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Guidonia Montecelio (RM), ecco il testo completo del ‘Regolamento Sale Slot e Giochi Leciti’

E’ stato discusso e approvato durante l’ultimo Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio, comune nella città metropolitana di Roma Capitale, il “Regolamento Sale Slot e Giochi Leciti”. Ecco il testo completo:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d’ora innanzi T.U.L.P.S., nonché in base alle vigenti norme attuative statali e regionali.
2. Le tipologie dei giochi trattate dal presente Regolamento sono:
a) quelle previste dall’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S.;
b) quelle previste dall’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.
ART. 2 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
1. La Città di Guidonia Montecelio – con il presente Regolamento e nel rispetto dei principi
costituzionali – al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di utenti psicologicamente più vulnerabili, si prefigge i seguenti obiettivi:
– prevenire e contrastare la propensione al Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.), anche
riconosciuto a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale
patologia del comportamento legata all’azzardo e paragonabile alla tossicodipendenza;
– garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si
svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro apprezzabili e documentati –
per la salute pubblica, la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, l’aggregazione
sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale;
– disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco
d’Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate
al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la
creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
2. Le procedure amministrative connesse all’apertura, svolgimento, modificazione e
cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si conformano ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
– contenere e prevenire i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni
e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, onde prevenire
l’insorgenza della dipendenza patologica;
– contenere i costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo e
dagli effetti negativi che questi potrebbero avere nel contesto familiare, lavorativo e
sociale, sia in termini di eccessivo indebitamento ed eventuale ricorso a prestiti usurari,
sia di isolamento dalla vita affettiva e di relazione;
– ridurre i danni alla salute derivanti dalla sindrome del Gioco d’Azzardo Patologico e le
ricadute negative che essa determina anche in termini di ingente spesa sanitaria;
c) tutela della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
3. Le suddette finalità devono essere contemperate con la salvaguardia dell’iniziativa di impresa e della concorrenza, nonché con la salvaguardia del diritto primario alla salute del cittadino, così come costituzionalmente garantiti.
4. L’Amministrazione si propone di acquisire periodicamente, presso le Strutture Sanitarie Locali competenti, i dati concernenti l’incidenza del fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo patologico sul territorio di Guidonia Montecelio e sui propri cittadini, al fine di adottare tutte le azioni che si rendessero a tal fine necessarie.
ART. 3 – GIOCHI VIETATI
1. L’esercizio del gioco d’azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l’installazione e l’uso dei relativi apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
2. Sono, altresì, vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove
necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente ed in contrasto alla normativa vigente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare d’azzardo collegandosi a piattaforme per il gioco on-line (cc.dd. “totem” e similari), messe a disposizione dai concessionari, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da intrattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, di cui al successivo articolo 4, qualunque siano i simboli adottati.
ART. 4 – TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dai competenti uffici.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati i giochi d’azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI
1. I giochi e i relativi apparecchi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. È consentita l’installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di intrattenimento e di giochi di abilità in cui l’elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all’elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche indicate nei vigenti decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i. e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché essere muniti dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità.
ART. 6 – UBICAZIONE DEI LOCALI
1. Nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale, i locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro, devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili di seguito indicati di almeno 500 metri al di fuori di esso:
a) istituti scolastici di qualsiasi grado;
b) luoghi di culto;
c) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
e) centri anziani.
1-bis. Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il giocatore compulsivo, all’interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.
2. La distanza tra locale e luogo sensibile deve essere calcolata prendendo in considerazione il percorso pedonale più breve, misurato partendo dall’accesso del luogo sensibile all’ingresso del locale da gioco.
3. É richiesto il requisito della distanza di 350 metri di cui al comma 1 del pressante articolo, dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sale da biliardo o sale giochi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro.
4. Gli apparecchi e congegni da gioco, di cui al presente Regolamento, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all’interno di istituti scolastici di qualsiasi grado, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, attrezzature balneari, giardini, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l’impiego.
5. L’esercizio delle attività di gioco di cui al presente Regolamento sono comunque vietate:
a) negli immobili di proprietà della Città di Guidonia Montecelio e delle società da essa
controllate o partecipate;
b) in immobili vincolati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
c) nei chioschi su suolo pubblico;
6. Nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili locati o concessi
dall’Amministrazione a terzi, i competenti Uffici dovranno provvedere a comunicare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la disdetta della locazione ovvero della concessione. Nei nuovi contratti a stipularsi per gli immobili di proprietà della Città di Guidonia Montecelio, il divieto di esercizio di tali attività dovrà essere espressamente indicato e la loro eventuale attivazione costituirà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
ART. 7 – ADEMPIMENTI PER L’APERTURA DI SALA PUBBLICA DA GIOCO E L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO
1. L’apertura delle sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, comma 6, lett
– di non essere sottoposti a misure di prevenzione che costituiscano cause di divieto,
decadenza o sospensione ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi
Antimafia e Misure di Prevenzione).
2. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti all’atto della presentazione della richiesta del titolo abilitativo e la loro perdita, anche nelle more dell’autorizzazione già richiesta o già concessa, costituisce presupposto per la decadenza dal titolo stesso.
3. La domanda ai fini dell’apertura di sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica predisposta sul sito www.impresainungiorno.gov.it, SUAP Guidonia Montecelio, ed inviata in via telematica al SUAP stesso, corredata di tutti i documenti indicati sul modello.
4. L’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Videolottery Terminal) di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi della vigente normativa. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda in Questura, il richiedente dovrà fornire copia della domanda medesima anche al SUAP competente, al fine di consentire la verifica del rispetto della normativa di settore e delle disposizioni del presente Regolamento. Nei successivi 30 giorni il SUAP comunicherà alla Questura eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo.
5. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi il locale deve rispettare, altresì, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, impatto acustico, requisiti igienicosanitari e sicurezza sui luoghi di lavoro, requisiti di sorvegliabilità (art. 4 DM n. 564/1992 e DM n. 534/1994), regolamenti di Polizia Locale.
6. L’installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket è subordinata ad apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
7. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco è subordinata alla
presentazione di comunicazione al SUAP competente per territorio.
8. La sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco nell’ambito della stessa tipologia è subordinata alla presentazione al SUAP competente di apposita comunicazione, autocertificando il possesso del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la matricola identificativa dell’apparecchio medesimo.
ART. 8 – SVOLGIMENTO DELL’ESERCIZIO: PRESCRIZIONI E DIVIETI
1. Nei locali con offerta del gioco con vincita in denaro, è fatto obbligo di identificare i minori di anni 18 mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, al fine di inibire loro l’uso degli apparecchi, come per legge. E’ vietato ai minori di età l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree e nelle sale in cui sono installati apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., e nei punti vendita  in cui si esercita come attività principale quella di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi.
La violazione di tale disposizione è punita ai sensi delle vigenti normative.
2. L’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo è vietata in circoli privati che si configurino come luoghi sensibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del presente Regolamento. Nei circoli privati che non si configurino come luoghi sensibili, l’area dedicata al gioco deve essere funzionalmente separata dall’attività di somministrazione.
3. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco ai sensi dell’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. all’esterno dei locali.
4. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
a) il superamento dei limiti numerici degli apparecchi da gioco autorizzati;
b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei predetti limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente aventi accesso separato dall’attività principale e dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
5. Ai sensi della vigente normativa, l’attività di somministrazione all’interno dei locali in cui l’attività prevalente è quella del gioco, è consentita previa S.C.I.A. da presentare al SUAP competente e la superficie utilizzata per la somministrazione non potrà essere superiore ad un quarto della superficie complessiva del locale.
5-bis. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per
l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.
5-ter. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico, pertanto all’interno delle aree appositamente destinate ed allestite per la somministrazione non possono installarsi apparecchi e congegni da gioco.
5-quater. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e non deve essere collocata in adiacenza all’ingresso del locale stesso.
6. Ai sensi dell’articolo 9 del T.U.L.P.S., oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
ART. 9 – INFORMAZIONE AL PUBBLICO
1. All’interno dei locali autorizzati dalla legge a detenere apparecchi da gioco devono essere
esposti in modo chiaro e ben visibile:
a) titoli abilitativi rilasciati per l’esercizio dell’attività;
b) tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore nella quale sono indicati, oltre ai
giochi d’azzardo ed il divieto di scommesse, anche quelli che lo stesso ritenga di vietare nel
pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre;
c) cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all’art. 110,
comma 6, del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro
contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti;
d) su ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 del T.U.L.P.S., cartello
indicante i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle
combinazioni o sequenze vincenti;
e) su ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 del T.U.L.P.S. cartello
indicante il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
2. Sia all’ingresso che all’interno dei locali, deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile:
a) materiale informativo predisposto dalla competente A.S.L., diretto ad evidenziare i rischi
correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e
del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate
al gioco d’azzardo patologico; la violazione di tale disposizione sarà punita ai sensi della
Legge 8 novembre 2012, n. 189;
b) cartello indicante gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, con indicazione delle
fasce orarie in cui l’attività di gioco viene interrotta.
3. I cartelli di cui ai precedenti commi devono avere almeno le dimensioni del formato A4 (mm. 210X297).
4. E’ vietato esporre all’interno e all’esterno dei locali cartelli, manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena accadute o storicamente avvenute.
5. E’ vietato installare insegne luminose e/o intermittenti all’interno dei locali che siano visibili anche all’esterno degli stessi. Inoltre, la Città di Guidonia Montecelio non autorizza l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente sia all’interno che all’esterno degli esercizi.
6. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria, diretta o indiretta – anche tramite le società controllate o partecipate della Città di Guidonia Montecelio o alle quali l’Amministrazione abbia affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico – relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 5/2013.
7. E’ vietato pubblicizzare, all’esterno delle sale giochi e dei locali in cui sono installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco e VLT, l’attività secondaria e complementare di somministrazione di alimenti e bevande, ove presente all’interno dei locali da gioco.
8. Gli esercizi commerciali e gli altri soggetti deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo potranno esporre il marchio regionale “Slot freeRL”, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. Lazio n. 5 del 2013, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all’amministrazione comunale.
ART. 10 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
1. Il titolare di titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di sala giochi ed assimilabili che cessa di esercitare l’attività, deve trasmettere all’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.
2. In caso di morte del titolare, l’obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.
ART. 11 – DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO
1. Il titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento decade d’ufficio, viene revocato ovvero viene sospeso nei casi previsti dalla normativa di settore.
ART. 12 – ORARI
1. La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l’obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica.
ART. 13 – SANZIONI
1. Per l’accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono competenti gli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981.
2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, così come previsto dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, il cui importo è determinato ai sensi dell’art. 16, comma 2, Legge 689/1981 con apposito provvedimento di Giunta.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente Regolamento si applica, per l’apertura delle nuove attività, a far data dall’esecutività della delibera di approvazione.
2. Per gli esercizi già autorizzati sono fatte salve le attuali localizzazioni, mentre per il resto ad essi si applicheranno le disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili e dovranno adeguarsi alle disposizioni compatibili entro 30giorni dalla sua approvazione. Sono fatti salvi gli effetti dei predetti esercizi derivanti da eventuali ordinanze in materia. cdn/AGIMEG

L’articolo Guidonia Montecelio (RM), ecco il testo completo del ‘Regolamento Sale Slot e Giochi Leciti’ proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/guidonia-montecelio-rm-ecco-il-testo-completo-del-regolamento-sale-slot-e-giochi-leciti