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Match fixing, finanziamenti allo sport dalle scommesse e distanziometri applicati anche ai casinò: la “movimentata” settimana politica

Dopo aver convertito in legge il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100, Camera e Senato tornano al lavoro su una serie di ddl. Per i giochi, ci sono la ratifica della convenzione sul match-fixing e il ddl Ruocco. Intanto, Andrea Abodi, presidente dell’ICS, nel corso di un’audizione, chiede invece di finanziare lo sport con i proventi delle scommesse.

Ddl Semplificazioni, Ruocco punta a licenziare il provvedimento martedì. Mancini (PD) “Testo non condiviso”

La
Commissione Finanze potrebbe licenziare martedì prossimo il ddl
Semplificazioni. Lo ha anticipato ieri in Commissione Finanze l’on
Carla Ruocco (M5S), presidente e relatrice del provvedimento. Ha
chiesto infatti al Sottosegretario alle finanze Massimo Bitonci (che
sta seguendo i lavori) di “considerare la possibilità di
anticipare l’espressione dei pareri alla giornata di lunedì, così
da poter concludere l’esame del provvedimento in Commissione entro
la stessa giornata e acquisire nella giornata di martedì i pareri
delle Commissioni, votando quindi martedì stesso il mandato al
relatore”. Ruocco ha comunque spiegato che l’approdo in Aula
potrebbe slittare di qualche giorno, una necessità “emersa nella
riunione dell’Ufficio di Presidenza di ieri (mercoledì, NdR)”.
L’on Claudio Mancini (PD) ha tuttavia precisato che “il
provvedimento non può considerarsi al momento ampliamento condiviso
dalla Commissione. Il gruppo del Partito Democratico, infatti, si
riserva di esprimere le sue valutazioni al termine della discussione
di merito e dei pareri che saranno formulati sulle proposte
emendative presentate dal gruppo medesimo”

Il ddl accorda alcune agevolazioni a determinate categorie di esercenti che operano nei comuni con meno di 20mila abitanti e che decidono di ampliare la propria attività. Dalla norma vengono escluse però alcune attività, tra cui sale scommesse, e sale slot e vlt. Per la copertura economica – 100 milioni di euro l’anno, a partire dal 2019 – si fa ricorso interamente all’aumento del prelievo su slot e videolottery .

Buffagni (M5S): “Dopo stop a pubblicità sul gioco e obbligo tessera sanitaria per le slot, al lavoro su pacchetto economico per aiutare le famiglie”

“In
Italia c’è un numero che dovrebbe far rabbrividire: 1 milione e
200 mila bambini vivono sotto la soglia di povertà. Questo significa
che le famiglie non possono arrivare a fine mese, che non hanno la
possibilità economica di far vivere ai propri figli una vita
“normale”, facendo sport, mangiando sano, studiando,
divertendosi. La vita che ogni bambino, insomma, avrebbe il
sacrosanto diritto di avere”. E’ quanto ha detto Stefano
Buffagni, deputato del Movimento
Cinque Stelle
 alla
Camera. “Stiamo preparando per il prossimo Def un pacchetto
economico per aiutare le famiglie, dall’asilo, ai prodotti per la
prima infanzia, fino al coefficiente famigliare, che si sommeranno al
Reddito di Cittadinanza per dare un supporto concreto a chi ha figli
o a chi vorrebbe averne. A questo si aggiungano le nostre misure di
contrasto al disagio sociale come lo stop alla pubblicità sul gioco
d’azzardo che per troppi anni ha risucchiato i nostri ragazzi,
specialmente nelle periferie, l’obbligo di tessera sanitaria per
“giocare” alle slot, e tutte le misure del pacchetto
anti-violenza che stiamo approvando in questi giorni in Parlamento,
per prevenire che i più piccoli (e le donne) si possano trovare in
condizioni di pericolo. Noi ci mettiamo tutte le nostre forze, ma in
questa battaglia serve l’aiuto di tutti”, ha aggiunto. 

Convenzione UE sul match-fixing: via libera in commissione. Il testo passa in Aula alla Camera

La commissione Affari Esteri e Comunitari e La commissione giustizia della Camera hanno approvato il parere sulla convenzione di Magglingen contro manipolazione di competizioni sportive e sulla legge di ratifica. Voto favorevole quindi per il mandato Roberto Turri (Lega) per la Commissione Giustizia e Paolo Formentini (Lega) per la Commissione Affari esteri a riferire in Aula.

Match fixing, parere favorevole della Commissione Agricoltura della Camera alla convenzione Magglingen

La
Commissione Agricoltura della Camera ha dato parere favorevole alla
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il
18 settembre 2014”. Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, ricorda
preliminarmente che nella XVII legislatura venne presentato un
disegno di legge analogo a quello in titolo (A.C. 4303) sul quale la
Commissione Agricoltura, nella seduta del 18 ottobre 2017, espresse
un parere favorevole. Tale disegno di legge fu poi approvato dalla
Camera il 22 novembre 2017, ma non completò il suo iter presso il
Senato per la fine della legislatura. Venendo ai contenuti della
Convenzione oggetto di ratifica, fa presente che essa è finalizzata
a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle
competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale
espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari
dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte
a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile
della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio
personale o in favore di terzi. Nel perseguimento di tale obiettivo,
la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia
le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di
scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della
cooperazione internazionale. Rinviando alla documentazione
predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della
Convenzione, si limita in questa sede ad osservare che il testo si
compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi,
dedicati rispettivamente a: Scopo, princìpi guida e definizioni
(articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli
4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale
sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa
(articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di
applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure
(articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri
ambiti (articoli 26-28); Verifica dell’attuazione (articoli 29-31);
Disposizioni finali (articoli 32-41). Nel passare all’esame del
disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala
che gli articoli1e2 prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione
alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione. Rammenta
che sinora la Convenzione è stata ratificata da Norvegia,
Portogallo, Repubblica di Moldavia e Ucraina e che l’obbligo di
esecuzione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento di cinque
ratifiche, delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio
d’Europa. Gli articoli da3a5 introducono disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della
Convenzione. In particolare, l’articolo 3 dà attuazione nel nostro
ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati
a identificare un’autorità responsabile per la regolamentazione
delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di
contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità
competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli. Con riferimento agli articoli 4 e 5, rileva
che essi recano, seppure marginalmente, profili di interesse per la
Commissione Agricoltura, in quanto modificano alcune norme connesse
al perseguimento delle condotte di frode nelle competizioni sportive
che trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni
sportive organizzate nel settore ippico. L’articolo 4, infatti, dà
attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli
Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire
il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti
utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche
attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali
profitti. A tal fine, l’articolo in esame inserisce nella legge n.
401 del 1989 – che reca interventi nel settore del gioco e delle
scommesse clandestini e norme a tutela della correttezza nello
svolgimento delle manifestazioni sportive – l’articolo 5-bis,
prevedendo che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei
reati di frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio
abusivo di giochi o scommesse (di cui agli articoli 1 e 4 della
citata legge n. 401 del 1989), il giudice debba ordinare la confisca
penale e, se questa non è possibile, la confisca di beni di valore
equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche
indirettamente o per interposta persona. Ricorda che l’articolo 1
della legge n. 401 del 1989 punisce il delitto di frode in
competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa
da 1.000 a 4.000 euro. Si tratta della condotta di chiunque « offre
o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei
partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle
federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE o da altri enti
sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi
aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello
conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione,
ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo ».
L’articolo 4 della legge n. 401 del 1989 punisce, invece,
l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando
fattispecie sia delittuose sia contravvenzionali. La disposizione
infatti prevede, tra le varie fattispecie di reato, che chiunque
organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive
gestite dal CONI o dall’UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi
a 3 anni. Segnala, peraltro, che la legge n. 401 del 1989, in questa
sede oggetto di modifica, reca ancora il riferimento all’UNIRE,
ente ormai soppresso, essendo state le relative competenze trasferite
dapprima all’ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico),
indi al MIPAAF, con la legge n. 135 del 2012. Successivamente, in
attuazione della citata legge, con decreto del MIPAAF del 31 gennaio
2013, le funzioni già riconosciute all’ex ASSI sono state
attribuite al Ministero delle politiche agricole, ad eccezione delle
competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse
dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli
scommettitori, che sono state affidate all’Agenzia delle dogane e
dei monopoli. Rileva che l’articolo 5 introduce nel decreto
legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche per reati di frode in competi zioni sportive e di
esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione
all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di
legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei
reati che costituiscono presupposto della responsabilità
amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie
per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e
di scommesse illecite. La riforma prevede che: in caso di commissione
di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500
quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a
massimo 260 quote. Osserva, infine, che l’articolo 6 del disegno di
legge reca la clausola di invarianza finanziaria e che l’articolo 7
prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Filippo GALLINELLA
(M5S), nessuno intervenendo nella discussione generale, invita la
relatrice a formulare una proposta di parere. Aurelia BUBISUTTI
(Lega), relatrice, preso atto che la Convenzione oggetto di ratifica
è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione
delle competizioni sportive, tra le quali rientrano anche quelle del
settore ippico, formula una proposta di parere favorevole.

Ecco
il testo della proposta di parere favorevole:

“La
XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per i profili di competenza,
il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di
competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 » (C.
1638 Governo, approvato dal Senato); preso atto che la Convenzione
oggetto di ratifica è finalizzata a prevenire, individuare e
sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, ovvero tutte
le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o
del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in
tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione
stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di
terzi; preso atto altresì che, nel perseguimento di tale obiettivo,
la Convenzione mira a coinvolgere tutte le parti interessate, ossia
le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di
scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della
cooperazione internazionale; rilevato che gli articoli 4 e 5 del
disegno di legge di ratifica danno attuazione, rispettivamente, agli
articoli 25 e 23 della Convenzione, a tal fine introducendo
disposizioni in materia di confisca penale obbligatoria dei beni e di
sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche per la
commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di
scommesse illecite, e che tali disposizioni trovano applicazione
anche con riferimento alle competizioni sportive del settore ippico,
esprime PARERE FAVOREVOLE.”

La Commissione ha quindi approvato la proposta di parere favorevole della relatrice.

Commissione Finanze Camera: parere favorevole alla convenzione di Magglingen. All’interno disposizioni su match fixing

La
Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole alla
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il
18 settembre 2014”, approvato dal Senato e che ha già ricevuto
parere positivo dalle Commissioni riunite II e III. Giulio Centemero
(Lega), relatore della ratifica, ricorda che la VI Commissione
Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle
Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, il disegno di
legge C. 1638, già approvato dal Senato, recante ratifica della
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di
competizioni sportive, fatta a Magglingen, in Svizzera, il 18
settembre 2014. Per quanto concerne il contenuto della Convenzione,
essa è intesa a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione
delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate
a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni
sportive e gli operatori di scommesse sportive. Il testo si compone
di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi. Con l’articolo
1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi
principali, mentre l’articolo 2 individua i princìpi guida cui
deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni
sportive. Dopo l’articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini
ricorrenti nella Convenzione, l’articolo 4 illustra gli strumenti
di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati
dalle Parti e l’articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei
rischi. Con l’articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare
educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle
competizioni sportive; l’articolo 7 incoraggia le Parti ad adottare
ed attuare regole che contrastino la manipolazione e l’articolo 8
prevede che ciascuna Parte assicuri la trasparenza dei finanziamenti
pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive. Con riferimento
alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala gli
articoli da 9 a 12. In particolare l’articolo 9 prevede che
ciascuna Parte è tenuta ad identificare, nell’ambito del proprio
ordinamento giuridico, una o più autorità responsabili
dell’attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e
dell’applicazione delle pertinenti misure per combattere la
manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle
scommesse. Tra tali misure si segnala: il tempestivo scambio di
informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali
su scommesse illegali, irregolari o sospette; la limitazione
dell’offerta di scommesse sportive, in particolare escludendo le
competizioni riservate ai minori di 18 anni e le competizioni le cui
condizioni organizzative e i cui risultati siano inadeguati; la
diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive
agli organizzatori di competizioni; il ricorso sistematico in tale
ambito a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei
flussi di denaro che superino una determinata soglia stabilita dalle
Parti; meccanismi di collaborazione tra le organizzazioni per
impedire alle Parti interessate alla competizione di scommettere su
competizioni sportive che violano le regole sportive o la
legislazione; la sospensione delle competizioni che siano oggetto di
segnalazione. L’articolo 10 contiene invece misure riguardanti gli
operatori di scommesse sportive, volte, al paragrafo 1, a prevenire
conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte
di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di
scommesse sportive, limitando: a) le scommesse sui propri prodotti da
parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell’offerta di
scommesse sportive; b) l’abuso di posizione da parte di uno sponsor
o comproprietario di un’organizzazione sportiva al fine di
facilitare la manipolazione di una competizione o l’abuso di
informazioni privilegiate; c) il coinvolgimento delle parti
interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni
delle scommesse; d) la possibilità, per ciascun operatore di
scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o
che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla
quale tale organizzatore di competizioni partecipa. In tale ambito,
il paragrafo 2 stabilisce che le Parti incoraggino gli operatori
delle scommesse a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti circa
le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla
relativa attività di contrasto mediante educazione e formazione,
mentre il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le
misure necessarie a obbligare gli operatori delle scommesse a
segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette.
L’articolo 11 fa carico agli Stati parte di individuare e di
adottare, in conformità con la legge applicabile e con la
giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le
scommesse illegali. A tal fine l’articolo indica talune ipotesi,
quali: il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso
agli operatori di scommesse illegali che agiscono da remoto e la
chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra
gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per
gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la
sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle
scommesse illegali. L’articolo 12 riguarda lo scambio di
informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e
gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna
Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle
informazioni qualora esse possano essere utili ai fini della
valutazione del rischio. L’articolo 13 pone in capo alle Parti
l’identificazione di una Piattaforma nazionale, che dovrà
raccogliere e trasmettere i dati rilevanti alle autorità ed alle
organizzazioni interessate. L’articolo 14 riguarda le misure di
protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 15, ciascuna
Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la
sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che
implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali
definite nel proprio ordinamento interno. L’articolo 16 reca norme
in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla
manipolazione delle competizioni sportive. L’articolo 17 prevede
che le Parti adottino le necessarie misure per attribuire il
carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla
complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di
uno dei reati contemplati all’articolo 15 della convenzione.
L’articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone
giuridiche. L’articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla
base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza
rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17. Con
l’articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità
di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti
dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati
informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del
traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a
perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere
in tempo reale i dati relativi al traffico e l’intercettazione del
loro contenuto. L’adozione, da parte degli Stati parte, di misure
idonee ad assicurare sul piano interno l’efficace protezione di
informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall’articolo
21. Con l’articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le
misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i
reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da
persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive. L’articolo 23 riguarda l’applicazione
di sanzioni alle persone giuridiche. L’articolo 24 riguarda
l’adozione di sanzioni di natura amministrativa. Con l’articolo
25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca. Gli
articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale
giudiziaria. L’articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte
degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d’Europa
delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla
Convenzione. Ai sensi dell’articolo 30 viene istituito un Comitato
responsabile della verifica dell’attuazione della Convenzione, le
cui funzioni sono individuate dall’articolo 31. Infine, gli
articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della
Con venzione, il rapporto con gli altri strumenti internazionali
(articolo 33), le condizioni e le garanzie (articolo 34),
l’applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale
(articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche
alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie,
che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo
39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al
Segretario generale del Consiglio d’Europa (articolo 40) e la
notifica (articolo 41). Passando quindi a illustrare il contenuto del
disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, gli
articoli1e2 prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione alla
ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione. L’articolo 3
del disegno di legge individua l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli quale autorità responsabile per la regolamentazione delle
scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto
delle manipolazioni delle competizioni. L’articolo 4 richiede agli
Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire
il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti
utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati. In tale
ambito segnala, per i profili di competenza della Commissione
Finanze, l’articolo 5 del disegno di legge, il quale, al comma 1,
introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la
disciplina della responsabilità amministrativa delle società e
degli enti, un nuovo articolo 25-duodecies, in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di
frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e
scommesse, che prevede specifiche sanzioni pecuniarie per la
commissione dei predetti reati di frode nelle competizioni sportive e
di scommesse illecite. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 prevede,
per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle
sanzioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del
citato decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non
inferiore a un anno. L’articolo 6 del disegno di legge prevede che
si dia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la
finanza pubblica. L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore della
legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, senza vacatio legis. Formula, infine, una proposta di
parere favorevole sul provvedimento. Nessuno chiedendo di
intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole
formulata dal relatore. lp/AGIMEG

Match
fixing, Commissione Cultura approva il parere sulla convenzione di
Magglingen

La
Commissione Cultura della Camera ha approvato ieri il parere sulla
convenzione di Magglingen contro le frodi sportive e sulla legge di
ratifica. Nella relazione con cui ha illustrato i provvedimenti,
l’on. Felice Mariani (M5S), ha spiegato che la Convenzione punta a
“prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle
competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale
obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e
gli operatori di scommesse sportive”. E ha quindi sottolineato che
“la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro
esposizione mediatica hanno favorito un consistente incremento degli
interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed
incentivato lo sviluppo di nuove attività, sia lecite sia illecite.
Due fenomeni peculiari sono emersi in tale contesto: il moltiplicarsi
delle tipologie di scommesse disponibili e lo sviluppo di un
consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento
particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni
criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui
sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi, riciclando, in
tal modo, denaro di provenienza illecita. La Convenzione in esame
rappresenta uno strumento in grado di riunire tutte le misure
preventive e repressive per un’efficace lotta alla manipolazione
delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo
della cooperazione internazionale”. Ancora, “lo scopo della
Convenzione è combattere la manipolazione delle competizioni
sportive al fine di proteggere l’integrità e l’etica dello
sport, in conformità al principio dell’autonomia del medesimo. Gli
obiettivi consistono nella prevenzione, identificazione ed
applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello
territoriale delle manifestazioni sportive e nella promozione della
cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e
quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e
nazionale”. Illustrando la legge di ratifica ha quindi detto che
“l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro
ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati
a identificare un’autorità responsabile per la regolamentazione
delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di
contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità
competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli”. L’articolo 5 invece “introduce nel
decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive
e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione
all’articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di
legge inserisce un nuovo articolo 25-quaterdecies nel catalogo dei
reati che costituiscono presupposto della responsabilità
amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie
per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e
di scommesse illecite”. Il parere verrà adesso trasmesso alla
Commissione Affari Esteri e Comunitari che sta esaminando il
provvedimento in sede referente.

Match-Fixing,
la convenzione di Magglingen riceve il via libera della Commissioni
Affari Costituzionali

La
Commissione Affari Costituzionali della Camera ha reso ieri parere
favorevole sulla Convenzione di Magglingen contro il match fixing. La
relatrice Valentina Corneli (M5S), introducendo il testo, ha spiegato
che “Gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione,
identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad
ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella
promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le
organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello
internazionale e nazionale”. Ciascuna Paese è tenuto a
“identificare una o più autorità responsabili, nell’ambito del
proprio ordinamento giuridico, dell’attuazione dei regolamenti
sulle scommesse sportive e dell’applicazione delle pertinenti
misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in
relazione alle scommesse. Tale autorità è individuata per l’Italia,
ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge di ratifica,
nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. In particolare, per il
contrasto delle scommesse illegali, irregolari o sospette, è
previsto “il tempestivo scambio di informazioni con altre
pertinenti autorità o piattaforme nazionali; la limitazione
dell’offerta di scommesse sportive; il ricorso sistematico a mezzi
di pagamento tracciabili. L’articolo 10 contiene le misure
riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione fa
carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità
con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi
più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine,
l’articolo 11 indica talune ipotesi quali: il blocco o limitazione
diretta o indiretta dell’accesso agli operatori « remoti » di
scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco
dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i
consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro
attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi
connessi alle scommesse illegali. L’articolo 12 riguarda lo scambio
di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni
sportive e gli operatori delle scommesse. L’articolo 13 pone in
capo alle Parti l’individuazione di una Piattaforma nazionale
incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni
sportive, che dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo
e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni
interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla
manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare
e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e
sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio
degli Stati parte, emettendo, se del caso, gli opportuni «allerta»;
di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni
sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili
infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di
cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a
livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali
degli altri Stati”. La Convenzione prevede inoltre venga creato “un
Comitato di follow-up costituito da rappresentanti delle Parti (anche
in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione
un voto. Le funzioni del Comitato, il quale è responsabile della
verifica dell’attuazione della Convenzione, sono individuate
dall’articolo 31: all’organismo è riconosciuta, tra il resto, la
facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di
misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai
requisiti per gli operatori di scommesse sportive”.
Per quanto
riguarda invece il disegno di legge di ratifica, la relatrice ha
ricordato che “l’articolo 3 individua nell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli l’autorità per la regolamentazione delle scommesse
sportive. L’articolo 4 prevede la confisca penale obbligatoria,
anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o
di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in
attuazione dell’articolo 25 della Convenzione”. Nel parere
che verrà adesso trasmesso alla Commissione Affari Esteri e
Comunitari – non ci sono riferimento alle norme sulle scommesse. 

Camera, Abodi (ICS): “Sviluppo infrastrutture sportive potrebbe essere finanziato da diritti televisivi e proventi derivanti dalle scommesse”

“Sul tema della legge Delega, segnalo che gli strumenti di scopo che gestiamo con gestione separata per conto dello Stato abbiano un canale di alimentazione finanziaria. Altrimenti siamo costretti a non dare una strategia di lungo periodo agli interventi nei confronti della dimensione pubblica delle infrastrutture sportive. Il fondo di garanzia e di contributo per gli interessi dobbiamo cercare di alimentarli come un tempo era. Prima c’era il Totocalcio, oggi è lasciato alla libera interpretazione del Legislatore. Dai diritti televisivi potrebbe nascere una contribuzione sistematica anche per decimali che possa collegare il grande sport professionistico e lo sviluppo delle infrastrutture. Potrebbe essere interessante collegare anche, in forma contenuta, la contribuzione derivante dall’agio delle scommesse sportive nell’interesse dello Stato e dei concessionari, per recuperare un valore di socialità che è stato completamente perso”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto credito sportivo Andrea Abodi, in audizione alla Camera nella Commissione Cultura, nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 1603-bis recante: Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

On. Cattaneo (FI): “Garantire parità di trattamento tra l’offerta di gioco dei casinò e degli altri esercizi. Distanziometro va applicato anche alle case da gioco”

“Garantire
il rispetto della parità di trattamento tra l’offerta di gioco
delle case da gioco e quella degli esercizi diversi da queste” e
per evitare “situazioni di ingiustificata differenziazione di
trattamento tra offerte di gioco nelle varie Regioni” coinvolgere
anche l’offerta di gioco delle case da gioco nell’individuazione
dei luoghi sensibili. E’ quanto chiede l’on. Cattaneo (FI) in
un’interpellanza presentata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Ecco il testo integrale:

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

I
sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei
ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
per sapere – premesso che:

viene
pubblicato su Repubblica, edizione del 4 marzo 2019, un articolo dal
titolo « Valle d’Aosta, guerra alle slot ma solo per salvare i
Casinò »;

l’articolo
in questione si sofferma sulle motivazioni alla base della legge
regionale n. 10 del 2018 della Valle d’Aosta, con la quale è stata
disposta l’anticipazione, al 1° giugno 2019 e al 1° gennaio 2019,
dell’efficacia delle norme che disponevano la chiusura degli
esercizi aventi quale attività prevalente l’offerta di gioco
(originariamente fissata al 2023) e di quelli nei quali l’offerta
di gioco ha carattere secondario (originariamente fissata al 2020).
L’articolo si sofferma, in particolare, sulle contraddittorie
motivazioni che avrebbero indotto alla formulazione ed alla
conseguente approvazione della legge;

nella
relazione alla proposta di legge, il consigliere Andrea Manfrin
scrive « La presente proposta di legge (…) si incardina in un
percorso legislativo che, in tutta Italia, ha visto le regioni
schierarsi a fianco di chi combatte la dilagante piaga della
ludopatia, dai malati di GAP alle associazioni »;

in
un ordine del giorno a firma, tra gli altri, dei consiglieri Cognetta
e Pulz, si legge che « Il Consiglio regionale si impegna a non
erogare più a nessun titolo ulteriori fondi pubblici alla Casinò de
la valleè S.p.A. e impegna il governo regionale a non erogare più a
nessun titolo ulteriori fondi pubblici alla Casinò de la valleè
S.p.A. e a continuare nel percorso di risanamento intrapreso con la
richiesta di concordato preventivo fatta dall’attuale
amministratore unico Dott. Rolando »;

il
21 febbraio 2019 il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare
la legge regionale n. 10 del 2018;

in
Italia sono presenti attualmente due case da gioco attive oltre a
quella di St.Vincent, e cioè Venezia e Sanremo;

molte
regioni italiane, nonché molti comuni hanno emanato o sono sul punto
di emanare norme limitative dell’offerta di gioco da parte dei
privati vietando l’avvio di nuove attività, imponendo la chiusura
di quelle esistenti, disponendo norme particolarmente rigide in
materia di orari di accensione e spegnimento degli apparecchi;

non
risulta che la normativa regionale e comunale sia applicata in
maniera analoga alle case da gioco ed agli esercizi diversi gestiti
da aziende private;

essendo
evidente la contraddizione tra i contenuti della relazione alla
proposta di legge e dell’ordine del giorno è lecito interrogarsi
su quali siano le reali motivazioni che abbiano portato il consiglio
regionale ad approvare la legge n. 10 del 2018: se la necessità di
far fronte all’asserito dilagare del fenomeno della ludopatia
ovvero l’esigenza di risollevare le sorti della casa da gioco di
St. Vincent « ostacolando formalmente il dilagare del gioco
d’azzardo gestito dai privati »;

più
in generale, va rilevata la maggiore « pericolosità sociale »
dell’offerta di gioco all’interno delle case da gioco che, anche
in ragione della più conveniente tassazione a cui tali realtà sono
assoggettate, possono permettersi di destinare una percentuale
maggiore del giocato alle vincite (circa il 98 per cento del giocato)
rendendo gli apparecchi installati nei casinò certamente più
appetibili rispetto a quelli presenti negli esercizi diversi gestiti
da soggetti privati che, essendo soggetti ad un livello di tassazione
ben più elevato (data l’incidenza del cosiddetto prelievo erariale
unico), hanno necessità di limitare tale percentuale;

ove
sia considerato prioritario l’interesse alla tutela della salute
rispetto a quella della libera iniziativa economica, non appare
giustificato un diverso trattamento tra l’offerta di gioco delle
case da gioco e quella degli esercizi diversi gestiti, da privati,
che dovrebbero essere soggetti alla medesima normativa in termini di
limitazioni e distanze –:

quali
siano le motivazioni che hanno indotto il Consiglio dei ministri a
non impugnare la legge regionale n. 10 del 2018;

quali iniziative di competenza, anche normativa, intenda adottare per garantire il rispetto della parità di trattamento tra l’offerta di gioco delle case da gioco e quella degli esercizi diversi da queste, egualmente autorizzati dallo Stato, ma gestiti da aziende private, anche in un’ottica di tutela della salute pubblica; per evitare ulteriori situazioni di ingiustificata differenziazione di trattamento tra offerte di gioco nelle varie Regioni, se non si ritenga utile procedere speditamente all’adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, tenuto conto dell’intesa raggiunta il 7 settembre 2017 in Conferenza unificata, del decreto di individuazione su base nazionale dei luoghi sensibili articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge n. 189 del 2012, che possano coinvolgere anche l’offerta di gioco delle case da gioco. lp/AGIMEG

L’articolo Match fixing, finanziamenti allo sport dalle scommesse e distanziometri applicati anche ai casinò: la “movimentata” settimana politica proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/politica/match-fixing-finanziamenti-allo-sport-dalle-scommesse-e-distaziometri-applicati-anche-ai-casino-la-movimentata-settimana-politica