per il gioco d’azzardo con licenza”. L’argomento disciplinato dal progetto è attualmente regolamentato dalle condizioni generali obbligatorie e dalle regole per l’organizzazione di giochi d’azzardo da casinò, adottate dalla commissione di Stato per il gioco d’azzardo del ministero delle Finanze, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (GU) bulgara n. 87 del 2016 – “Condizioni generali di gioco e regole per l’organizzazione di giochi d’azzardo con le slot machine”, adottate dalla commissione di Stato per il gioco d’azzardo del ministero delle Finanze, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (GU) bulgara n. 32 del 2014 – “Condizioni generali di gioco e regole per l’organizzazione di giochi di lotteria”, adottate dalla commissione di Stato per il gioco d’azzardo del ministero delle Finanze, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (GU) bulgara n. 22 del 2017 – “Condizioni generali di gioco e regole per l’organizzazione di giochi con scommesse su eventi aleatori e scommesse relative alla conoscenza di fatti”, adottate dalla commissione di Stato per il gioco d’azzardo del ministero delle Finanze, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (GU) bulgara n. 22 del 2017 – e “Condizioni generali di gioco e regole per l’organizzazione di giochi con scommesse sportive e con scommesse sulle corse di cani e cavalli”, adottate dalla commissione di Stato per il gioco d’azzardo del ministero delle Finanze, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (GU) bulgara n. 22 del 2017. I suddetti atti sono stati emanati sulla base della legge sul gioco d’azzardo, nella sua versione precedente alle modifiche pubblicate sulla Gazzetta ufficiale (GU) bulgara n. 69 del 2020. Secondo le modifiche previste, tali relazioni pubbliche saranno disciplinate da un regolamento del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro delle Finanze ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, comma 1, della legge sul gioco d’azzardo. Il regolamento disciplina le condizioni generali di gioco obbligatorie e le regole per l’organizzazione di giochi d’azzardo con le slot machine nelle sale giochi; di giochi d’azzardo nei casinò; di giochi con scommesse sportive e con scommesse sulle corse di cani e cavalli; di giochi con scommesse su eventi aleatori e di scommesse relative alla conoscenza di fatti; di giochi di lotteria ai sensi dell’articolo 48 della legge sul gioco d’azzardo. Il progetto di regolamento stabilisce le condizioni specifiche che devono essere soddisfatte per organizzare il rispettivo gioco per il quale è stata concessa una licenza ai sensi della legge sul gioco d’azzardo, nonché le regole per l’organizzazione del rispettivo gioco. L’adozione del regolamento porterà all’istituzione di un quadro normativo: – sull’allineamento delle condizioni generali di gioco obbligatorie e delle regole per il gioco d’azzardo con licenza alle ultime modifiche della legge sul gioco d’azzardo; – sulla creazione di certezza giuridica per le persone attraverso una disciplina esauriente delle regole e delle condizioni pertinenti per lo svolgimento dei giochi; – sulle condizioni e sulle regole per il gioco d’azzardo con licenza definite in modo esplicito e in modo chiaro per gli organizzatori e i giocatori dei giochi d’azzardo; – sui requisiti che gli organizzatori dei giochi d’azzardo devono soddisfare nella stesura delle regole pertinenti che sono sottoposte all’approvazione del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, comma 4, della legge sul gioco d’azzardo; – sull’attuazione di un’efficace attività di controllo da parte dell’autorità di regolamentazione attraverso l’istituzione di un quadro normativo sulle condizioni e le regole cui deve conformarsi il gioco d’azzardo con licenza.
Infine, il “Progetto di decreto del Consiglio dei ministri relativo all’adozione di un regolamento riguardante i requisiti tecnici obbligatori di portata generale per i sistemi di supervisione dei giochi d’azzardo e delle apparecchiature di gioco”. La questione trattata dal progetto di regolamento è attualmente disciplinata dai requisiti tecnici obbligatori di portata generale per i sistemi di supervisione dei giochi d’azzardo e delle apparecchiature di gioco, adottate dalla commissione di Stato sul gioco d’azzardo del ministero delle Finanze, pubblicate nella Gazzetta ufficiale di Stato n. 58 del 2013, ed emanate sulla base della legge sul gioco d’azzardo, nella sua versione precedente alle modifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale di Stato n. 69 del 2020. Mediante le modifiche è stata introdotta una disposizione secondo la quale tali relazioni pubbliche sono disciplinate da un regolamento del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministero delle Finanze in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, punto 4, della legge sul gioco d’azzardo. L’articolo 17, paragrafo 3, punto 4, della legge sul gioco d’azzardo prevede l’emanazione di un regolamento riguardante sia i requisiti tecnici obbligatori di portata generale per i sistemi di supervisione dei giochi d’azzardo e delle apparecchiature di gioco, sia i requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione. Le differenze significative dal punto di vista dei requisiti per tali processi nell’organizzazione del gioco d’azzardo online rispetto all’organizzazione del gioco d’azzardo effettuato nei luoghi fisici, principalmente legate alle differenze nel funzionamento dei sistemi informatici centrali e ai requisiti per i software di gioco, hanno fatto sì che la questione trattata da tale disposizione venisse disciplinata da due regolamenti: un regolamento che dispone i requisiti tecnici obbligatori di portata generale per i sistemi di supervisione dei giochi d’azzardo e delle apparecchiature di gioco, proposti nel presente progetto, e un regolamento sui requisiti tecnici e funzionali generali del software di gioco e delle apparecchiature di comunicazione per le scommesse e i giochi online offerti con altri strumenti elettronici di comunicazione. Il progetto di regolamento propone la definizione dei requisiti minimi per i sistemi di supervisione dei giochi d’azzardo e delle apparecchiature di gioco, nonché il contenuto minimo obbligatorio delle norme che gli organizzatori del gioco d’azzardo devono sottoporre all’approvazione del direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle Entrate in virtù dell’articolo 17, paragrafo 1, punto 4, della legge sul gioco d’azzardo per quanto riguarda i requisiti tecnici per i sistemi di supervisione dei giochi d’azzardo e delle apparecchiature di gioco, e in particolare i requisiti tecnici per il sistema informatico centrale, relativi alla sicurezza informatica, il controllo degli accessi, i requisiti tecnici di portata generale per le slot machine, i sistemi di supervisione e i dispositivi di gioco per i tornei, i requisiti per i sistemi di definizione dei montepremi, i dispositivi di gioco per l’organizzazione del gioco d’azzardo nei casinò, i requisiti tecnici obbligatori di portata generale per i dispositivi di gioco che prevedono l’estrazione di numeri quali Totto, Lotto, Bingo e Keno, i generatori di numeri causali. Le modifiche al regolamento sulle attività legate al gioco d’azzardo della Repubblica di Bulgaria, adottate con la legge recante modifica della legge sul gioco d’azzardo, pubblicate nella Gazzetta ufficiale di Stato n. 69 del 2020, sono state prese in considerazione nel presente progetto. Di conseguenza, nel regolamento, la facoltà di definire norme e azioni per la regolamentazione del gioco d’azzardo è conferita al direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle Entrate. I riferimenti alle disposizioni della legge sul gioco d’azzardo sono stati riportati in linea con le modifiche alle disposizioni ivi contenute. Sono state eliminate eventuali incongruenze e lacune nella terminologia. Il progetto di regolamento proposto riguardante i requisiti tecnici obbligatori di portata generale per i sistemi di supervisione dei giochi d’azzardo e delle apparecchiature di gioco, rende la normativa di diritto derivato conforme all’attuale versione rivista della legge sul gioco d’azzardo e prevede pertanto una definizione adeguata dei requisiti tecnici obbligatori di portata generale per i sistemi di supervisione dei giochi d’azzardo e delle apparecchiature di gioco. cdn/AGIMEG

Autore: Chiara Di Nicola
Fonte:https://www.agimeg.it/focus/commissione-ue-via-libera-quattro-disegni-di-legge-gioco-presentati-dalla-bulgaria

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