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Dl PNRR, investimenti concessioni, innovazione e gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici. Ecco tutti gli emendamenti presentati

Alla Camera le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) sono impegnate nell’esame della “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Norme in materia di innovazione e di gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici, semplificazioni in materia di svolgimento in sicurezza e di impulso alla transizione digitale nel settore del gioco legale, effettuazione di investimenti indifferibili nelle concessioni di giochi pubblici. Ecco tutti gli emendamenti sul gioco presentati al testo:
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al fine di ottimizzarne e semplificarne la gestione, ferma restando la erogazione in modalità fisica dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione delle predette attività sono riordinate con uno o più decreti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19;
b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l’innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti, le disposizioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240 s’intendono abrogate.
38.33. Cortelazzo. (FI)
Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Norme in materia di innovazione e di gestione della transizione digitale delle funzioni statali sui giochi pubblici)
  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e del gioco del bingo, anche al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali, ferma restando la erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia COVID-19;
b) individuazione delle migliori modalità di innovazione e sviluppo tecnologici per garantire l’innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR.
2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240 ed al decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29.
*38.03. D’Ettore. (CI)
*38.08. Foti. (FdI)
*38.022. D’Attis. (FI)
*38.021. Cortelazzo. (FI)
*38.028. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo. (Misto)
Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Semplificazioni in materia di svolgimento in sicurezza e di impulso alla transizione digitale nel settore del gioco legale)
  1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di garantire l’operatività in sicurezza dei punti vendita di gioco legale, e allo scopo di incentivare la diffusione di strumenti digitali, anche in considerazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, per i giochi numerici a quota fissa, i giochi numerici a totalizzatore nazionale e le scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, ferma restando l’erogazione in modalità fisica dei predetti giochi, è avviata una sperimentazione riguardante l’erogazione di ricevute di gioco dematerializzate.
2. Con uno o più decreti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite, le modalità di attuazione della sperimentazione di cui al comma 1.
43.03. Ungaro, Fregolent (IV)
Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Effettuazione di investimenti indifferibili nelle concessioni di giochi pubblici)
  1. Per tutelare più efficacemente l’interesse pubblico alla più ampia sicurezza delle tecnologie di gioco in termini di integrità e prevenzione di fenomeni di manomissione o alterazione, alla implementazione di soluzioni tecniche atte a supportare la prevenzione primaria delle dipendenze patologiche connesse all’offerta di gioco, nonché all’efficace contrasto al gioco minorile, i concessionari delle reti di gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento sono tenuti ad effettuare investimenti indifferibili di evoluzione tecnologica secondo le seguenti linee direttive:
a) entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell’interno, sono definite le soluzioni tecnologiche idonee alla implementazione e gestione del Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco, tali da consentire, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi, la verifica puntuale dei nominativi presenti nel Registro stesso ai fini dell’inibizione all’accesso, senza alcuna memorizzazione dei dati presso l’esercizio. Dal 1° aprile 2023, tutti gli esercizi nei quali siano presenti le aree di cui all’articolo 7, comma 8, del richiamato decreto-legge n. 158 del 2012 sono tenuti all’attivazione delle soluzioni tecnologiche prescritte per il mantenimento od il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza;
b) entro il 30 giugno 2022 è ultimato il processo di definizione dell’evoluzione tecnologica delle reti telematiche per la gestione degli apparecchi da intrattenimento in attuazione delle previsioni dell’articolo 1, comma 943, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 e per la gestione delle tecnologie di cui alla lettera a). La sostituzione degli apparecchi in esercizio alla data del 31 dicembre 2021, per ciascuno dei quali resta dovuto il corrispettivo una tantum previsto dall’articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è completata entro 18 mesi dall’adozione del decreto di regolamentazione tecnica.
2. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché per facilitare i controlli delle autorità preposte, l’accesso a dette aree è consentito esclusivamente previa verifica documentale dell’identità degli avventori e, a far data dalla sua attivazione, della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di cui al comma 1, lettera a). Conseguentemente, l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato. Le condotte elusive dei controlli di cui al presente comma sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata.
3. Gli atti integrativi che recepiscono nelle convenzioni di concessione quanto previsto al comma 1 devono escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché garantire la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi ordinari e di quelli straordinari per l’attuazione delle finalità indicate entro il 31 marzo 2026. In ragione della eccezionalità ed imprevedibilità degli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sull’equilibrio economico-finanziario degli affidamenti già in essere e dell’esigenza di realizzazione dei citati investimenti tecnologici, per il periodo di ulteriore durata degli affidamenti non sono dovuti oneri concessori aggiuntivi oltre al canone convenzionale.
65.031. Buratti. (PD).
cdn/AGIMEG
 
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Autore: Chiara Di Nicola
Fonte:https://www.agimeg.it/politica/dl-pnrr-investimenti-concessioni-innovazione-gestione-transizione-digitale-funzioni-statali-giochi-pubblici-tutti-emendamenti-presentati

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