La Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da una sala scommesse di San Giovanni Teatino, Chieti, in seno a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Comune aveva intimato alla sala di disinstallare 4 slot, dal momento che l’esercizio si trovava nelle vicinanze di una parrocchia. Il Collegio tuttavia sottolinea che il provvedimento del Comune riguarda solo gli apparecchi e non preclude l’attività di raccolta delle scommesse: a un primo esame – scrive infatti – il ricorso “non risulta corredato da concreti elementi comprovanti il periculum in mora, in quanto l’impugnato provvedimento non ha inibito totalmente l’attività economica della ricorrente”. Chiede però al Ministero dell’Economia – contro cui il ricorso è stato intentato – di “predisporre, in tempi celeri, la relazione ministeriale relativa al ricorso straordinario, inviandola anche alla ricorrente, assegnando a quest’ultima un congruo termine per formulare le proprie controdeduzioni”. lp/AGIMEG
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