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Contrasto al gioco illecito, sostegno e riordino del settore dei giochi, proroga concessioni scommesse. Ecco tutti gli EMENDAMENTI al Decreto Sostegni Bis

Misure per il contrasto al gioco illecito, sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici, riduzione aliquote di prelievo delle scommesse ippiche a quota fissa, proroga per le scommesse, sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente. Ecco tutti gli emendamenti sul gioco e le scommesse presentati in V Commissione Bilancio al Decreto Sostegni Bis:
Art. 7-bis.
(Misure per il contrasto al gioco illecito e definizione del contenzioso tra Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società di gioco e scommesse)
  1. Al fine di:
a) procedere al riequilibrio interno del rapporto concessorio con un assetto del mercato che garantisca una effettiva e trasparente concorrenza fra tutti gli operatori del settore, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012;
b) contrastare la diffusione del gioco illegale, le infiltrazioni della criminalità organizzata, il gioco irregolare e perseguire la tutela del consumatore, dei minori e dell’ordine pubblico, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88;
c) chiudere definitivamente il contenzioso in essere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le società titolari delle cosiddette «concessioni storiche» (n. 329) nonché titolari di concessioni rilasciate nell’anno 2000 (n. 671), all’esito della procedura selettiva pubblica bandita nel 1999 per attività di raccolta, per conto dello Stato, di gioco mediante scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa, scommesse multiple libere con riferimento alle quote al totalizzatore, scommesse di ippica nazionale e internazionale, in virtù dei lodi cosiddetti «ippici» pronunciati tra il 2001 e il 2005, e di cui alla sentenza della Corte di cassazione a Sez. Unite n. 23418/2020;
il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolano transattivamente il pagamento delle somme da essi dovute, anche a titolo di risarcimento danni, riconoscendo esclusivamente un importo pari al 75 per cento della sorte capitale come determinata nei citati Lodi e con rinuncia delle società creditrici agli interessi (dal 2000 a oggi) ed alle spese.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei successori a titolo particolare nel credito accertato giudizialmente.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, quantificati in misura pari a euro 48,5 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall’articolo 77 del presente decreto.
7.063. Paolo Russo (FI)
Art. 7-bis.
(Sostegno e riordino del settore dei giochi pubblici)
  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del Tulps proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.
5. Le concessioni dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.
6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3, 4, 5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
10. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:
a) sono sospesi gli effetti espulsivi e limitativi di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco adottati con provvedimenti delle regioni o dei comuni con facoltà di reinstallazione in esercizio degli apparecchi rimossi a seguito dell’entrata in vigore dei suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali sentenze passate in giudicato o di provvedimenti di carattere amministrativo o sanzionatorio avverso i quali siano scaduti i termini per l’impugnazione;
b) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei Nulla Osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022, previa intesa con la conferenza Stato regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale di tutti i locali autorizzati alla raccolta del gioco.
11. Restano fermi, per le attività di cui ai dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 727 è abrogato.
13. L’articolo 27 e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, sono abrogati.
14. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati 399,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione, per il medesimo importo, del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Fondo cashback) e quanto a 399,4 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.072. D’Attis (FI)
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Sostegno ai concessionari del settore delle scommesse ippiche e sportive mediante chiusura transattiva del contenzioso pendente)
  1. Al fine di sostenere il settore delle scommesse ippiche e sportive colpito dai provvedimenti restrittivi connessi alla pandemia in atto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzati a definire anticipatamente e in via transattiva, le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte cassazione civile n. 23418 del 26 ottobre 2020 con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa. La transazione si riferisce alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data del 22 marzo 2021, nonché ai connessi contenziosi di natura civile in essere alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:
a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 48,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77 del presente decreto-legge.
7.073. D’Attis (FI)
Dopo l’articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Proroga nel settore dei giochi)
  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, i termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 lettera d), sono prorogati di ulteriori 6 mesi.
2. I soggetti di cui all’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui scadenza è allineata nei termini previsti dalla predetta norma, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma 1, a condizione che presentino domanda di partecipazione.
7.074. D’Attis (FI)
Art. 11-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei giochi)
  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’art. 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 12 mesi.
5. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni e posticipa la data di decorrenza di concessioni già assegnate ma non ancora avviate. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1130 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3 e 4 come definiti con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 5, come definiti con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in data 30 novembre 2021.
9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
10. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
11. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024: a) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale dei locali autorizzati alla raccolta del gioco.
11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 è abrogato.
11.069. Navarra (PD)
Art. 22-bis.
(Misure di sostegno alle attività di sale giochi e scommesse)
  1. Fino al 31 dicembre 2021, è sospeso in capo ai soggetti esercenti le attività di sale giochi e scommesse e collegate, l’obbligo di prestare le garanzie relative all’obbligo di riversamento dell’importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
2. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021.
3. Nei contratti bancari e negli atti amministrativi che prevedono accesso al credito con garanzia pubblica o a finanziamenti agevolati o indennizzi a fondo perduto per le imprese danneggiate dal blocco delle attività dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono nulle le clausole e le norme che prevedono l’esclusione delle imprese che operano nella raccolta di gioco pubblico a mezzo degli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalle agevolazioni sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente l’entrata in vigore della presente legge di conversione.
22.015. Martinciglio (M5S)
Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
  1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° giugno 2021 l’articolo 9-quater, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
«Art. 9-quater.
(Misure a tutela dei minori)
   1. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna memorizzazione dei dati, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno e il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio nell’ambito delle concessioni in essere entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata.
46.04. Dal Moro (PD)
Art. 68-bis.
(Riduzione aliquote di prelievo delle scommesse ippiche a quota fissa)
  1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall’emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.
68.017. L’Abbate, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone (M5S)
Art. 76-bis.
(Misure di sostegno per il settore dei giochi)
  1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, di cui all’articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l’interruzione delle raccolta e dei proventi erariali.
3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 12 mesi.
5. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni e posticipa la data di decorrenza di concessioni già assegnate ma non ancora avviate. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell’aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza.
6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall’articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell’attività verificatesi nel corso della dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.
8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 5, come definiti con determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in data 30 novembre 2021.
9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.
10. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.
11. Nelle more dell’approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l’anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024:
a) il numero dei diritti per la commercializzazione dei giochi pubblici presso i punti di vendita ed il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale sono definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del 2022, previa intesa con la conferenza Stato Regioni e consultati gli organismi rappresentativi degli operatori economici del settore, assicurando le condizioni di equilibrio economico-finanziario degli operatori e delle relative filiere e la sostenibilità territoriale dei locali autorizzati alla raccolta del gioco.
11. Restano fermi, per le attività di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
12. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 è abrogato.
76.015. Capitanio, Pretto (LEGA)
Dopo l’articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Proroga scommesse)
  1. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, in ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità di delineare un quadro economico idoneo ad identificare l’equilibrio delle concessioni, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 novembre 2021 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, sono prorogate al 30 novembre 2021, a fronte del versamento della somma annuale di euro 7500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,7 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
76.014. Capitanio, Pretto (LEGA)
Art. 71-bis.
(Sostegno al comparto agricolo e alla filiera ippica)
  1. Al fine di sostenere la filiera ippica e l’indotto del comparto agricolo colpiti dall’emergenza pandemica COVID-19, di migliorare la qualità delle razze dei cavalli da corsa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in coerenza con l’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo dei prodotti di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 169, ed al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel caso in cui nei precedenti dodici mesi solari la raccolta, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 34 per cento e per quella a «distanza» al 38 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 25 per cento e per quella a «distanza» al 29 per cento; nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 20 per cento e per quella a «distanza» al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento della filiera ippica, incluse le provvidenze per l’allevamento dei cavalli, e delle immagini degli eventi.
71.04. Paolo Russo (FI)
Art. 9-bis.
(Abolizione delle piccole imposte)
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, sono o restano aboliti i seguenti tributi:
a) i diritti di contratto sul risone di cui all’articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) il contributo di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in favore dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano, determinato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico;
c) l’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione prevista dal Capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sulla benzina per autotrazione;
d) le accise sugli alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, compresi le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati;
e) l’imposta sui premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
f) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativa ai concorsi pronostici Enalotto e Totocalcio;
g) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
h) l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i) l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
l) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto SO2 e NOx, di cui all’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
m) l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili, di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, e all’articolo 8 della legge 6 maggio 2011, n. 68;
n) il contributo sui ricavi degli operatori del settore delle comunicazioni a favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) i diritti dovuti per copie, estratti e certificati all’Archivio notarile, previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 novembre 2012, n. 265;
p) il contributo sui ricavi degli operatori del settore energetico a favore dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;
q) l’imposta per l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all’articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
r) l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 16, commi da 11 a 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; nonché sulle imbarcazioni da diporto, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
s) l’imposta per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
t) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all’articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
u) l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 650 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.
9.025. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster (LEGA)
Dopo l’articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
  1. Al fine di ridurre l’evasione fiscale e di reperire risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali ulteriori forme di sostegno ai soggetti colpiti dalla crisi economica prodotta dall’epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 si applicano ai prodotti di cui all’articolo 62-quinquies del medesimo decreto a decorrere dal 1° aprile 2022.
2. Con determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana, le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione e le modalità e tempistiche per la gestione del prodotto che alla suddetta data non è conforme alle presenti disposizioni. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.
76.017. D’Attis (FI).
cdn/AGIMEG
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Autore: Chiara Di Nicola
Fonte:https://www.agimeg.it/politica/contrasto-gioco-illecito-sostegno-riordino-settore-giochi-proroga-concessioni-scommesse-ecco-emendamenti-decreto-sostegni-bis

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