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Fasce orari e distanziometri: dove vengono difesi e dove invece bocciati

Il
Tar Lombardia difende le fasce orarie di Milano, e boccia quelle di
Roè Volciano. A Monza fioccano i ricorsi contro le fasce orarie. A
Bolzano, una sala di Merano ottiene un decreto che sospende la
decadenza della concessione, mentre un’altra – proprio di Bolzano
– chiede un rinvio per poter esaminare la sentenza pronunciata dal
Consiglio di Stato solo un paio di settimane prima. La Cassazione
continua a discutere di Ctd, mentre alla Corte di Giustizia Europea
arriva l’ordinanza della Commissione Tributaria di Parma sulla
tassazione dei Ctd.

Tar
Lombardia: fasce orarie delle sale giochi del comune di Milano
servono a prevenire le dipendenze

Il
Tar Lombardia difende nuovamente le fasce orarie adottate dal Comune
di Milano e respinge il ricorso intentato da una sala. La sentenza
ricalca sostanzialmente la pronuncia già pubblicata una dozzina di
giorni fa. Anche in questo caso la sala aveva provato a far leva sul
parere di uno psichiatra per mettere in discussione l’utilità
delle fasce orarie. Il Collegio prende atto delle “acute ed
articolate considerazioni” dello psichiatra, ma ribatte che “la
giurisprudenza oramai unanime è tuttavia assestata nel ritenere che
un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco,
accresce oggettivamente il rischio di diffusione di fenomeni di
dipendenza”. L’obiettivo delle fasce orarie del resto “non è
quella di eliminare ogni forma di dipendenza patologica, che a ben
vedere, può trovare origine in altri giochi leciti (…), ma solo
quello “di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di
dipendenza patologica derivante dalla frequentazione di sale da gioco
o scommessa e dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco”.

Tar
Brescia annulla fasce orarie di Roè Volciano. Non c’è alcuna
emergenza sanitaria e non hanno alcun effetto

Non
c’è “una particolare emergenza sanitaria nel Comune di Roè
Volciano” tale da giustificare l’adozione di fasce orarie per
limitare il gioco alle Vlt. E non è stata dimostrata “l’efficacia
della misura adottata”, visto che non sono state adottate “azioni
convergenti a livello sovracomunale che possano garantirla”. In
sostanza basterebbe spostarsi in un Comune limitrofo cittadina per
eludere il divieto. E’ quanto afferma il Tar Brescia, accogliendo
il ricorso di una sala Vlt contro i limiti orari adottati dal Comune
di Roè Volciano. L’amministrazione locale aveva adottate tre fasce
orarie in cui gli apparecchi dovevano rimanere spenti dalle 07.30
alle 09.30; dalle 12.00 alle 14.00; e dalle 19.00 alle 21.00. “Oltre
alla ordinaria chiusura notturna” considera il Tar, il Comune ha
posto “il divieto di funzionamento degli apparecchi per sei ore
nell’arco della giornata, così venendo a limitare l’orario di
esercizio a sole dieci ore e trenta minuti al giorno”. Il giudice
sottolinea quindi che la misura è di per sé legittima, per adottare
simili limiti però il Comune deve svolgere un’adeguata
istruttoria: le limitazioni “possono essere conformi solo nella
misura in cui la loro introduzione sia stata preceduta da una
puntuale indagine che, con riferimento alla specifica situazione
rilevabile sul territorio comunale, ne abbia fatto emergere la loro
necessità e utilità al fine di preservare altri beni
costituzionalmente tutelati, la cui tutela sia demandata all’autorità
comunale”. Tuttavia “L’ordinanza impugnata appare, dunque,
carente sotto il profilo dell’istruttoria, dal momento che, nella
fattispecie, il Comune si è limitato a basare le proprie scelte su
studi riguardanti la situazione dell’intera provincia e a
uniformarsi alle indicazioni generali ricavate da tali studi e
accordi di programma generici”. In sostanza quindi non ha accertato
la “concreta necessità, a livello locale, di incidere su di un
fenomeno di cui non è stata, in concreto, accertata la rilevanza nel
territorio di Roè Volciano: necessità che avrebbe giustificato
l’intervento regolamentare derogatorio rispetto alla vigente
normativa, che non impone limiti all’orario di gioco, né tantomeno
prescrive dei periodi di sospensione della possibilità di praticare
il gioco nel corso della giornata”.

Fasce
orarie Monza, pioggia di ricorsi al Tar: chiesta sospensione e
ridiscussione dei termini dell’ordinanza anti slot

Le
fasce orarie di Monza, che limitano l’orario di accensione delle
slot tra le 14,00 e le 23,00, tornano al Tar, con una pioggia di
ricorsi contro l’ordinanza anti slot del sindaco Allevi. Molti i
titolari di bar e sale gioco che hanno presentato i ricorsi al Tar
Lombardia ed uno al Presidente della Repubblica – come riporta Il
Corriere della Sera -. “Con l’adozione dell’ordinanza,
l’amministrazione si è sostituita al legislatore poiché nessuna
legge dello Stato ha fissato fasce orarie”, ha spiegato l’avvocato
Tommaso Santamaria. Secondo i legali, il provvedimento, essendo stato
adottato con un’urgenza ingiustificata, potrebbe avere un difetto
di istruttoria. Oltre alla sospensione dell’ordinanza, i
provvedimenti chiedono anche una ridiscussione dei termini della
normativa.

Tar,
rinviato a gennaio 2020 ricorso contro il distanziometro di Bolzano.
La sala chiede tempo per esaminare la sentenza del Consiglio di Stato

Tar
Bolzano , verrà discusso direttamente nel merito, il 22 gennaio
2020, il ricorso intentato da una sala da gioco di Bolzano. Il Comune
aveva imposto di rimuovere le slot alla sala che non era in regola
con le distanze minime. Il 20 marzo si sarebbe dovuta discutere la
richiesta di sospensiva, ma la difesa della ricorrente ha chiesto
maggiore tempo per poter esaminare la sentenza emessa una decina di
giorni prima dal Consiglio di Stato in un caso simile. In
quell’occasione, i giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto la
legittimità del distanziometro: “non comporta
un’interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle
imprese ricorrenti né dal territorio dei singoli comuni né, tanto
meno, dall’intero territorio provinciale. Infatti, le simulazioni e
i rilevamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio hanno
evidenziato la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo
nell’ambito dei singoli terrori comunali, bensì tendenzialmente
ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione
economica delle attività delle sale giochi gestite dalle imprese
odierne appellanti”.

La
sentenza del Consiglio di Stato sembra insomma rimescola le carte sul
distanziometro di Bolzano, dopo che il Tar Bolzano aveva dato segno
di voler cambiare rotta Solo a gennaio aveva accennato addirittura
dei dubbi sulla costituzionalità della misura. In due ordinanze
identiche infatti aveva scritto che “Ad un primo sommario esame”,
i ricorsi apparivano fondati, “in particolare in relazione ai
prospettati profili d’incostituzionalità della norma sul
distanziometro”. E aveva rinviato la questione al merito, fissando
l’udienza per il 9 ottobre prossimo.

Tar
Bolzano sospende con decreto la decadenza di una sala di Merano

Il
presidente del Tar Bolzano ha sospeso con un decreto di urgenza il
provvedimento con cui il Comune di Merano aveva avviato la decadenza
della licenza a una sala scommesse e Vlt, per violazione delle
distanze minime dai luoghi sensibili. Per il Presidente del Tar “nel
caso all’esame sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento
dell’istanza nelle more della celebrazione della camera di
consiglio”. Camera di consiglio che si terrà il 16 aprile.

Bolzano,
Giunta autorizza il Sindaco ad intervenire in una controversia
pendente al TAR sul distanziometro

A
Bolzano, la Giunta ha autorizzato il Sindaco ad intervenire “ad
opponendum” in una controversia pendente al TAR riguardantela
decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse per un
locale situato nel raggio di 300 metri dai luoghi ritenuti sensibili.
E’ quanto ha fatto sapere il vice sindaco Christoph Baur. Il
titolare della sala giochi ha presentato ricorso al TAR che ha
accolto l’istanza di sospensiva. L’udienza di merito del ricorso
è stata rinviata al 27 novembre prossimo.

Cassazione
conferma condanna per Ctd: non faceva semplice intermediazione, ma
raccoglieva scommesse

La
Corte di Cassazione conferma la condanna disposta – sia dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che dalla Corte d’Appello di
Napoli – nei confronti del titolare di un centro trasmissione dati
per raccolta illegale di scommesse, spiegando che nel caso in
questione non si possono invocare le eventuali discriminazioni subite
nell’accesso al mercato. Per la Suprema Corte il giudice di merito
ha giustamente rilevato che il centro non svolgeva la mera attività
di ausilio tecnico, trasmissione dati all’operatore straniero, ma
esercitava in prima persona una vera e propria attività di
intermediazione e raccolta delle scommesse”. In sostanza il Centro
non si limitava a mettere a disposizione dei clienti i terminali da
cui piazzare le scommesse, come dimostra il fatto che vi fossero
diverse casse per accettare le giocate, “la lista di transazioni
riferite ai suddetti identificativi per importi rilevanti, la
presenza di postazioni di p.c. rivolte verso il banco e non verso i
clienti con apposta la dicitura “riservato agli addetti” e
dall’annotazione riportata circa le modalità di pagamento delle
vincite”. E questa “pluralità di elementi”, sottolinea la
Cassazione, “non è sminuita dall’assenza di sequestro di
denaro”. E quindi, sull’impossibilità di far valere le
discriminazioni nell’accesso al mercato: ” In presenza di
svolgimento di un’attività di intermediazione come tale punibile
ex art. 4 cit., non assume alcun rilievo l’indagine sulla
discriminazione perpetrata, che richiede la dimostrazione che vi sia
una mera attività di raccolta e trasmissione di dati, situazione
esclusa dai giudici del merito”.

In
Gazzetta Europea l’ordinanza della CTP di Parma che solleva dubbi
sulla tassazione dei CTD

Pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale Europea l’ordinanza con cui la Commissione
Tributaria Provinciale di Parma – lo scorso dicembre – ha rimesso
alla Corte di Giustizia Europea tre quesiti sulle norme che
riguardano la tassazione dei Ctd e dei bookmaker esteri. Con la prima
questione il giudice tributario chiede se sia legittima la norma che
richiede il pagamento del prelievo sulle scommesse a Ctd e bookmaker
esteri. Con il secondo se sia legittimo assoggettare a tale prelievo
solamente i Ctd collegati ai bookmaker esteri, e non anche le
ricevitorie che raccolgono gioco per conto dei concessionari. Infine
il terzo quesito riguarda il criterio di calcolo dell’imposta, dal
momento che i Ctd sono tenuti a versare un prelievo calcolato sul
triplo della raccolta media che viene effettuata nella provincia di
riferimento

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Fonte: https://www.agimeg.it/speciali/fasce-orari-e-distanziometri-dove-vengono-difesi-e-dove-invece-bocciati