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Mentre il Tar Lombardia difende distanze e limiti orari, il Tar Liguria precisa: “distanziometro solo per sale con slot e vlt”

Il Consiglio di Stato chiede all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarimenti sulla gara del Bingo e delle scommesse, lasciando intendere che i tempi per l’emanazione del bando potrebbero allungarsi. Intanto i vari Tar sono sempre alle prese con distanziometri e fasce orarie

Slot, Monza: per il Tar Lombardia “la limitazione degli orari è una misura funzionale al contrasto della ludopatia”

Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto la
domanda cautelare del titolare di una sala giochi contro la
“disciplina degli orari di esercizio delle sale da giochi, delle
sale VLT, delle sale scommesse,
degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro”
a Monza. “La limitazione degli orari di attivazione delle
apparecchiature da gioco – spiegano i giudici – costituisce uno
strumento concretamente idoneo a ridurne la possibilità di utilizzo,
così da integrare una misura amministrativa funzionale a delimitare
la diffusione del fenomeno del gioco patologico. il Sindaco può
disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali
siano installate apparecchiature per il gioco”.

Gare bingo e scommesse, si potrebbero allungare i tempi. Il Consiglio di Stato chiede ulteriori chiarimenti al Mef

Si
allungano i tempi per il rilascio del parere
sulla gara per le concessioni delle scommesse sportive e quella per
il bingo. Il Consiglio di Stato, secondo fonti istituzionali sentite
da Agimeg, ha infatti chiesto ulteriori chiarimenti al Mef, con i
quali, in una nuova riunione che si terrà in data ancora da
stabilire, esaminerà i documenti e rilascerà il parere. Ricordiamo
che la gara delle scommesse prevede l’assegnazione di 15mila punti,
mentre quella del bingo di 210 sale.

Tar Lombardia respinge ricorso contro i limiti orari a Pavia: “Non favoriscono il gioco illegale e sono utili a contrastare la ludopatia”

”Disciplina
comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di
funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli
esercizi autorizzati” del comune di Pavia. La normativa prevede che
funzionamento delle slot è consentito solo dalle 10 alle 13 e dalle
18 alle 23. Tale intervento secondo i giudici non
favorirebbe il proliferare del gioco illegale. “Non condivisibile è
l’asserzione secondo la quale – si legge nelle motivazioni dei
giudici – la riduzione degli orari di accesso agli apparecchi per
il gioco d’azzardo sarebbe pregiudizievole per l’interesse
pubblico, perché innescherebbe la proliferazione del gioco d’azzardo
svolto illegalmente, ossia al di fuori dei circuiti autorizzati dallo
Stato. E’ altresì infondata “la censura con la quale si deduce
la inadeguatezza e la inefficacia delle limitazioni di orari ai fini
del contenimento della ludopatia”. “Il potere esercitato dal
Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non
interferisce, inoltre, con quello degli organi statali preposti alla
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici”.

Tribunale di Bari, condannati 16 presunti affiliati al clan Di Cosola. Obbligavano locali ad installare slot e pretendevano denaro

Sono
stati condannati dal Tribunale di Bari 16 presunti affiliati al clan
Di Cosola a pene comprese tra i 30 anni e gli 8 mesi di reclusione
per i reati, a vario titolo contestati, di associazione mafiosa,
traffico di droga, estorsioni a commercianti e a costruttori. Il
clan, in particolare, avrebbe preteso del denaro per ogni slot che
obbligava ad installare in bar e sale giochi. Nella stessa indagine,
sono già stati condannati con il rito abbreviato altri 53 imputati

Tar Campania respinge ricorso sala giochi contro distanziometro Ercolano: “Violato regolamento comunale in materia”

Il
Tar Campania ribadisce la validità del distanziometro di
Ercolano. “Considerato il Regolamento comunale in materia,
approvato con la deliberazione di Consiglio comunale dell’11
febbraio 2015, fissa in 250 metri ‘…la distanza minima di una
sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai
sensi dell’art. 88 TULPS in cui siano installati apparecchi da
gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS’, senza quindi porre una
distinzione tra le due tipologie di attività”, il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), ha respinto
il ricorso di una sala giochi di Ercolano per la sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ovvero la
determinazione del Comune di Ercolano del 14.11.2018 avente ad
oggetto la dichiarazione di inefficacia della SCIA (Segnalazione
certificata di inizio attività) del 18.5.2018 e cessazione
dell’attività di installazione giochi leciti ed apparecchi e
congegni di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) TULPS in attività
munita di licenza ex art. 88 e 86 TULPS, in quanto per i giudici “non
appaiono emergere elementi nuovi, tali da rivedere la precedente
ordinanza cautelare, peraltro confermata in appello cautelare dal
Consiglio di Stato con ordinanza n. 579/2019”.

Tar Friuli: la sala che stipula un contratto con un concessionario diverso, è come se istallasse nuove slot

Il
Tar Friuli Venezia Giulia boccia il ricorso intentato da una sala
slot di Pordenone, e conferma l’ordine del Comune di rimuovere gli
apparecchi. La titolare era subentrata nella gestione dell’esercizio
nel 2016, e aveva presentato una regolare Scia al Comune.
Successivamente però aveva disdetto il contratto con il precedente
concessionario delle slot, e ne aveva siglato un altro con una
compagnia differente. A quel punto il Comune ha intimato la rimozione
delle slot, spiegando che le macchine dovevano essere considerate
“nuove istallazioni” e quindi dovevano rispettare le distanze
minime dai luoghi sensibili. Per il giudice, l’operato del Comune è
corretto. Ricorda infatti che la Legge Regionale sul gioco del 2014
equipara a nuove istallazioni le slot, quando si procede alla
“stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente
concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto
in essere”. In sostanza, la titolare ha dato “perciò luogo alla
fattispecie di nuova installazione, testualmente prevista dalla
disciplina richiamata”. 

Tar Liguria: “Il distanziometro va applicato solo alle sale dove sono presenti slot o vlt”. Accolta domanda cautelare sala scommesse

Il Tar
Liguria
 ha
accolto la domanda cautelare di una sala scommesse di Rapallo che
aveva fatto ricorso contro la decisione della Questura di Genova di
respingere la richiesta di rilascio della licenza per la raccolta.
Per la Questura infatti, il distanziometro doveva essere applicato
anche alle sale scommesse, mentre, secondo quanto previsto, sia dalla
Regione Liguria sia dal Comune di Rapallo i limiti di distanza dai
luoghi sensibili va applicato solo alle sale giochi o comunque solo
alle sale che al loro interno hanno anche slot o vlt. Il Tar ha
quindi sottolineato che “il regolamento recante “disciplina delle
sale da gioco” del Comune di Rapallo e la disciplina in termini di
distanze dai luoghi sensibili non risulta applicabile all’attività
dei ricorrenti avente ad oggetto esclusivamente attività di raccolta
delle scommesse”, disponendo pertanto che “i provvedimenti di
diniego impugnati devono ritenersi illegittimi” e che “per quanto
concerne il periculum in mora è evidente ed attuale il pregiudizio
per la parte ricorrente di non poter esercitare l’attività di
scommesse, con conseguente eventuale pregiudizio non solo per la
società, ma anche per i dipendenti”. Il Tribunale ha quindi
accolto la domanda cautelare, “disposto che la Questura della
Provincia di Genova, ai sensi dell’art. 55 c.p.a. provveda a
rideterminarsi in relazione all’istanza presentata dai ricorrenti
entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento” e
fissato la trattazione del merito per il 19 giugno prossimo. 

Cassazione: se le slot non sono collegate in rete, a calcolare il preu deve essere l’Ufficio ADM locale

La
Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha respinto un
ricorso della Bplus (ora Global Starnet) e confermato la sentenza
della Commissione tributaria Regionale della Lombardia sul pagamento
del preu per delle slot non collegate alla rete di controllo della
Sogei. La vicenda risale al 2006, la concessionaria aveva provato a
far leva sul difetto di competenza territoriale dei soggetti che
avevano quantificato le giocate non trasmesse – e di conseguenza
anche della Commissione Tributaria. In sostanza questa era
un’attività che avrebbero dovuto svolgere gli uffici territoriali
dove la stessa società ha sede. La Cassazione, tuttavia, puntualizza
che “sono competenti territorialmente per l’accertamento del
prelievo erariale unico gli uffici dell’Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato del distretto ove è ubicato domicilio
fiscale/sede legale del concessionario di rete nell’ipotesi di
trasmissione in via telematica dei dati di gioco relativi ad
apparecchi collegati al punto di accesso”. Quando invece gli
apparecchi non sono connessi, e quindi non sono stati trasmessi dati
di gioco, sono competenti “gli uffici del distretto di ubicazione
degli apparecchi sottoposti a controllo”. Questo per consentire
all’Amministrazione di effettuare i controlli sulle macchine, e
verificare appunto che siano collegate o meno. “La soluzione
contraria consentirebbe di fatto al contribuente, di sottrarre
insindacabilmente ai controlli gli apparecchi, qualora non li
colleghi al punto di accesso”

Tar Lazio: “Lecita la raccolta del Lotto in stazioni di servizio su strade comunali”

La
raccolta del gioco del Lotto può avvenire all’interno di stazioni
di servizio su strade comunali. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio
(Sezione Seconda) accogliendo il ricorso del titolare di
una rivendita speciale
di tabacchi al quale era stata la concessione di un nuovo punto di
raccolta del gioco del Lotto. La richiesta iniziale era stata
respinta perché “prevista l’istituzione di nuovi punti di
raccolta gioco del lotto presso rivendite speciali permanenti site in
stazioni di servizio solo se situate in autostrade tangenziali,
strade statali, strade provinciali e raccordi autostradali”.
Citando la precedente giurisprudenza di casi simili, i giudici
laziali hanno infatti accolto il ricorso del titolare della rivendita
ubicata in Somma Vesuviana.

Tar Lazio: “Lecita revoca concessione per il bingo se la fideiussione viene considerata inidonea”

Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il
ricorso presentato da una società che operava nel settore del bingo
alla quale era stato notificato da parte di Adm un provvedimento di
revoca. Motivo del contendere è il fatto che l’amministrazione ha
respinto un atto di fideiussione, in quanto ritenuto inidoneo a
garantire gli obblighi della concessionaria. “Giova rammentare –
spiegano i giudici – che la fideiussione è elemento indispensabile
per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo
in quanto assolve ad una fondamentale funzione di garanzia, in favore
dell’amministrazione per i casi di eventuale mancato adempimento,
totale o parziale, dell’obbligazione costituente oggetto del
rapporto principale”.

L’articolo Mentre il Tar Lombardia difende distanze e limiti orari, il Tar Liguria precisa: “distanziometro solo per sale con slot e vlt” proviene da AGIMEG, Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco.

Fonte: https://www.agimeg.it/pp2/mentre-il-tar-lombardia-difende-distanze-e-limiti-orari-il-tar-liguria-precisa-distanziometro-solo-per-sale-con-slot-e-vlt