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Scommesse, Tar Sicilia: “Distanze minime legittime poiché atte a salvaguardare fasce deboli della popolazione”

Il titolare di una sala scommesse di Enna ha fatto ricorso al Tar della Sicilia per contestare il provvedimento della Questura che ha negato il rilascio della licenza. Il Tribunale ha affermato che: “Occorre, a tal fine, ricordare che in base all’art. 6 della L.R. 24/2020 “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, è vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, (…)” (sottolineature dell’estensore). Se è vero che la legge, in apertura (art. 1), dà una definizione di sala gioco corrispondente a quella descritta in questa sede dal ricorrente, è anche vero che la successiva disposizione tesa a disciplinare l’insediamento degli apparecchi da gioco contempla una platea di strutture più vasta rispetto alle sole “sale gioco”, ricomprendendovi sia i “centri di scommesse”, sia gli “spazi per il gioco” con vincita in denaro, sia ancora la nuova installazione di apparecchi per il gioco nei medesimi “centri” e “spazi”. Pertanto, deve ritenersi che la funzione precauzionale perseguita dalla legislazione regionale venga realizzata imponendo il rispetto delle distanze minime dai cd. luoghi sensibili, avuto riguardo non solo alle sale gioco ed alle sale scommesse (nelle quali l’attività di gioco è da considerare prevalente, se non addirittura esclusiva), ma anche con riferimento a tutte le altre strutture in cui è possibile installare apparecchi da gioco, come si ricava dall’impiego dell’espressione ampia e generica di “spazi per il gioco” rinvenibile nella legge, che allude evidentemente agli spazi ricavati in strutture diverse dalle sale gioco definite nell’art. 1″. Con queste motivazioni il Tar della Sicilia rigetta il ricorso e conferma la legittimità del provvedimento della Questura di Enna. ac/AGIMEGThe post Scommesse, Tar Sicilia: “Distanze minime legittime poiché atte a salvaguardare fasce deboli della popolazione” first appeared on Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco – AGIMEG.

Autore: Andrea Cantelmo
Fonte:https://www.agimeg.it/scommessesportive/scommesse-tar-sicilia-distanze-minime-legittime-atte-salvaguardare-fasce-deboli-popolazione

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